Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21111 del 18/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21111 Anno 2018
Presidente: SABEONE GERARDO
Relatore: MICHELI PAOLO

SENTENZA

sul ricorso proposto nell’interesse di
Adraoui Khalid, nato in Marocco il 01/04/1979

avverso la sentenza emessa il 18/05/2015 dalla Corte di appello di L’Aquila

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa
Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata limitatamente al capo C) e dichiararsi l’inammissibilità del
ricorso nel resto

Data Udienza: 18/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Il difensore di Khalid Adraoui ricorre avverso la pronuncia indicata in
epigrafe, recante la parziale riforma (solo in punto di dosimetria della pena)
emessa nei confronti del suo assistito, il 07/04/2014, dal Tribunale di Avezzano.
Secondo l’ipotesi accusatoria, nei limiti delle contestazioni per cui è intervenuta
declaratoria di penale responsabilità, l’imputato avrebbe:
cagionato ad altri soggetti, partecipanti ad una reciproca colluttazione
inizialmente qualificata come vera e propria rissa, lesioni personali
giudicate guaribili da un minimo di un giorno ad un massimo di dieci;

violato, attraverso la condotta sopra ricordata, gli obblighi che gli erano
stati impartiti con decreto impositivo della misura di prevenzione della
sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno (quelli, in particolare, di
“vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”).
La difesa lamenta violazione di legge e vizi della motivazione della decisione

impugnata, sostenendo – quanto al primo addebito – che gli elementi acquisiti
avrebbero al più consentito di ravvisare nella fattispecie concreta gli estremi di
mere percosse: infatti, le valutazioni cliniche formulate dai sanitari che
esaminarono i presunti corissanti presso l’Ospedale di Avezzano (come da
certificazioni in atti) non consentirebbero di dare per dimostrata l’esistenza di
“malattie” nel corpo o nella mente, in senso penalistico. Sarebbe mancata,
soprattutto, una disamina scientifica su base medico-legale, idonea ad
evidenziare possibili compromissioni dell’assetto funzionale dell’organismo dei
partecipanti alla contesa, derivanti da processi patologici cui il ricorrente abbia
dato causa.
Analoghi vizi vengono dedotti quanto alla residua imputazione: nell’interesse
del ricorrente si segnala che i generici obblighi sopra evidenziati non possono
intendersi effettivamente violati attraverso la commissione di un distinto reato,
in ragione del principio del ne bis in idem sostanziale che vieta di punire due
volte un medesimo fatto, quando l’uno comporti ex se l’assorbimento dell’altro.
Nel caso di specie, in definitiva, l’avere l’Adraoui omesso di rispettare le leggi
deriverebbe immediatamente dalla sua presunta condotta violenta,
separatamente contestata, tale dunque da esaurire integralmente l’ulteriore
addebito. La difesa passa quindi in rassegna una pluralità di norme dettate in
tema di misure di prevenzione (tra cui gli artt. 6 e 7 della legge n. 575 del 1965,
recanti autonome ed ulteriori previsioni sanzionatorie), onde ricavarne la
conferma dell’interpretazione suggerita.

2

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso merita parziale accoglimento.

2. A seguito della sentenza della Grande Camera della Corte europea dei
diritti dell’uomo del 23 febbraio 2017, nel caso De Tommaso c. Italia, la più
recente elaborazione giurisprudenziale esclude infatti l’autonoma rilevanza

I giudici di Strasburgo, in particolare,

norme prive di contenuto precettivo.

avevano rilevato un deficit di precisione e prevedibilità delle prescrizioni previste
in tema di misure di prevenzione dall’art. 5 legge n. 1423 del 1956
(corrispondente all’attuale art. 8, comma 4, del citato d.lgs. n. 159), proprio in
relazione all’obbligo rivolto al sorvegliato speciale di “vivere onestamente e
rispettare le leggi”; opportunamente investite della questione, le Sezioni Unite di
questa Corte hanno quindi statuito che «l’inosservanza delle prescrizioni
generiche di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”, da parte del
soggetto sottoposto alla sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno,
non configura il reato previsto dall’art. 75, comma secondo, d.lgs. n. 159 del
2011, il cui contenuto precettivo è integrato esclusivamente dalle prescrizioni
c.d. specifiche» (Cass, Sez. U, n. 40076 del 27/04/2017, Paternò, Rv 270496; in
adesione a tale indirizzo interpretativo, v. Cass., Sez. IV, n. 42332 del
09/05/2017, Scialpi).
Deve perciò eliminarsi il quantum di pena irrogata all’Adraoui in relazione al
reato sub C). Dal computo risultante dalla sentenza impugnata emerge che per
il fatto de quo vennero inflitti al ricorrente 15 giorni di reclusione, ex art. 81 cpv.
cod. pen., in aumento sulla pena base determinata per il delitto di lesioni
personali: stante la riduzione dovuta alla scelta del rito abbreviato, il trattamento
sanzionatorio da espungere è pari a 10 giorni.

3. Con riferimento all’addebito di lesioni personali, invece, le doglianze
mosse nell’interesse dell’imputato riproducono ragioni già discusse e ritenute
infondate dal giudice del gravame; e, per costante giurisprudenza di legittimità,
il difetto di specificità del motivo – rilevante ai sensi dell’art. 581, lett. c), cod.
proc. pen. – va apprezzato non solo in termini di indeterminatezza, ma anche
«per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione
impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che
quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza
cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, I

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penale – ex art. 75 del d.lgs. n. 159/2011 – di una generica inosservanza di

c), cod. proc. pen., all’inammissibilità dell’impugnazione» (Cass., Sez. II, n.
29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo). Già in precedenza, e nello stesso
senso, si era rilevato che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su
motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in
appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi
considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere
la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di
ricorso» (Cass., Sez. VI, n. 20377 dell’11/03/2009, Arnone, Rv 243838).

conclusioni raggiunte in primo grado, che gli stati patologici diagnosticati a chi
riportò conseguenze per effetto (anche) della condotta dell’Adraoui assurgevano
a malattie in senso penalistico, trattandosi di contusioni e traumi riscontrati da
certificazioni mediche. Come più volte ribadito, del resto, il trauma contusivo
«determina una, sia pur limitata, alterazione funzionale dell’organismo», sì da
integrare il reato di lesioni personali (v. Cass., Sez. VI, n. 10986 del 13/01/2010,
Apicella, Rv 246679); ciò vale pur laddove dal trauma contusivo non derivino
immediati esiti di natura anatomica, purché lo stesso sia «caratterizzato da
alterazioni da cui deriva una limitazione funzionale o un significativo processo
patologico, ovvero una apprezzabile compromissione delle funzioni
dell’organismo» (Cass., Sez. V, n. 40978 del 06/05/2014, Savarino, Rv 260488:
nella fattispecie di cui alla pronuncia appena richiamata, era stata ritenuta
corretta una decisione di merito ove la prova della malattia risultava desunta
anche dalle dichiarazioni della persona offesa circa il forte dolore avvertito).

4. Si impongono, pertanto, le determinazioni di cui al dispositivo.

P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al capo C), perché il
fatto non sussiste, ed elimina la relativa pena di giorni 10 di reclusione; dichiara
il ricorso inammissibile nel resto.
Così deciso il 18/01/2018.

In vero, la Corte aquilana ha già congruamente chiarito, in conformità alle

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