Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21118 del 28/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21118 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE ROSA ROSARIO N. IL 18/06/1966
avverso la sentenza n. 12211/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
15/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 28/04/2016

R.G. n. 52677/15

Corte Suprema di Cassazione

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Rosario DE ROSA, a mezzo del proprio difensore di fiducia,

15.04.2014, ha confermato la sua condanna alla pena, condizionalmente
sospesa, di mesi due e giorni venti di reclusione per il reato previsto e
punito dall’art. 337 cod. pen.
Lamenta all’uopo la violazione dell’art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc.
pen., per essersi il giudice distrettuale limitato acriticamente “alla
condivisione delle ragioni del primo giudice”, facendo propria, a fronte delle
contrapposte versioni di due contendenti, quella di uno di essi, “senza dirne
e motivarne il perché”.
Con memoria depositata il 3 marzo u.s., ha ribadito il tenore di
detto ricorso, in forza del carattere “solo apparente” del “percorso logico
motivazionale” della sentenza di secondo grado, in subordine invocando la
declaratoria di estinzione del reato, per effetto del decorso del termine
massimo di prescrizione, asseritamente spirato il 21.10.2015.

2.

Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
Quello posto a base del proposto ricorso è infatti un motivo del

tutto generico, che, a fronte di un duplice e conforme apprezzamento in
fatto dei due giudici del merito, sorretto da motivazione non apparente ed
immune da vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà – che, soli,
rilevano ai fini della denunciata violazione dell’art. 606 co.1 lett. e) cod.
proc. pen. – si limita a denunciare il presunto appiattimento della Corte
distrettuale sulla decisione del Tribunale, senza minimamente
rappresentare gli elementi che il giudice d’appello avrebbe negligentemente
omesso di valutare, nonostante la capacità loro propria di travolgere il
ragionamento che ha condotto alla condanna dell’imputato.
Tanto premesso, è consolidato l’insegnamento di questa Corte
nell’affermare che unicamente un valido ricorso – come tale, immune da
forme di inammissibilità – è atto ad introdurre il relativo giudizio
d’impugnazione, in presenza del quale solo insorge il potere-dovere di far
luogo alla declaratoria delle eventuali cause di non punibilità sussistenti, a

impugna la sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in data

R.G. n. 52677/15

Corte Suprema di Cassazione

mente dell’art. 129 del codice di rito. Di recente, anzi, le Sezioni Unite di
questa Corte hanno statuito che l’inammissibilità del ricorso per cassazione
preclude la possibilità di rilevare d’ufficio la prescrizione del reato maturata
prima della sentenza di appello, ma non rilevata né eccepita in quella sede
o nei motivi di ricorso (così Cass. Sez. Un., sent. n. 12602 del 17.12.2015
– dep. 25.03.2016), laddove nel caso di specie l’invocata causa estintiva
risulta maturata in epoca ampiamente successiva alla pronuncia della
sentenza del giudice territoriale.

processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.04.2016

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese

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