Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21116 del 18/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21116 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sui ricorso proposto da:
PRCCURATORe DeLLA REPUBBLICA

pussz IL TRIBUI4ALE TRIBUNALE

SALERNO
nel procedimento a carico di:
FILANTROPIA ANTONINO nato il 26/02/1945 a CAMPAGNA
FILANTROPIA i4GRENA nate:pii i3//i96 a EBOL/
inoltre:
CAPONIGRO CONSOLATA

nvvprno qPrd-rn7;-. dr! 10/ffig/20-17 dei GIMICe inr

pAce

EF301 r

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore OLGA MIGNOLO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’
Udito il difensore

Data Udienza: 18/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Eboli ha assolto, ai sensi dell’ad 530
cpv cpp, gli imputati dal delitto di minaccia; fatto compiuto ad Aprile 2010.
1.Avverso la decisione ha proposto ricorso il Pm che, con motivo unico, ha dedotto il
vizio di motivazione manifestamente illogica. La sentenza aveva omesso di valutare
criticamente la dichiarazione della persona offesa, giudicandola in sé inattendibile ed
osservando che non vi erano elementi di riscontro alla stessa.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.Deve ribadirsi che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte. il Giudice
può fondare il proprio convincimento anche sulla base delle sole dichiarazioni rese
UdIlci persuild OirCbc1, dile guaii non si dppiicdriu le regole Lieildle ddirdri. 192,

LolillIlci

terzo, cod. proc. pen., previa verifica, corredata da idonea motivazione, della
credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto che,
peraltro, deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella di un
qualsiasi testimone. E’ stato precisato, altresì, che nei caso in cui la persona offesa si
sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali
dichiarazioni con

altri elementi

Sez. U, Sentenza n. 41461 del 19/07/2012 Ud. (dep. 24/10/2012) Rv. 253214;Sez.
5 R’v. 261730
2.1 principi suindicati risultano correttamente individuati dalla sentenza di merito, nella
parte in cui ha affermato che la dichiarazione di parte civile deve essere vagliata con
rigore quanto ad attendibilità intrinseca ed estrinseca ma, poi, non applicati al caso
oggetto esame.
2.2 Il giudice del merito, infatti, non ha proceduto ad alcun controllo circa la credibilità
soggettiva della persona offesa e l’attendibilità della sua narrazione del fatto,
limitandosi a rilevare, al contrario di quanto inizialmente asserito, l’assenza di riscontri
esterni. In tal modo è stato costruito un ragionamento che ha saltato il primo passaggio
logico-valutativo, inerente il giudizio sulla persona offesa – che non è stato reso operandosi direttamente la verifica sulla riscontrabilità delle sue dichiarazioni, che è
stata effettuata e vagliata negativamente.
2.3 li ragionamento è intrinsecamente errato in senso logico-giuridico, in quanto
appare fondato sulla erronea equiparazione tra il giudizio sulla fonte di prova e quello
sulla riscontrabilità delle sue dichiarazioni e l’errore risulta determinante, poiché – in

1

All’odierna udienza il PG, drssa Mignolo, ha concluso per annullamento con rinvio.

astratto – non può escludersi, né il decidente io ha escluso, che la soia dichiarazione
della parte civile, adeguatamente valutata, potesse condurre ad una pronunzia di segno
diverso.
Alla luce delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere
dimulialci e yii alli rinviali dl Giudice di pace di Ebuii per un ttuuvu giudizio.
PQM
Annulla la sentenza impugnato con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Eboli.

Il Presidettle

li Cutsiyiiere eslenbore

Dr Gera

Dr Eduardo de Gregorio

2

,Sa eone

Deciso il 18.1.2018

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