Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21130 del 01/03/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21130 Anno 2018
Presidente: FUMO MAURIZIO
Relatore: SABEONE GERARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BRUNO GIUSEPPE nato il 27/02/1968 a CAVA DE’ TIRRENI

avverso la sentenza del 26/01/2017 della CORTE APPELLO di SALERNO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GERARDO SABEONE
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FERDINANDO
LIGNOLA
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore avv. Francesco Anelli
il difensore presente si riporta ai motivi e insiste per l’accoglimento del ricorso

Data Udienza: 01/03/2018

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 26 gennaio 2017, ha
confermato la sentenza del Tribunale di Salerno del 29 aprile 2015, che aveva
condannato Bruno Giuseppe per i delitti di bancarotta fraudolenta per distrazione
e documentale quale socio e amministratore unico della s.r.l. Xcom Wide

I fatti, secondo l’accertamento compiuto dai Giudici del merito,
consistevano nell’aver distratto beni strumentali della società fallita per la
somma di euro 75.360,00 e in favore di altra società, gestita dal coimputato
Pappalardo Sebastiano giudicato separatamente, a mezzo di fattura non inserita
nelle scritture contabili né incassata dalla società fallita; nonché nell’aver omesso
alcune scritture contabili, nell’aver tenuto irregolarmente altri documenti
contabili nonché, infine, nell’omesso deposito dei bilanci.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, a
mezzo del proprio difensore, lamentando:
a) una violazione di legge processuale in quanto nonostante l’imputato
fosse stato dichiarato contumace in primo grado nel giudizio d’appello era stato
dichiarato assente;
b) un travisamento della realtà processuale in quanto l’imputato non
aveva potuto produrre nel corso della procedura fallimentare i libri e le scritture
contabili a cagione della sua irreperibilità e quindi della mancata conoscenza
della suddetta procedura;
c) una carenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento
soggettivo dell’ascritta distrazione nonché al rinvenimento presso la sede
societaria delle apparecchiature di cui alla fattura presunta fittizia;
d) una carenza di motivazione in ordine alla quantificazione della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato.
2. Il primo motivo in rito è inammissibile in quanto, secondo quanto
affermato dallo stesso ricorrente, la Corte territoriale alla prima udienza del 30
maggio 2016 aveva disposto la notifica dell’estratto della sentenza di primo
grado all’imputato a cagione dell’avvenuta dichiarazione di contumacia in primo
grado. Di conseguenza, l’avvenuta indicazione nell’intestazione della sentenza
della qualità di “assente” in capo all’imputato appare essere un mero lapsus
calami.
1

Communication, dichiarata fallita il 28 maggio 2009.

In ogni caso, come di recente affermato da questa Corte (v. Cass. Sez. I
16 marzo 2016 n. 36343), la novella di cui alla legge 67/2014 non ha introdotto
una radicale difformità dei modelli operativi, tale da determinare una
sopravvenuta incompatibilità di sistema dei casi di contumacia già validamente
dichiarati con la normativa previgente che sulla scorta della disciplina transitoria
di cui alla legge 118/2014 continuano a trattarsi con la previgente disciplina: il
che è quanto avvenuto nella specie a seguito anche della notifica dell’estratto

correttamente informato della pendenza del giudizio d’appello.
Il ricorrente sostiene che la Corte avrebbe dovuto continuare ad applicare
la previgente normativa e, quindi, dichiarare la contumacia con la conseguenza
che l’estratto della sentenza avrebbe dovuto essere notificato all’imputato,
secondo il previgente articolo 548 cod.proc.pen., comnna 3 (ora modificato, sul
punto, a seguito della cit. L. n 67 del 2014) e ciò perché la L. n 118 del 2014, ha
aggiunto alla L. n. 67 del 2014, l’articolo 15 bis a norma del quale “1. Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano ai procedimenti in corso alla data
di entrata in vigore della presente legge, a condizione che nei medesimi
procedimenti non sia stato pronunciato il dispositivo della sentenza di primo
grado. 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, le disposizioni vigenti prima
della data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai
procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge quando
l’imputato è stato dichiarato contumace e non è stato emesso il decreto di
irreperibilità”. Al che va replicato che, al di là della questione se la Corte
territoriale avesse dovuto applicare la nuova o la previgente normativa, quello
che : giuridicamente rileva è che la nuova normativa applicata dalla Corte è
sicuramente più garantista rispetto a quella previgente in punto di conoscenza
del procedimento, ex articolo 420 quater cod.proc.pen. e, quindi, ai fini della
decorrenza dei termini per l’impugnazione: il ricorrente, pertanto, non può
dolersi, per carenza d’interesse, della circostanza che gli è stato applicato un rito
più favorevole.
Di conseguenza, poiché nulla è stato dedotto in merito al mancato
esperimento della procedura di cui all’articolo 420 quater cod.proc.pen., la
censura va disattesa.
3. Quanto al secondo motivo, giova premettere, in punto di diritto, come
in tema di ricorso per cassazione, quando ci si trovi dinanzi a una “doppia
pronuncia conforme” e cioè a una doppia pronuncia (in primo e in secondo
grado) di eguale segno (vuoi di condanna, vuoi di assoluzione), l’eventuale vizio
2

