Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21122 del 28/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21122 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TORINA MARIO N. IL 20/03/1962
avverso la sentenza n. 6438/2010 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
11/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 28/04/2016

R.G. n. 52724/15

Corte Suprema di Cassazione

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Confermata dalla Corte d’appello di Napoli la sentenza con cui il

otto di reclusione per evasione dagli arresti domiciliari, Mario TORINA si
duole dell’anzidetta pronuncia, emessa 1’11.02.2015, per aver la stessa, in
violazione dell’art. 606 cc. 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen., accettato
acriticamente le argomentazioni del P.G., “talvolta in stridente contrasto
con le risultanze processuali che vengono, in siffatta maniera, ad essere
immutate o travisate”, restando comunque non comprensibile l’iter logicogiuridico seguito dal giudicante.

2.

L’impugnazione proposta si segnala per la sua assoluta genericità,

consistendo in mere enunciazioni astratte – quelle sopra riportate fra
virgolette, che esauriscono il contenuto dell’intero ricorso – prive di
qualsivoglia riferimento ad elementi concreti, in palese violazione del
fondamentale requisito di specificità, quale richiesto dall’art. 581 del codice
di rito.
S’impone pertanto la declaratoria di cui in dispositivo, cui segue la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della
congrua somma indicata in dispositivo, in favore della Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.04.2016

giudice monocratico del capoluogo l’aveva condannato alla pena di mesi

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