Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21138 del 09/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21138 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: AMATORE ROBERTO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VITAGLIANO GIUSEPPE nato il 13/07/1973 a ERCOLANO

avverso la sentenza del 29/04/2016 della CORTE APPELLO di BRESCIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ROBERTO AMATORE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FELICETTA
MARINELLI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore

Data Udienza: 09/03/2018

RITENUTO IN FATTO
1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza
emessa dal Tribunale di Brescia di condanna del predetto imputato per il reato di cui all’art.
495 cod. pen., ha rideterminato la pena inflitta, escludendo l’aumento della pena per la già
applicata continuazione relativamente alla sentenza del Tribunale di Verona del 29.10.2010,
confermando nel resto la impugnata sentenza.
Avverso la predetta sentenza ricorre l’imputato, per mezzo del suo difensore, affidando la sua

1.1 Denunzia il ricorrente, con il primo motivo, violazione di legge in relazione all’art. 81 cod.
pen. per l’esclusione della aumento in relazione alla già affermata continuazione esterna.
Si osserva che l’intervenuta estinzione del reato di cui alla sentenza del Tribunale di Verona in
data 29.10.2010, posta in continuazione con la sentenza di condanna odierna, non dovrebbe
assumere alcun rilievo e non dovrebbe portare alla esclusione dell’aumento per la
continuazione.
1.2 Con un secondo motivo si deduce violazione di legge in relazione all’art. 597 n. 3 cod. proc.
pen. perché il predetto scorporo della pena determinerebbe una reformatio in pejus.

CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è inammissibile in ragione della carenza di interesse della parte ricorrente ad
impugnare.
2.1 Premesso che la questione dedotta attinente alla concreta esecuzione della pena inflitta
deve essere affrontata innanzi al giudice dell’esecuzione, osserva la Corte come nel caso di
specie sia carente un concreto ed attuale interesse in capo alla parte ricorrente ad impugnare
la contestata riduzione di pena per estinzione del reato posto in continuazione “esterna”,
atteso che la impugnata sentenza ha disposto in realtà una riduzione della pena complessiva e
che, pertanto, l’interesse dell’imputato a far valere il periodo relativo all’affidamento in prova (
il cui positivo superamento ha determinato poi la estinzione del reato ) è questio, come detto,
attinente alla determinazione complessiva delle pene risultanti dal passaggio in giudicato delle
sentenze di condanna.
Stante la peculiarità della vicenda processuale, ritiene la Corte di non dover condannare il
ricorrente al pagamento della sanzione in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento.
Così deciso in Roma, il 9.3.2018

impugnativa a due motivi di doglianza.

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