Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21109 del 09/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21109 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PILLITTERI MICHELE nato il 05/06/1960 a PALERMO

avverso la sentenza del 24/10/2016 della CORTE APPELLO di PALERMO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO
SALZANO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore

Data Udienza: 09/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Palermo ha parzialmente riformato la decisione
di primo grado nei confronti dell’imputato, dichiarando non doversi procedere per prescrizione
per piu reati, e riducendo !a pena per i! cle:itto fa:sc, ideo:ogico in atto pubblico MCCfiante

induzione in errore del notaio; fatto di Marzo 2007.
1.Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa dell’imputato, che col primo motivo ha
lamentato la violazione delle norme di cui agli artt 420 ter , 178 co 1 lett c cpp e 179 /1 cpp,
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1.1 Nel secondo motivo è stata dedotta la violazione delle norme incriminatrici e la motivazione
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all’imputato.
1.2 Tramite il terzo motivo è stata dedotta la errata applicazione dell’art 62 bis cp, per la
mancata esposizione delle ragioni del diniego delle circostanze attenuanti generiche.
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conduso per i: rigetto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile.
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rinvio dell’udienza per legittimo impedimento dei due difensori non merita accoglimento, per
quanto in seguito si annoterà, e, del resto, non si

è confrontata con la motivazione

debitamente fornita dalla Corte d’appello. In proposito va ricordato l’orientamento costante di
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costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi
dell’art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti
l’impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi
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processo; c) rappresenti l’assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa
validamente difendere l’imputato; d) rappresenti l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai
sensi dell’art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui
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1.1Nel caso di specie, le richieste di rinvio risultano presentate dai due difensori di fiducia il
giorno precedente all’udienza e prive di qualsiasi supporto documentale. Come correttamente
rilevato dai Giudici di merito, l’impegno di entrambi i difensori riguardava il medesimo
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quale è stato, invece, chiesto il rinvio. Inoltre, nell’istanza di rinvio non è stata spiegata la
ragione per la quale la difesa non poteva avvalersi di un sostituto processuale.

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primo Giudice aveva respinto la richiesta di differimento dell’udienza per impedimento

1.3 Il profilo relativo alla brevità del termine concesso al difensore d’ufficio, come già
congruamente affermato nella sentenza impugnata, non assume alcun rilievo, poiché il
difensore d’ufficio, alla ripresa della trattazione del processo, dopo la concessione del termine
richiesto per studiare gli atti e conferire con il proprio assistito, nulla

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adeguatezza del termine assegnatogli.
2.Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso volto a denunciare l’apparenza
e illogicità della motivazione. Al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, la sentenza
irTlpugnata, in maniera approforidita ed aderente ai risultati c.,1 prova, ha ricostruito la condotta

2.1 In particolare, il notaio ha dato atto della presenza dell’odierno imputato al momento
dell’attestazione della cessione della sua partecipazione societaria – atto pubblico oggetto della
imputazione di falsità ideologica ex art 48 cp – in occasione di un’assemblea svoltasi il 19 luglio
2007, avendolo identificato sulla base della carta di identità contraffatta esibita dallo stesso ed
allegata agli atti notarili.
2.2 Si deve aggiungere, inoltre, che i Giudici del merito hanno razionalmente dato atto che dal
raffronto tra la fotografia apposta sulla carta d’identità falsa e quella originale dei giudicabile
fornita agli inquirenti era rilevabile che vi fosse raffigurata la stessa persona, essendo,
pertanto, certa l’avvenuta identificazione dell’imputato.
3.Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche deve premettersi che,
secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito
esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia
non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art.
133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione.( sez. 5
n.43952 de113/04/2017)
3.1 Nel caso in esame, il Giudice del merito ha motivato in maniera adeguata, considerando
dirimenti, al fine della negatoria delle circostanze ex art 62 bis cp, la pluralità e gravità dei
reati, anche specifici, commessi dall’imputato e ne ha coerentemente tratto il giudizio di una
personalità incline a delinquere, valutazione posta a fondamento del diniego censurato.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ed il
ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento di euro duemila in
favore della cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
di euro duemila in favore della cassa delle ammende.
Deciso il 9.1.2018

di Pillitteri.

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