Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21112 del 18/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21112 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Potenza

avverso la sentenza emessa il 04/10/2016 dal Tribunale di Potenza
all’esito del processo celebrato nei confronti di
Castriotti Giuseppe, nato a Venosa il 21/11/1964
Teora Michele, nato a Venosa il 07/11/1988

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa
Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata

Data Udienza: 18/01/2018

è

RITENUTO IN FATTO
Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Potenza ricorre per
cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, recante la declaratoria di
non doversi procedere nei confronti di Giuseppe Castriotti e Michele Teora in
ordine a un delitto di lesioni personali (in ipotesi da loro commesso, in concorso,
ai danni di Gaetano Spadone): secondo il giudice di merito, era infatti
intervenuta una formale remissione di querela da parte della persona offesa,
ritualmente accettata dagli imputati. Il P.g. territoriale deduce tuttavia che:
a dispetto del tenore della rubrica, riportata nell’intestazione della
pronuncia, lo Spadone non aveva riportato lesioni giudicate guaribili in 3
giorni, bensì in 33, come da modifica del capo d’imputazione effettuata
dal Pubblico Ministero all’udienza del 10/02/2014;

agli imputati era stata comunque contestata l’aggravante di avere agito in
più persone riunite, tale da rendere il reato de quo procedibile d’ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il capo d’imputazione a carico del Castriotti e del Teora, in vero, era stato
modificato in occasione dell’udienza sopra ricordata, tanto che in favore dei due
imputati assenti era stata disposta la notifica del relativo verbale. Si tratta,
dunque, di una fattispecie ex art. 582 cod. pen. che, seppure non aggravata,
avrebbe dovuto considerarsi non procedibile a querela di parte. Nel corpo della
sentenza impugnata, inoltre, il Tribunale segnala che il P.M. avrebbe, all’atto
dell’ultima udienza, «ritenuto l’insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 585
cod. pen.», evidentemente con riferimento all’ipotesi delle più persone riunite;
tuttavia, su tale aspetto la motivazione della pronuncia non si sofferma (né la
circostanza

de qua

risulta formalmente esclusa in dispositivo), restando

comunque insuperabile il rilievo della presunta durata della malattia.

P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di
Potenza.
Così deciso il 18/01/2018.

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