Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21125 del 14/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21125 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BULLO GIUSEPPE nato il 22/08/1956 a CHIOGGIA

avverso la sentenza del 17/01/2017 della CORTE APPELLO di VENEZIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE

FIMIANI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 14/02/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Fimiani Pasquale, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 17 gennaio 2017, la Corte d’Appello di Venezia concedeva il
beneficio della sospensione condizionale della pena a Bullo Giuseppe, in parziale riforma della

stato condannato alla pena di anni 1, mesi 4 e giorni 20 di reclusione, in ordine al reato di
lesioni personali, aggravate dall’uso dell’arma, così riqualificato il fatto, contestato sub A),
originariamente contestato quale reato di tentato omicidio, previa unificazione, con il vincolo
della continuazione, del reato contravvenzionale, sub capo B), ex art. 4 L. 110/1975;
l’addebito, accertato con sentenza, era stato contestato al prevenuto, per aver colpito, nella
regione addominale, con un coltello serramanico, con lama di lunghezza pari a cm 8,5, Tiozzo
Roberto Pagio, provocandogli una “ferita d’arma bianca in regione epigastrica con enfisema
sottocutaneo, guaribile in giorni 20″ (fatto commesso, in Chioggia, il 2 marzo 2013).
2. L’imputato, tramite difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione avverso tale
sentenza, allegando cinque motivi di gravame. Segnatamente, parte ricorrente assume la
ricorrenza di un vizio di natura argomentativa, ex art. 606, c. 1 , lett. e), cod. proc. pen., in
ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di lesioni personali aggravate. La ricostruzione
fattuale, confermata dalla Corte territoriale, sarebbe basata su tre circostanze: i segni di
forzatura e di danneggiamento sulla porta d’ingresso dell’abitazione della persona offesa e la
non verisimiglianza delle dichiarazioni rese dalla Scuttari, consorte dell’imputato, al difensore,
circa l’esistenza pregressa di tali segni; il contrasto tra le prime dichiarazioni, ammissive, rese
dal Bullo, sia pure con riferimento ad un’aggressione del Tiozzo, il quale, a dire del prevenuto,
aveva in mano un coltello particolare, per la precisione un nunchaku, alzato e mirato alla sua
testa, e le successive dichiarazioni, rese dal medesimo, incentrate su elementi di colpa,
riferibili, in occasione del ferimento, al comportamento della stessa parte lesa; il contenuto
della telefonata, intercorsa anteriormente al fatto tra la Scuttari e il Tiozzo, e i contrasti, insorti
tra le dichiarazioni, rese dalla Scuttari, in relazione ad un invito, rivolto al Bullo, alla
riappacificazione tra i due contendenti e le dichiarazioni, rese dalla parte lesa, circa un
avvertimento della donna, sulle intenzioni offensive del proprio compagno, odierno imputato e
ricorrente. Ulteriore elemento, di natura accusatoria, secondo i giudici di merito, si trarrebbe
dalla scarsa verisimiglianza delle dichiarazioni, rese, in ultimo, dal teste Boscolo Cappon, circa
la richiesta, formulata dal Tiozzo- recatosi, ancora sanguinante, presso l’abitazione del teste,
vicino di casa -di esporre una versione dei fatti, al medesimo favorevole. Secondo i giudici,
scarso valore assumerebbe la detenzione abituale, da parte del Bullo, del coltello, dal
medesimo utilizzato ordinariamente per l’esecuzione di lavori di ordinaria manutenzione, a

sentenza, emessa in data 8/1/2015 dal GUP presso il locale Tribunale, con cui il prevenuto era

bordo dell’imbarcazione, impiegata, congiuntamente ad altri lavoratori, per la pesca con le reti.
Altrettanto irrilevanti sarebbero, secondo i giudici, i riferimenti del teste Boscolo ad un
episodio, anteriore di qualche ora, rispetto ai fatti, oggetto di giudizio, indicativo di
un’aggressività del Tiozzo, posta in essere nei confronti del Bullo. Ad avviso della parte
ricorrente, siffatta ricostruzione fattuale renderebbe evidente delle carenze motivazionali,
indicative, altresì di un travisamento delle risultanze probatorie, acquisite al processo. Con
riferimento a ciascuno degli elementi probatori, sopra menzionati, sarebbe, altresì, illogico il
passaggio argomentativo, esposto nella sentenza impugnata, relativo all’inverosimiglianza

