Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21135 del 09/03/2018
Penale Sent. Sez. 5 Num. 21135 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la CORTE di APPELLO di TRENTO, SEZIONE
DISTACCATA di BOLZANO
nel procedimento nei confronti di
PLACK Simon Peter, nato il 01/09/1992 a Bolzano
avverso la sentenza del 06/02/2017 del Giudice di Pace di Bolzano
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio al
Tribunale di Bolzano.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 06/02/2017 il Giudice di Pace di Bolzano ha
dichiarato l’estinzione del reato di lesioni personali contestato a Plack Simon
Data Udienza: 09/03/2018
Peter, ai sensi dell’art. 35 d.lgs. 274/2000, ritenendo il risarcimento
dell’imputato idoneo a soddisfare la persona offesa.
2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il Procuratore Generale
presso la Corte di Appello di Trento, Sezione distaccata di Bolzano, deducendo
la violazione di legge processuale.
Lamenta che sussista il vizio di incompetenza funzionale, in quanto il
reato era stato contestato in concorso con altra persona non identificata, ed
dell’art. 585 cod. pen., sicché la competenza sarebbe stata del Tribunale
monocratico; l’eccezione di incompetenza era stata dedotta dal difensore della
parte civile, ma rigettata dal Giudice di Pace.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Va,
preliminarmente,
osservato,
nel
solco
della
consolidata
giurisprudenza di questa Corte, che la circostanza aggravante delle “più
persone riunite” non si identifica con una generica ipotesi di concorso di
persone nel reato, ma richiede la simultanea presenza di non meno di due
persone nel luogo e nel momento in cui si realizza la violenza o la minaccia, in
quanto solo in tal modo si verificano quegli effetti fisici e psichici di maggior
pressione sulla vittima, che ne riducono significativamente la forza di reazione
e giustificano il rilevante aumento di pena (Sez. 6, n. 41359 del 21/10/2010,
Cuccaro, Rv. 248733; Sez. 2, n. 25614 del 22/04/2009, Limatola, Rv.
244149); nell’affermare il principio di diritto della necessità della simultanea
presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento della condotta,
le Sezioni Unite di questa Corte hanno altresì evidenziato che “la espressione
“più persone riunite” definisce una situazione differente dal mero concorso
eventuale e individua un reato necessariamente plurisoggettivo il cui
quid
pluris rispetto al concorso ex art. 110 cod. pen. è costituito dal fatto che al
momento e nel luogo della commissione della violenza i partecipanti siano
presenti” (Sez. U, n. 21837 del 29/03/2012, Alberti, Rv. 252518, § 2.4.).
Tanto premesso, la sentenza impugnata appare immune da censure, in
quanto l’imputazione oggetto di contestazione concerneva una fattispecie di
lesioni personali in concorso eventuale, ai sensi dell’art. 110 c.p., senza
alcuna descrizione di circostanze (di luogo e di tempo) rilevanti ai fini della
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era dunque aggravato, perché commesso da più persone riunite, ai sensi
diversa qualificazione in termini di “riunione di più persone”, né contestazione
suppletiva della pubblica accusa ai sensi dell’art. 517 c.p.p. .
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso del P.G. .
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso del P.G.
Così deciso in Roma il 09/03/2018