Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2111 del 16/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2111 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) FELIX ODION N. IL 22/04/1991
avverso la sentenza n. 17366/2011 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
05/03/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
al versamento della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) alla Cassa delle ammende.
Così deliberato i
OMA, nella camera di consiglio del 16.11.2012
Il C

11 ‘ -side

Ritenuto:
— che il G.I.P. del Tribunale di Torino, con sentenza del 5.3.2012 ha applicato a FELIX Odion la
pena concordata, ex articolo 444 C.P.P., in ordine ai reato di cui agli articoli 73 D.P.R. n.
309/1990, 337, 582, 585 cod. pen. (in Torino, il 19 e 20 ottobre 2011 e nel settembre ed ottobre
2011);
— che il ricorso per cassazione proposto dall’imputato, in punto di vizio di motivazione risulta
manifestamente infondato in quanto l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova
e comporta che la sentenza che recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente
motivata con una succinta descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’articolo
129 C.P.P. per escludere la ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della
congruità della pena patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.(Sez. IV n. 34494, 17
ottobre 2006).
— che il gravame appare comunque sprovvisto della necessaria concretezza c specificità dei
motivi;
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa del ricorrente (Corte Cosi. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA