Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21118 del 29/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21118 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: CALASELICE BARBARA

SENTENZA

Sul ricorso proposto da

BOZZETTI LEONARDO nato a Sesto San Giovanni il 1/02/1953

avverso la sentenza del 24/01/2017 della Corte di appello di Milano

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Barbara Calaselice;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano
Tocci, che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso.

Data Udienza: 29/01/2018

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Milano, con l’impugnata sentenza, ha confermato la
decisione con la quale il Tribunale di Milano, in data 22 ottobre 2016, aveva
condannato Leonardo Bozzetti per il reato di bancarotta fraudolenta per
distrazione e documentale, alla pena di anni tre di reclusione, concesse le
attenuanti generiche equivalenti, oltre pene accessorie di legge, quale

2007.

2. Avverso l’indicata pronuncia di appello ha proposto tempestivo ricorso per
cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia avv. C. Roveda, con il quale
evidenzia i motivi che sono di seguito enunciati, nei limiti di cui all’art. 173,
comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo si denuncia nullità assoluta del decreto di citazione
a giudizio, per omessa enunciazione del fatto, a mente dell’art. 429, comma 1,
lett. c), cod. proc. pen., per non essere specificata quale ipotesi, tra quelle
alternativamente indicate al capo c), in ordine alla bancarotta documentale
ascritta all’imputato, sia contestata nella specie.
2.1.1. Si assume, poi, la mancata corrispondenza tra il fatto per il quale
l’imputato ha riportato condanna al capo c) e il fatto contestato, in violazione
dell’art. 521 cod. proc. pen. per aver constatato soltanto la mancanza di un
elenco o di un verbale di consegna della contabilità, quindi il difetto di diligenza
nella tenuta delle scritture, che integra, a parere del ricorrente, la diversa ipotesi
di cui all’art. 217 legge fall., non invece quella contestata.
2.2. Con il secondo motivo si denuncia violazione di legge, sotto il profilo
della mancata applicazione dell’art. 217 legge fall, nonché omessa e
contraddittoria motivazione circa l’elemento soggettivo del delitto di bancarotta
documentale. Per il ricorrente i giudici di merito non avrebbero motivato in
ordine all’esistenza del dolo specifico di procurare a sè o ad altri vantaggio o
arrecare pregiudizio ai creditori, trattandosi nella specie di bancarotta
documentale in forma specifica (per sottrazione o distruzione) per la quale è
necessario il dolo nella forma descritta, escludendo la mera superficialità
dell’imprenditore. Nella specie, invece, la Corte territoriale ha addebitato
all’imputato la mera mancanza di un minimo di diligenza, che integra, peraltro,
la diversa ipotesi di cui all’art. 217 citato. Si osserva, peraltro, che la
ricostruzione sarebbe stata comunque possibile al curatore, visto che la società si

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amministratore della Margherita s.r.I., dichiarata fallita in data 8 novembre

era avvalsa di un professionista facilmente rintracciabile anche se la curatela non
aveva proceduto in tale direzione e che l’impossibilità di esperire l’azione
revocatoria era stata ricollegata al mero decorso del termine (rispetto alla
cessione contestata, a fronte della data del fallimento), non anche alla
distruzione della contabilità.
2.3. Con il terzo motivo il ricorrente invoca l’attenuante di cui all’ultimo
comma dell’art. 219 legge fall., assumendo che la particolare tenuità del fatto va

dell’incidenza che la condotta ha avuto sulla possibilità di esperire azioni
revocatorie ed altre azioni a tutela degli interessi creditori, sottolineando poi che
quando non vi sia alcun danno per i creditori l’invocata attenuante dovrebbe
essere, a maggior ragione, riconosciuta.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e, pertanto, deve essere dichiarato
inammissibile.
3.1. L’eccezione di nullità di cui al primo motivo non risulta proposta in sede
di gravame; la violazione dedotta, quindi, è inammissibile, ai sensi dell’art. 606,
comma 3 ultima parte, cod. proc. pen. Analogamente non risulta devoluta alla
Corte territoriale la rilevata violazione dell’art. 521 cod. proc. pen., risultando
l’appello limitato soltanto a censurare l’eccessività della pena (cfr. folii 4 e 5 della
sentenza impugnata ove sono trascritti i motivi di appello), con conseguente
inammissibilità della questione proposta.
3.2. Con riferimento al secondo motivo si rileva che la sentenza di primo
grado, riassunta in quella di conferma della Corte territoriale, ha evidenziato che
era rimasta del tutto indimostrata la perdita fortuita delle scritture contabili da
parte della fallita Margherita s.r.l., non risultando peraltro alcun elenco o verbale
di consegna dai quali potesse ricavarsi quali documenti e libri sociali e contabili
fossero stati consegnati alla Clesse Immobiliare. Inoltre la sentenza di appello
riporta le dichiarazioni reputate contraddittorie, rese dallo stesso imputato il
quale aveva indicato come disponibile, per la ricostruzione della contabilità, il
registratore di cassa, strumento compreso, invece, nell’elenco delle cose indicate
come perdute a causa di un allagamento, presso la sede della Clesse
Immobiliare, nella missiva del 11 febbraio 2008 esibita alla curatela. La
motivazione, dunque, non si limita a fare riferimento ad un mero difetto di
diligenza nella tenuta della contabilità, come dedotto, per non aver esibito un
elenco o verbale di consegna delle scritture. La sentenza impugnata, invece,
evidenzia come non sia stata affatto dimostrata la consegna dei libri e scritture

