Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21110 del 09/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21110 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TOCANEL STEFAN NICOLAE nato il 25/11/1978 a SIGHISOARA ( ROMANIA)

avverso la sentenza del 06/10/2015 del GIUDICE DI PACE di TERMOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO
SALZANO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore

(-7

Data Udienza: 09/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Giudice di pace di Ternnoli ha condannato l’imputato alla pena di
giustizia per i delitti di ingiuria, tentata violenza privata e molestia.
Avverso la sentenza ha presentato impugnazione la difesa dell’imputato, che, col primo motivo,
ha lamentato l’inosservanza della legge processuale, poiché il giudice di pace aveva deciso
riguardo ai reati di cui agli artt 660 e 56,610 cp, che non erano di sua competenza ma del
Tribunale. Nel secondo motivo è stata dedotta la violazione delle norme di cui agli artt 192 e
546, cpp poiché la motivazione sarebbe stata illogica riguardo alla ritenuta sussistenza degli

bis cp.

All’odierna udienza il Pg, dr Salzano, ha concluso per il rigetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.
Deve in primis osservarsi che l’impugnazione è qualificata appello ma, secondo quanto disposto
dall’art. 37 d.lgs 274/2000 comma 2, è stata legittimamente presentata dinanzi a questa Corte.
Occorre,’ ticordare che in tema di competenza per materia la connessione tra procedimenti
di competenza del giudice di pace e quelli di altro Giudice determina, ai sensi dell’art. 6 Digs.
28 agosto 2000, n. 274, l’attribuzione della competenza per materia al giudice superiore in caso
di concorso formale di reati, dovendo escludersene l’operatività negli altri casi
di connessione previsti dall’art. 12 cod. proc. pen. Infatti, la menzionata disposizione speciale
prevale sulle norme generali del codice di procedura penale, a meno che la medesima persona
sia imputata di aver compiuto più reati con una sola azione od omissione o più reati uniti dal
vincolo della continuazione, in quanto facenti parte dello stesso disegno criminoso ( Sez. 1
n.14679 del 19/03/2008).
Applicando tali principi al caso di specie, risulta evidente come la competenza per connessione
avrebbe dovuto radicare il giudizio innanzi al Tribunale di Larino, in qualità di giudice superiore,
poiché dall’imputazione risulta che i fatti-reato sono stati attribuiti all’imputato, ai sensi dell’ad
81 cp, e l’unico reato di competenza del giudice di pace era quello di ingiuria,essendo i reati di
molestie e di tentativo di violenza privata di competenza del Tribunale.
Gli altri motivi sono assorbiti.
Alla luce dei principi che precedono gli atti devono trasmettersi al Tribunale di Larino, che dovrà
celebrare il giudizio.
PQM
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Larino
per il relativo giudizio.
“CJeciso li 9.1.2018

elementi essenziali dei delitti. Tramite il terzo motivo è stata chiesta l’applicabilità dell’ad 131

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