Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21133 del 09/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21133 Anno 2018
Presidente: PEZZULLO ROSA
Relatore: RICCARDI GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IACHETTA Francesco, nato il 04/05/1958 a Grimaldi

avverso la sentenza del 02/12/2016 del Tribunale di Cosenza

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE RICCARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale
Felicetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso;
udito il difensore, Avv. Francesco Diacovo, che ha concluso chiedendo
l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa il 02/12/2016 il Tribunale di Cosenza ha
confermato la sentenza del Giudice di Pace di San Marco Argentano, che
aveva affermato la responsabilità penale di Iachetta Francesco per il reato di
cui all’art. 595 cod. pen., per avere, nel corso di un’assemblea sindacale
presso la residenza sanitaria “Villa Torano”, comunicando con il direttore

Data Udienza: 09/03/2018

sanitario e con i dipendenti, offeso la reputazione di Parente Claudio e Poggi
Madarena Massimo, profferendo l’espressione

“Su Catanzaro ci sono gli

imprenditori che sono dei banditi e Poggi e Parente fanno parte di questa
categoria”.

2. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione il difensore di Iachetta
Francesco, Avv. Francesco Diacovo, deducendo i seguenti motivi.
2.1. Vizio di motivazione in relazione al dolo della diffamazione: lamenta

ricorre un intento diffamatorio, anche per la genericità dello stesso.
2.2. Vizio di motivazione in relazione all’omesso riconoscimento
dell’esimente della provocazione: lamenta che la sentenza ha escluso
l’esimente, ritenendo non essere emersi elementi a fondamento, senza
considerare che la provocazione sarebbe individuabile nell’annuncio, da parte
dei datori di lavori, del licenziamento di alcuni lavoratori; la sentenza non
avrebbe considerato che il termine è stato appunto adoperato nel corso
dell’assemblea sindacale indetta proprio per discutere le azioni da porre in
essere, ed in un contesto territoriale e sociale afflitto da una gravissima crisi
economica.
2.3. Vizio di motivazione:

la sentenza avrebbe travisato le

argomentazioni proposte con riferimento all’esimente della provocazione,
sostenendo che riconoscerla equivarrebbe ad affermare che ogni volta che i
lavoratori invocano ed esercitano i diritti sindacali ci sarebbe a monte una
provocazione del datore di lavoro; la provocazione, tuttavia, non
consisterebbe nella convocazione dell’assemblea sindacale, ma “nel fatto che

la posizione datoriale aveva intenzione di licenziare alcune figure di
lavoratori”

.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.
In tema di diffamazione, ai fini della sussistenza dell’elemento soggettivo
del delitto di diffamazione, non si richiede che sussista l “animus iniurandi vel

diffamandi”, essendo sufficiente il dolo generico, che può anche assumere la
forma del dolo eventuale, in quanto è sufficiente che l’agente,
consapevolmente, faccia uso di parole ed espressioni socialmente
interpretabili come offensive, ossia adoperate in base al significato che esse

2

che il dolo sia stato desunto solo dal termine “banditi” adoperato, ma che non

vengono oggettivamente ad assumere, senza un diretto riferimento alle
intenzioni dell’agente (Sez. 5, n. 4364 del 12/12/2012, dep. 2013, Arcadi, Rv.
254390; Sez. 5, n. 8419 del 16/10/2013, dep. 2014, Verratti, Rv. 258943).
Tanto premesso, la sentenza impugnata ha correttamente applicato il
principio di diritto richiamato, evidenziando la necessità della sola
consapevolezza di adoperare espressioni offensive e l’irrilevanza delle
intenzioni dell’agente, e, al fine di escludere qualsiasi profilo di
inconsapevolezza, sottolineando il significato univocamente offensivo del

1.2. Il secondo ed il terzo motivo, concernenti il mancato riconoscimento
dell’esimente della provocazione, sono manifestamente infondati.
La sentenza impugnata, infatti, ha escluso la sussistenza dell’esimente
della provocazione, sostenendo che l’intento del datore di lavoro di procedere
al licenziamento di alcuni dipendenti della clinica, che aveva determinato
l’indizione dell’assemblea sindacale nel corso della quale l’imputato aveva
adoperato le espressioni diffamatorie accertate, non potesse integrare un
“fatto ingiusto”, ed aggiungendo, altresì, che non risultava neppure che gli
imprenditori Parente e Poggi fossero i datori di lavoro destinatari delle
rivendicazioni sindacali all’ordine del giorno dell’assemblea.
Al riguardo, la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ribadito
che il comportamento provocatorio, di cui alla causa di non punibilità prevista
dall”art. 599, comma 2, cod. pen., anche quando non integra gli estremi di un
illecito codificato, deve essere contrario alla civile convivenza secondo una
valutazione oggettiva e non in ragione della percezione negativa che del
medesimo abbia avuto l’agente (Sez. 5, n. 25421 del 18/03/2014, Marrelli,
Rv. 259882), e sussiste non solo quando il fatto ingiusto altrui integra gli
estremi dell’illecito civile o penale, ma anche quando esso sia lesivo di regole
comunemente accettate nella civile convivenza (Sez. 5, n. 9907 del
16/12/2011, dep. 2012, Conti, Rv. 252948); non costituisce “fatto ingiusto”
l’esercizio di un diritto (Sez. 5, n. 42933 del 29/09/2011, Gallina, Rv.
251535).
Tanto premesso, l’intenzione del datore di lavoro di procedere al
licenziamento di uno o più lavoratori, lungi dall’integrare un illecito civile o
penale, o un fatto contrario alla civile convivenza, rappresenta l’esercizio
(peraltro allo stadio della mera ideazione) di un diritto, che, dunque, non può
essere in alcun modo suscettibile di integrare un “fatto ingiusto altrui” idoneo
a determinare lo stato d’ira che fonda l’esimente della provocazione.

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termine adoperato (“banditi”).

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna al
pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di
denaro in favore della cassa delle ammende, somma che si ritiene equo
determinare in Euro 2.000,00.

P.Q.M.

delle spese del procedimento e della somma di C 2.000,00 in favore della
Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 09/03/2018

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento

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