Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21122 del 14/02/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21122 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: MAZZITELLI CATERINA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VLLASHA DORIANA nato il 03/08/1976 a SHKODER( ALBANIA)

avverso la sentenza del 19/05/2016 del GIUDICE DI PACE di ASTI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CATERINA MAZZITELLI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE
FIMIANI
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 14/02/2018

Il Procuratore Generale, nella persona del Sost. Proc. Gen. dott. Fimiani Pasquale, ha
concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza, emessa in data 19/05/2016, il Giudice di Pace di Asti dichiarava non doversi
procedere, in relazione al reato di cui all’art. 594 c.p., depenalizzato nelle more del giudizio, e

attenuanti generiche, in ordine al reato di cui all’art. 612 cod. pen, addebitato all’imputata, per
aver pronunciato frasi minatorie nei confronti di Colombaro Enrico (fatto commesso, in Asti, il
28 gennaio 2015).
2. L’imputata, tramite difensore di fiducia, ha proposto Epp_e_U avverso tale sentenza,
lamentando la violazione e/o erronea applicazione della legge penale, in relazione agli art. 612
c.p. e 533 c.p.p., essendo la frase minatoria indirizzata alle persone presenti, in forma plurale,
senza uno specifico riferimento al Colombaro, quale destinatario della stessa. Sarebbe mancata
la conferma della P.O., che in dibattimento si era limitata a richiami generici, rendendo una
versione parzialmente diversa, sminuendo in tal modo l’attendibilità stessa delle sue
dichiarazioni. La motivazione del provvedimento sarebbe meramente apparente, priva di
indicazioni inerenti all’accertamento dell’elemento soggettivo del reato. In considerazione di
ciò, era stato richiesto dalla difesa dell’imputata l’escussione, quale testimone, dell’avv. Renzo
Colombaro, padre del querelante e presente ai fatti oggetto di giudizio; l’istanza era stata
respinta con ordinanza dibattimentale, sprovvista di motivazione. Altra censura è poi
pertinente alla violazione o errata applicazione della legge penale, in relazione agli art. 195 e
507, codice di rito, e/o 32 D.Lgs n. 274/2000 c.p.p., stante l’indispensabilità dell’accertamento
istruttorio richiesto, anche in considerazione dell’esigenza di accertare la ricorrenza o meno
della condizione di procedibilità, rappresentata dalla proposizione della querela ad opera della
P.O., da individuarsi nell’effettivo destinatario della frase, oggetto della contestazione, sulla
base dell’istruttoria esperita. Si aggiungerebbero, inoltre, secondo parte ricorrente, violazioni
di norme procedurali, con particolare riferimento all’art. 125 , c. 3, codice di rito, che impone la
motivazione, a pena di nullità, dell’ordinanza istruttoria. Anche la mancata assunzione di una
prova decisiva costituisce un ulteriore punto oggetto di ricorso. Parte ricorrente ha poi
evidenziato la violazione degli art. 468 c.p.p. e/o dell’art. 29 D. Igs n. 274/2000, considerata la
declaratoria di decadenza intervenuta all’udienza del 21 aprile 2016, stante l’omessa citazione
dei testi, indicati dalla difesa, dato in effetti attribuibile ad un mero disguido, privo di valenza
giuridica. Le circostanze addotte riguardavano l’alibi dell’imputata e quindi non erano irrilevanti
ai fini del decidere. Da ultimo, parte ricorrente pone in luce un vizio argomentativo della
sentenza impugnata, con riferimento all’istituto di cui agli art. 131 bis o 34 D.Lgs n. 274/2000,

condannava Villascha Doriana alla pena di C 134,00 di multa, previa concessione delle

richiamato dal difensore in sede di conclusioni. Anche tale punto specifico era stato
pretermesso del tutto dal giudice in sede motivazionale.
3. il Tribunale, con ordinanza del 15 marzo 2017, ha trasmesso gli atti alla Corte di
Cassazione, ravvisando nell’atto d’appello il contenuto di un ricorso per cassazione,
inquadrabile alla stregua dell’art. 606 c.p.p..

1. Il ricorso è manifestamente infondato.
Nel provvedimento impugnato il giudice del merito dà atto compiutamente della linearità e
coerenza intrinseca del resoconto, fornito dalla parte lesa Colombari Enrico, motivando in tal
modo circa l’attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa.
Dal cotesto motivazionale della sentenza emerge, altresì, la valenza minatoria, oltre che
offensiva, attribuita alle frasi, pronunciate in quell’occasione dall’odierna ricorrente (”

ve la

faccio pagare …”), all’indirizzo della parte lesa e degli altri familiari presenti, fatto, questo,
denotante, di per se solo, un’evidente intenzionalità.
Nel contempo emergono dal testo del provvedimento le motivazioni, sottese a questa
condotta, coincidente, per l’appunto, con il licenziamento dell’odierna ricorrente, in qualità di
badante di tale sig.ra Saglietti, persona affidata al Colombaro Enrico, in qualità di
Amministratore di Sostegno.
La sentenza, sul punto in oggetto, risulta logica e coerente, scevra di contraddittorietà
intrinseche.
3. Non si ritengono fondate neppure le censure, incentrate sulle allegate violazioni di ordine
procedurale.
Dal testo della sentenza emerge l’ultroneità, anche in via implicita, di ulteriori
approfondimenti istruttori, considerata la completezza della motivazione in linea istruttoria
sopra riportata, il che esclude la ravvisabilità di un’omissione, concernente una prova di natura
decisiva, anche sotto il profilo della procedibilità dell’azione.
A ciò si aggiunga che, sulla scorta degli atti di causa, la decadenza, dal diritto di assunzione
delle prove ammesse, risulta corretta, considerata l’omessa citazione del teste, non
giustificabile con disguidi di sorta, e il rifiuto del giudice di disporre un ulteriore rinvio.
Trattandosi di procedimento avanti al Giudce di Pace, in linea teorica è richiamabile l’istituto
dell’art. 34 D. Ivo n. 274/2000, non già l’istituto dell’art. 131 bis c.p.p., richiesto nel corso del
primo grado dalla difesa dell’imputata.
E’ sufficiente questo rilievo, salvo, per di più, rilevare, la mancata dimostrazione dei
presupposti del citato art. 34.
4. Alla luce delle considerazioni esposte, si deve, quindi, dichiarare l’inammissibilità del
ricorso, con contestuale condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento

CONSIDERATO IN DIRITTO

e di una somma, che si reputa equo stimare in C 2.000,00 in favore della cassa delle
ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del
procedimento e della somma di C 2000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Caterina Mazzitelli
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Così deciso il 14/02/2018

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