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rilevata con riferimento al danno causato alla massa creditoria a seguito

contabili da parte della fallita alla società Clesse Immobiliare che,
successivamente, ne aveva comunicato lo smarrimento a seguito di un evento
(allagamento dei locali) del tutto fortuito. Risulta, peraltro, sottolineato anche ai
fini della configurazione dell’elemento soggettivo del dolo specifico, come
dovesse ritenersi che detta comunicazione fosse intervenuta, in modo tardivo,
soltanto al momento della richiesta, da parte del curatore, della consegna dei
libri e delle scritture contabili, evidentemente formando ad hoc un documento

Con riferimento a tale motivazione dettagliata, il ricorso non si confronta,
risultando sotto tale aspetto generico e del tutto aspecifico, in quanto relativo, in
astratto alla differenza, quanto all’elemento soggettivo, della bancarotta
fraudolenta documentale nelle diverse forme della distruzione o soppressione dei
libri contabili e della omessa o irregolare tenuta degli stessi. Né le
argomentazioni svolte circa la diversa qualificazione della condotta quale delitto
di cui all’art. 217 legge fall., si confrontano con la specifica motivazione del
giudice di merito.
Del resto si osserva che la motivazione risulta esaustiva ed immune da vizi
logici, ove sottolinea che il Bozzetti non era stato in grado di documentare la
tenuta delle scritture contabili. Nè appare fondato il rilievo mosso secondo il
quale, vista l’esistenza di un professionista di cui la fallita si era servito, la
ricostruzione sarebbe stata comunque possibile al curatore, interpellando detto
professionista. Risulta, infatti, principio pacifico di questa Corte di legittimità che
l’imprenditore e, comunque, l’amministratore non può andare esente da
responsabilità per il fatto che la contabilità sia affidata ad un soggetto fornito di
specifiche cognizioni tecniche (nella specie commercialista), dovendosi
logicamente presumere che la contabilità sia stata redatta secondo le indicazioni
date dai predetti soggetti, che restano, perciò, sempre responsabili della tenuta
di una regolare e veritiera contabilità. E’ infatti diretto e personale l’obbligo
dell’amministratore di diritto di tenere e conservare le scritture (Sez. 5, n. 642
del 30/10/2013, dep. 2014, Demajo, Rv. 25795001; Sez. 5, n. 19049 del
19/02/2010, Succi, Rv. 247251), connesso ai doveri di vigilanza e controllo che
derivano dalla accettazione della carica (Sez. 5, n. 44293 del 17/11/2005,
Liberati, Rv. 232816).
3.3. Con riferimento al terzo motivo si osserva che lo stesso è inammissibile
in quanto l’invocata attenuante non risulta richiesta con i motivi di appello
(riassunti a pag. 5 della sentenza impugnata). In ogni caso si rileva che la
motivazione offerta dai giudici di merito non risulta contraddittoria ove si

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giustificativo dell’indimostrato smarrimento.

sottolinea che l’entità del passivo non è particolarmente elevata e valuta “la non
particolare gravità dei fatti” ai fini della concessione delle generiche equivalenti.
Tali argomenti non implicano, come dedotto, la sussistenza dell’attenuante
specifica invocata. E’ infatti noto (Sez. 5, n. 20695 del 29/01/2016, Chiti, Rv.
267147) che ai fini della sussistenza della circostanza attenuante del danno di
speciale tenuità, prevista dall’art. 219, comma terzo, Legge fall., configurabile
ove il danno arrecato ai creditori sia particolarmente tenue o manchi del tutto, la

dell’impresa, al movimento degli affari, oltre che all’ammontare dell’attivo e del
passivo, elementi che, nella specie, non sono stati specificamente indicati nel
ricorso, quanto alla specifica incidenza ai fini della concessione dell’attenuante,
invocata soltanto per la lieve entità del passivo.

4. Segue alla pronuncia, la condanna del ricorrente alle spese processuali,
nonché al pagamento dell’ulteriore somma di euro 2.000,00 in favore della Cassa
delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese del procedimento e della somma di euro 2.000,00 a favore della Cassa
delle ammende.
Così deciso il 29 gennaio 2018

valutazione rimessa al giudice di merito deve estendersi alle dimensioni

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