Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21119 del 28/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21119 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LICCARDI FRANCESCO N. IL 23/07/1972
avverso la sentenza n. 11351/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
10/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 28/04/2016

R.G. n. 52678/15

Corte Suprema di Cassazione

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Francesco LICCARDI, a mezzo del proprio difensore di fiducia,

10.12.2014, previa declaratoria di prescrizione del reato di evasione, ha
rideterminato in mesi nove di reclusione la pena a suo carico per il residuo
reato ex art. 337 cod. pen.
Lamenta all’uopo “inosservanza o erronea applicazione della legge
penale”, nonché “contraddittorietà della motivazione”, per via dell’omessa
applicazione della medesima causa estintiva anche riguardo al delitto di
resistenza a pubblico ufficiale, asseritamente prescritto alla medesima data
del 07.06.2012 indicata dallo stesso giudice distrettuale per il reato
previsto e punito dall’art. 385 cod. pen.

2.

Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
Onde dar conto di siffatta affermazione, occorre premettere che al

LICCARDI è stata contestata la recidiva ex art. 99 co. 4 cod. pen., ritenuta
concretamente sussistente ancorché elisa per effetto del riconoscimento
delle equivalenti attenuanti generiche.
Ciò posto, ove si faccia riferimento alla disciplina della prescrizione
antecedente alle modifiche apportate dalla legge n. 251/2005, in ragione
del tempus commissi delicti (07.12.2004), la prescrizione massima, tenuto
conto dell’apparato edittale proprio del reato previsto e punito dall’art. 337
cod. pen., è pari ad anni 15, ovviamente ben lungi dall’essere maturata.
Ma pur applicando la normativa risultante dal combinato disposto dei
vigenti artt. 157 e 161 cod. pen. – più favorevole, malgrado quanto
erroneamente affermato dalla Corte distrettuale – il termine massimo (per
via dell’incidenza dell’aggravante ad effetto speciale della recidiva di cui al
quarto comma dell’art. 99 cod. pen.) è pari ad anni 13, mesi 10 e giorni
20, anch’esso pertanto non ancora decorso.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, in favore della
Cassa delle ammende.

impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in data

R.G. n. 52678/15

Corte Suprema di Cassazione

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28.04.2016

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