Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21109 del 28/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21109 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: TRONCI ANDREA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SCHIAVONE ROSARIO N. IL 24/10/1966
avverso la sentenza n. 10096/2015 GIP TRIBUNALE di TORINO, del
21/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;
Data Udienza: 28/04/2016
R.G. n. 52544/15
Corte Suprema di Cassazione
ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata ex art.
444 cod. proc. pen. dal g.i.p. del Tribunale di Torino il 21.10.2015 per il
reato di cui all’art. 337 cod. pen., ricorre l’imputato, Rosario SCHIAVONE, a
mezzo del proprio difensore di fiducia, il quale lamenta il carattere
meramente apparente della motivazione con cui è stato dato atto della
rilevata assenza di elementi atti a legittimare la pronuncia di una sentenza
più favorevole, ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen.
2.
Il solo motivo posta a base del ricorso manifesta appieno la sua
radicale inconsistenza, posto che l’accordo intervenuto fra le parti e
recepito ai sensi dell’art. 444 del codice di rito comporta, fra l’altro, che la
sentenza debba ritenersi sufficientemente motivata – per quanto qui
interessa – con il semplice richiamo all’art. 129 cod. proc. pen., ritenuto
sufficiente a dar conto dell’avvenuta pertinente delibazione e della
conseguente esclusione della ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste.
Essendo peraltro sicuramente sintomatico che la censura difensiva non
abbia concretamente indicato quali elementi probatori, determinanti ad
imporre il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sarebbero stati pretermessi.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma congrua
di C 1.500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1.500,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.04.2016
1.