Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2113 del 21/11/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2113 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GRAMENDOLA FRANCESCO PAOLO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
MARFELLA VINCENZO N. IL 26/01/1978
avverso la sentenza n. 7145/2012 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
06/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FRANCESCO PAOLO
GRAMENDOLA;
Data Udienza: 21/11/2013
Fatto e diritto
2. Il ricorso è inammissibile, in quanto, a prescindere dalla sua genericità, tende a
sottoporre al giudizio di legittimità questioni di mero fatto e valutazioni discrezionali
in ordine all’entità della pena, rimesse alla esclusiva competenza del giudice di
merito, che nel caso in esame ha fatto corretta applicazione dei criteri suggeriti
dall’art.133 cp. e adeguatamente graduato la diminuzione della pena in forza delle
concesse generiche.
Alla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle
ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro
1000 (mille).
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di 1000 (mille) euro in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 21/11/2013
. Marfella Vincenzo ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata
che ha confermato la condanna inflittagli dal giudice di primo grado per il reato a lui
ascritto, riducendo la pena previo riconoscimento delle generiche come da
dispositivo, lamentando violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento al
diniego delle generiche nella massima estensione e all’eccessivo rigore della pena
inflitta.