contumaciale della sentenza di primo grado all’imputato che è stato pertanto

di travisamento possa essere rilevato in sede di legittimità, ex articolo 606
cod.proc.pen., comma 1, lett. e), solo nel caso in cui il ricorrente rappresenti
(con specifica deduzione) che l’argomento probatorio asseritamente travisato sia
stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione
del provvedimento di secondo grado (v. Cass. Sez. IV 10 febbraio 2009 n.
20395).

della motivazione allorquando i Giudici di secondo grado, in conseguenza della
completezza e della correttezza dell’indagine svolta in primo grado, nonché della
corrispondente motivazione, seguano le grandi linee del discorso del primo
Giudice. Le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si
integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico e inscindibile al quale
occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare

della congruità della

motivazione (v. Cass. Sez. II 15 maggio 2008 n. 19947).
La sentenza di merito non è, poi, tenuta a
approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a

compiere un’analisi
prendere in esame

dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche
attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e

risultanze, spieghi, in

modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento,

dimostrando che ogni

fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente
disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate,
siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass. Sez. IV 13
maggio 2011 n. 26660).
Tanto basta per la pacifica giurisprudenza di questa Corte per ritenere
integrato il contestato reato con la piena coscienza e volontà di recare
pregiudizio alla par condicio creditorum.
Infatti, sul versante dell’elemento soggettivo del reato, il dolo necessario
per la configurabilità della bancarotta fraudolenta patrimoniale è quello generico,
integrato dalla volontà di distaccare il bene oggetto di distrazione dal patrimonio
della fallita nella prevedibilità del pericolo che tale operazione possa determinare
per gli interessi dei creditori.
In altri termini, è sufficiente che la condotta di colui che pone in essere o
concorre nell’attività distrattiva sia assistita dalla consapevolezza che le
operazioni che si compiono sul patrimonio sociale siano idonee a cagionare un
danno ai creditori, senza che sia necessaria l’intenzione di causarlo o che la
finalità di determinarlo colori il dolo del reato come specifico (v. per tutte, Cass.
Sez. V 13 febbraio 2006 n. 9807).
3

Inoltre, in tema di sentenza di appello, non sussiste mancanza o vizio

4. Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede neppure
l’esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell’impresa,
in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti
assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi,
anche quando l’impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza (ex
multis, Cass. Sez. V 12 febbraio 2013 n. 27993 e Sez. Un. 31 marzo 2016 n.

5 . Nella specie, inoltre, l’affermazione della penale responsabilità
dell’imputato per l’ascritto reato di bancarotta fraudolenta per distrazione risulta
dimostrato dalla relazione del curatore fallimentare in cui si pone chiaramente in
evidenza, in particolare, lo sviamento dalle finalità societarie della fatturazione
fittizia di cui al capo d’imputazione.
Tale ultima affermazione è stata compiuta sulla base delle dichiarazioni
rese da un coimputato, processato separatamente, per cui del tutto
legittimamente. Questa stessa Sezione ha, invero, precisato come sia
utilizzabile, quale prova a carico dell’imputato, la testimonianza indiretta del
Curatore fallimentare sulle dichiarazioni accusatorie a lui rese da un coimputato
non comparso al dibattimento, e trasfuse dallo stesso Curatore nella relazione
redatta ai sensi dell’articolo 33 della legge fallimentare (v. Cass. Sez. V 18
gennaio 2011 n. 15218).
6.

Infine, la pena non è illegale e sfugge pertanto al sindacato di

legittimità di questa Corte.
7.

Il ricorso deve essere, in conclusione, dichiarato inammissibile e il

ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di
euro 2.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.T.M.

La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a
favore della Cassa delle Ammende
Così deciso il 1 marzo 2018.

Il Consi

22474).

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