Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21129 del 28/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21129 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
FERCHICHI AYMENE N. IL 21/01/1986
avverso la sentenza n. 13128/2015 TRIBUNALE di MILANO, del
22/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 28/04/2016

R.G. n. 52862/15

Corte Suprema di Cassazione

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata ex art.

22.10.2015 per il reato di cui all’art. 385 cod. pen., ricorre personalmente
l’imputato, Aymene FERCHICHI, il quale lamenta,

ex

art. 606 co. 1

lett.

e)

cod. proc. pen., “mancanza, contraddittorietà della motivazione”, per
essersi il giudicante indebitamente limitato, pur nella doverosa
modulazione del relativo obbligo alla specificità del rito, all’adozione di
mere formule di stile, con peculiare riferimento all’assenza delle cause di
proscioglimento previste dall’art. 129 del codice di rito, nonché alla
congruità della pena applicata.
2.

Trattasi, all’evidenza, di censure manifestamente prive di pregio,

poiché notoriamente l’accordo intervenuto tra le parti, ai sensi dell’art. 444
c.p.p., esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza
che recepisce la detta intesa sia da considerare sufficientemente motivata
sulla scorta della succinta descrizione del fatto e con il pur semplice
richiamo all’art. 129 del codice di rito – o a formule equivalenti – atte a dar
conto dell’avvenuta pertinente delibazione, sì da escludere la ricorrenza di
alcuna delle ipotesi previste dalla detta disposizione di legge (cfr., da
ultimo, Cass. Sez. 2, sent. n. 41785 del 06.10.2015, Rv. 264595 e Sez. 6,
sent. n. 15927 dell’01.04.2015, Rv. 263082. Ciò che il giudice milanese ha
puntualmente fatto, evidenziando come l’imputato fosse stato sorpreso
sulla pubblica via e dando addirittura conto degli elementi a supporto della
misura della pena, ancorché su tale ultimo punto sia pacificamente
possibile proporre ricorso per cassazione solo in presenza di pena illegale.
Alla necessitata declaratoria di inammissibilità seguono le
statuizioni di cui in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.04.2016

444 cod. proc. pen. dal giudice monocratico del Tribunale di Milano il

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