Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21136 del 09/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21136 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GIANNINI Giuseppe, nato il 19/01/1966 a Giugliano in Campania

avverso la sentenza del 01/03/2017 della Corte di Appello di Bologna

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 01/03/2017 la Corte di Appello di Bologna ha
parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Rimini, che aveva
affermato la responsabilità penale di Giannini Giuseppe riqualificando il reato
contestato di cui all’art. 615 bis cod. pen., per avere installato una telecamera
nascosta all’interno di un bagno riservato alle donne presso il centro
commerciale Le Befane di Rimini, procurandosi immagini di donne durante
l’espletamento dei loro bisogni fisiologici, nel reato di cui all’art. 660 cod.

Data Udienza: 09/03/2018

pen.; ferma l’affermazione di responsabilità, non oggetto di impugnazione, la
Corte territoriale ha riqualificato il fatto nel reato di violenza privata di cui
all’art. 610 cod. pen., riconoscendo altresì la recidiva reiterata contestata.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di Giannini
Giuseppe, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’applicazione
della recidiva reiterata, affermata nonostante le precedenti condanne

sull’effettiva incidenza della recidiva sul disvalore del fatto.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al diniego delle
circostanze attenuanti generiche, nonostante siano emersi i gravi problemi
esistenziali e psicologici dell’imputato, ed il suo riconoscimento del disvalore
del fatto.
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al trattamento
sanzionatorio: lamenta che la pena base, individuata in 9 mesi di reclusioni,
sia stata determinata in misura molto elevata rispetto al minimo edittale, in
considerazione della reiterazione della condotta, che, però, era già stata
valutata ai fini della recidiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. La prima doglianza è manifestamente infondata, in quanto la
sentenza impugnata, accogliendo sul punto l’appello proposto dal P.M., ha
applicato la recidiva reiterata contestata, esclusa in primo grado in ragione
della qualificazione del fatto in termini di contravvenzione, in conseguenza
della riqualificazione come delitto, evidenziando la maggior pericolosità
dell’imputato desunta dai plurimi precedenti penali dai quali risultava gravato.
Premesso che la sentenza ha, dunque, motivato sui presupposti per
l’applicazione della recidiva, va altresì rilevato che la doglianza proposta è
generica, non deducendo neppure quali siano i precedenti di modesto rilievo
che escluderebbero la valutazione di maggior gravità o di più spiccata
colpevolezza posta a fondamento del riconoscimento della recidiva.
1.2. La seconda doglianza è manifestamente infondata.
Premesso che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito
esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di
legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli,

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riguardino fatti di modesto rilievo; in ogni caso, la sentenza non ha motivato

degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati
preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del
13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va ribadito che il
riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche

mancato

può essere

legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di
segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell’art.

62-bis, disposta

con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24
luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della

(Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha evidenziato l’assenza di
elementi favorevoli valutabili ai fini del riconoscimento delle attenuanti
generiche, e la mancanza anche delle condizioni soggettive (disturbi
psicologici) suscettibili di condizionare il compimento delle condotte illecite
accertate.
Sicché la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è
giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è
insindacabile in cassazione (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419),
anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è
necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione
delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi
favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è
sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque
rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez.
2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del
16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).
1.3. Il terzo motivo è inammissibile.
E’ pacifico che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti
ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra
nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo
obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell’impiego dei criteri di cui
all’art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: “pena congrua”, “pena equa” o
“congruo aumento”, come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla
capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata
spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran
lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del
27/04/2017, Mastro, Rv. 271243); ne discende che è inammissibile la censura
che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità

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diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell’imputato

della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di
ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (ex multis, Sez.
5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142).
Peraltro, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga
irrogata una pena al di sotto della media edittale, non è necessaria una
specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il
richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli
elementi di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015,

267949).
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha determinato la pena base in
nove mesi di reclusione, individuando una sanzione ben al di sotto della media
edittale, e tenendo conto della reiterazione della condotta di captazione di
immagini incidente sulla libertà morale delle persone offese.
Al riguardo, va evidenziato che non vi è alcuna sovrapposizione di giudizi
sulla reiterazione della condotta, ai fini della recidiva prima, e del trattamento
sanzionatorio poi, come sostiene il ricorrente: invero, la reiterazione valutata
ai fini dell’applicazione della recidiva riguarda i precedenti fatti-reato, in ordine
ai quali l’imputato ha già riportato condanna irrevocabile; la reiterazione
valutata ai fini del trattamento sanzionatorio concerne invece le

condotte

costituenti il reato di violenza privata accertato.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di
denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo
determinare in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del procedimento e della somma di € 2.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 09/03/2018

Scaramozzino, Rv. 265283; Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016, Rignanese, Rv.

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