Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21136 del 28/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21136 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FOTIA ANTONINO N. IL 12/12/1958
avverso la sentenza n. 2892/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
14/07/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 28/04/2016

R.G. n. 53070/15

Corte Suprema di Cassazione

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza della Corte di appello di Genova – che, in data

14.07.2015, ha ridotto a mesi nove di reclusione ed C 200,00 di multa la
pena inflittagli per il reato previsto e punito dall’art. 349 cpv. cod. pen. (e
non 392 cod. pen., come riportato in rubrica, per mero refuso, con
conseguente correzione d’ufficio) – ricorre l’imputato, Antonino FOTIA, il
cui difensore di fiducia lamenta vizio di motivazione per avere i giudici di
merito ritenuto sussistente la contestata condotta di violazione dei sigilli
sulla scorta del mero rinvenimento dell’imputato alla guida dell’autovettura
di sua proprietà, di cui era stato nominato custode all’esito del sequestro
amministrativo eseguito da agenti della Polizia Stradale (che vi avevano
apposto, fra l’altro, il “sigillo D0087258”): donde la corretta qualificazione
del fatto ai sensi dell’art. 334 co. 2 cod. pen, “con conseguente
contenimento della pena inflitta”.

2.

Il ricorso va senza meno dichiarato inammissibile.
Invero, la doglianza prospettata involge, in primo luogo, un profilo

di mero fatto, inerente alla corretta ricostruzione dell’episodio per cui è
processo, come tale non suscettibile di ingresso nel giudizio di legittimità,
al di là dell’assoluta genericità che lo connota e che costituisce ulteriore
profilo d’inammissibilità. Non senza osservare, in ogni caso, che “Il reato di
violazione di sigilli è configurabile anche nel caso in cui i sigilli siano stati
apposti esclusivamente per impedire l’uso illegittimo della cosa, perché
questa finalità deve ritenersi compresa in quella, menzionata nell’art. 349
cod. pen., di assicurare la conservazione o la identità della cosa. (Nella
specie, í sigilli erano stati apposti dalla Polizia municipale ad una
macchinetta da caffè e ad una scaffalatura in cui erano esposte bevande,
all’interno di un pubblico esercizio nel quale si effettuava attività di
somministrazione di alimenti e bevande senza autorizzazione).” (così Cass.
sez. Un., sent. n. 5385 del 26.11.2009 – dep. 10.02.2010, Rv. 245584).

1.

R.G. n. 53070/15

Corte Suprema di Cassazione

Alla declaratoria di legge segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, congrua, di C 1.000,00
in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

impugnata, nel senso che, laddove è detto “art. 392 c.2 C.P.”, deve
intendersi e leggersi “art. 349 c.2 C.P.”.
Così deciso in Roma, il 28.04.2016

Dispone correggersi l’errore materiale di cui alla rubrica della sentenza

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