Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21115 del 28/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21115 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUARINO GIUSEPPINA N. IL 17/06/1983
avverso la sentenza n. 12536/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
30/12/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 28/04/2016

R.G. n. 52654/15

Corte Suprema di Cassazione

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Si duole Giuseppina GUARINO, per il tramite del proprio difensore

30.12.2014, ha confermato la sua condanna di alla pena di mesi nove di
reclusione per il reato previsto e punito dall’art. 385 cod. pen., lamentando
“omessa motivazione circa il diniego della concessione delle circostanze
attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p.”.

2.

Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
La Corte distrettuale ha debitamente preso in esame il motivo

d’appello di cui trattasi, ribadendo il giudizio già formulato dal Tribunale
monocratico circa la non meritevolezza del beneficio invocato dalla
GUARINO, all’uopo ponendo l’accento sulla pluralità e sulla gravità dei
precedenti a carico della prevenuta, “indici di una forte propensione a
delinquere”: argomentazione pienamente logica e coerente, che il
ricorrente si limita a censurare sulla base di non pertinenti considerazioni
in tema di obbligo di motivazione, senza allegare l’esistenza di elementi
fattuali eventualmente pretermessi dalla Corte territoriale ed in grado di
condurre ad una valutazione difforme.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.04.2016

di fiducia, della sentenza con cui la Corte di appello di Napoli, in data

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