Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2113 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2113 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FALL SAMBA N. IL 10/05/1960
avverso la sentenza n. 20544/2011 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
13/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Data Udienza: 16/11/2012
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento • -Ha so • .. : . , uro 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato A l • I A, nella.. era di consiglio del 16.11.2012
r.- –
Il
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./igliere este – •
Ritenuto:
— che il G.I.P. del Tribunale di Torino con sentenza del 13.3.2012 ha applicato a FALL Samba la
pena concordata, ex art. 444 c.p.p., in ordine al delitto di cui all’art. 73 D.P.R. n. 309/1990 (in
Torino, il 30.11.2011);
— che il ricorso proposto dall’imputato, in punto di violazione di legge e carenza della
motivazione quanto alla determinazione della pena, risulta inammissibile perché, a fronte
dell’applicazione di pena concordata, non è ammessa l’impugnazione in sede di legittimità volta
a contestare l’entità della pena applicata o le modalità della sua determinazione; né può
riconoscersi alla parte un concreto interesse a dedurre su tali punti mancanza o insufficienza di
motivazione, dal momento che la statuizione del giudice coincide esattamente con la volontà
pattizia;
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00