di

rimasto al di fuori della propria abitazione e per farvi rientro era stato costretto a danneggiare
la porta d’ingresso, senza che il medesimo avesse poi provveduto alla riparazione di tale
danno, per tutto il lasso di tempo intermedio, trascorso prima del fatto. Secondo la teste, era
stato lo stesso Tiozzo a danneggiare e forzare la porta di ingresso, al fine di entrare
nell’appartamento; l’illazione di un danneggiamento, duraturo per mesi, sarebbe frutto di
un’elaborazione del collegio; del resto, quanto riferito dalla teste Scuttari risulterebbe
confermato dalla teste Katia Doria, la quale aveva sentito il Tiozzo lamentarsi dell’accaduto,
precisando che costui aveva un comportamento insolito, per un abitante in condominio.
Raffrontate le dichiarazioni rese progressivamente dall’imputato, ad avviso della difesa, non vi
sarebbe il contrasto, evidenziato dalla Corte territoriale, dovendosi intendere, in ciascuna
occasione, l’uso del verbo ” colpire “, come equivalente ad un uso accidentale. In relazione al
contenuto della telefonata, intercorsa tra la Scuttari ed il Tiozzo, l’equivoco sarebbe insorto a
causa di un travisamento, in cui era incorso lo stesso imputato, il quale in un primo momento
aveva creduto che il Tiozzo avesse molestato telefonicamente la compagna e, solo
successivamente, aveva appreso che la Scuttari aveva cercato telefonicamente il Tiozzo.
Quanto poi alla credibilità delle dichiarazioni, rese dal teste Boscolo Cappon, lo stesso referto
sanitario, comprovante la mancanza di un sanguinamento del Tiozzo, indirettamente
avvalorava la versione, resa in ultimo dal teste, relativa ad un contatto immediato tra i due e
ad una richiesta, formulata dal Tiozzo, di fornire una versione dei fatti, a lui favorevole; in
considerazione di ciò, quest’ultima ricostruzione dei fatti, oggetto di giudizio, si dovrebbe
ritenere verosimile, rispetto alla versione precedente, resa dal teste, con riferimento alla quale
successivamente era insorto un procedimento per il delitto di cui all’art. 374 bis cod pen..
Anche le dichiarazioni, rese dal teste Perin, circa il porto abituale del coltello, da parte del
Bullo, erano indicative dell’assenza di intenti lesivi. Per di più, l’episodio, anteriore al fatto,
riferito dal Boscolo, dava contezza del fatto che il Tiozzo si fosse presentato alla porta di
ingresso, già armato con il numchaku. Alla luce di dette considerazioni, parte ricorrente deduce
la violazione degli art. 52 e 55 cod. pen., essendo frutto dei fraintendimenti istruttori, sopra
specificati, l’affermazione della Corte, secondo cui l’esimente non ricorre nel caso in cui il
soggetto si sia messo volontariamente nella condizione di essere esposto all’altrui lesione.
Ulteriore vizio, di natura motivazionale, sarebbe ravvisabile, secondo la parte ricorrente, in

un decorso di mesi, rispetto all’episodio riferito dalla Scuttari, nel corso del quale il Tiozzo era

ordine alla ritenuta carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, con
riferimento alla contravvenzione, di cui al capo B) di imputazione, ex art. 4 L. n. 110/1975,
posto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte territoriale, la necessità di portare
con sé il coltello era dipesa dalle esigenze scaturite dall’appartenenza del Bullo ad un
equipaggio nautico. Ed ancora, il ricorrente lamenta vizi di legittimità, consistenti in violazione
di legge, con riferimento all’art. 606, lett. b), cod. proc. pen., e alla mancata concessione delle
circostanze attenuanti generiche, in considerazione dell’omessa valutazione del contegno
processuale del prevenuto. La motivazione, relativa al trattamento sanzionatorio, sarebbe

