Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21124 del 14/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21124 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI CATANIA
nel procedimento a carico di:
CUTELLO MAURIZIO ANGELO nato il 24/02/1971 a BRAUBACH( GERMANIA)

avverso la sentenza del 27/06/2012 del TRIB.SEZ.DIST. di VITTORIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’annullamento con rinvio
Udito il difensore

Data Udienza: 14/02/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Fimiani Pasquale, ha
concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 28 giugno 2012 il Tribunale di Ragusa assolveva Cutello
Maurizio, perché il fatto non sussiste, dal reato di cui all’art. 483 cod. pen., contestatogli per

sede in Vittoria( CT ),di avere i requisiti prescritti dagli art. 11 e 12 T. U. L. P. S., mentre
invece aveva riportato due condanne penali per delitti contro le persone.
2. La Procura Generale della Repubblica di Catania ha proposto ricorso immediato per
cassazione, con cui deduce violazione degli art. 483 c.p., nonché degli art. 19 e 21 L. n.
241/1990. Il reato previsto dagli articoli della legge sulle autonomie locali non richiede che la
dichiarazione sia resa ad un pubblico ufficiale. Trattasi di un reato autonomo, che richiama
l’art. 483 cod. pen. ai soli effetti sanzionatori. E’ sufficiente, in altri termini, per la
configurazione dell’illecito penale, che la dichiarazione contenga l’attestazione, mendace,
dell’esistenza dei presupposti e dei requisiti necessari per l’esercizio dell’attività e che la stessa
sia sottoscritta personalmente dall’imputato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va accolto.
La disposizione, di cui all’art. 483 cod. pen., sanziona il falso ideologico, commesso dal
privato, in atto destinato a provare la verità dei fatti attestati dal singolo.
In tale ottica, non necessita in senso proprio che la specifica dichiarazione sia ricevuta da un
pubblico ufficiale ricevente, essendo sufficiente la presentazione della dichiarazione, presso un
ufficio pubblico, in quanto adempimento destinato immancabilmente a Pubblico Ufficiale
Trattasi di un principio confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale il
delitto di falso ideologico di cui all’art. 483 cod.pen., in caso di dichiarazione sostitutiva di atto
di notorietà finalizzata all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si perfeziona nel
momento e nel luogo in cui la dichiarazione sostitutiva viene presentata all’ufficio pubblico cui
è destinata. (Sez. 1, n. 26698 del 23/05/2013 – dep. 19/06/2013, Confl. comp. in proc. Selva,
Rv. 25597101)
Ne consegue una sostanziale conformità del disposto sanzionatorio, di cui agli art. 19 e 21
della legge sulle Autonomie Locali, n. 241/1990, pertinente, per l’appunto, alla falsità
ideologica delle attestazioni rese dal privato in sede di richiesta di autorizzazioni
amministrative.

aver attestato falsamente, nella dichiarazione di inizio di un’attività di onoranze funebri con

2. Si deve, pertanto, procedere all’annullamento della sentenza impugnata, disponendosi, ai
sensi dell’art. 569, c. 4, c.p., la trasmissione degli atti al giudice competente per l’appello.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Catania per il relativo
giudizio.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Caterina Mazzitelli
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Così deciso il 14/02/2018

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