pen., una semplice affermazione di congruità della pena inflitta dal primo giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è palesemente infondato.
Nella presente sede, è ammissibile in via esclusiva l’allegazione di vizi riconducibili a
violazioni di disposizioni di legge, di natura sostanziale e processuale, ovvero a motivazioni,
esposte nella sentenza impugnata, carenti o meramente apparenti ovvero affette da profili di
illogicità e contraddittorietà intrinseca, fatta salva l’allegazione della mancata assunzione di un
elemento probatorio, di natura decisiva, tale da incidere sull’esito finale del processo.
Nella fattispecie, parte ricorrente , pur deducendo vizi di natura argomentativa, nella
sostanza censura la ricostruzione fattuale, operata dal giudice del merito, proponendo una
diversa interpretazione, alla luce dei costituti raccolti nel procedimento, dei dati fattuali,
pertinenti ai segni di forzatura sulla porta d’ingresso dell’abitazione del Tiozzo ed escludendo
nel contempo l’inverosimiglianza di un’omessa attivazione della parte lesa nel corso dei mesi
precedenti, in considerazione delle dichiarazioni rese dalle testi Scuttari e Katia Dora.
Analogamente la difesa assume l’assenza di un contrasto tra le dichiarazioni rese
progressivamente dall’imputato, mediante un’interpretazione differente dei termini lessicali,
utilizzati dal medesimo. E ciò in vista della richiesta difensiva di applicazione dell’esimente, di
cui all’art. 52 c.p.
Altri profili fattuali sono affrontati, in relazione al contenuto della telefona intercorsa tra la
Scuttari ed il Tiozzo, anteriormente al fatto, contenuto in effetti equivocato dall’imputato, e alle
dichiarazioni, rese dal teste Boscolo, vicino di casa del Tiozzo, e dal teste Perin, comandante
del peschereccio ove il Bullo svolgeva attività lavorativa.
All’evidenza, trattasi di argomentazioni, relative al merito della causa, inammissibili nella
presente sede.
A riprova di ciò, basti dire che i giudici del merito motivano congruamente la loro decisione,
tramite il richiamo ai segni obiettivi di danneggiamento della porta, attribuiti all’intervento del
Bullo e alle modalità aggressive del medesimo, anziché ad un episodio risalente nel tempo, alla
conseguente credibilità intrinseca del racconto fornito, peraltro convalidate dalle prime

meramente apparente, non essendo sufficienti, agli effetti dei parametri di cui all’art. 133 cod.

dichiarazioni, rese dall’imputato. In tale contesto, motivano i giudici, è da escludere la dedotta
accidentalità delle lesioni, anche alla luce delle dichiarazioni rese dall’imputato circa telefonate
moleste del Tiozzo alla Scuttari e dell’inverosimiglianza della prima deposizione, resa dal teste
Boscolo, circa una richiesta immediata in suo favore del Tiozzo, già colpito, subito dopo il fatto.
Non si rilevano illogicità di sorta, per cui la smentita, da parte della Corte territoriale, della
ricorrenza dell’esimente ex art. 52 c.p. non è suscettibile di censure.
2. Dal contesto del provvedimento risulta altresì giustificata la ritenuta responsabilità, per il
reato contravvenzionale pertinente al porto di arma impropria, evincendosi agevolmente il

dell’odierno ricorrente, in quella specifica occasione.
3. Altrettanto chiaro risulta, dalla lettura del provvedimento impugnato il rigetto della
richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, adeguatamente motivato, non
solo con riferimento ai due precedenti a carico dell’imputato, ma, altresì, in relazione al
comportamento processuale, connotato dalla mancanza di segni di resipiscenza, pur a fronte di
un contegno collaborativo iniziale, e di tentativi di risarcimento in favore della vittima.
Analoghe conclusioni devono essere assunte con riguardo al trattamento sanzionatorio e alla
conferma della pena inflitta dal giudice del primo grado. Le due sentenze inevitabilmente si
integrano, ravvisandosi, a conferma della scelta e delle motivazioni del primo giudice, un
richiamo implicito alla gravità dei fatti e un espresso riferimento all’intensità del dolo.
4. Alla luce delle considerazioni, si deve, quindi dichiarare l’inammissibilità del ricorso, con
contestuale condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una
somma, che si ritiene equo determinare in C 2.000,00, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle psese del
procedimento e della somma di C 2.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14/02/2018

convincimento dei giudici, in ordine al carattere ingiustificato del porto del coltello, da parte

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