Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21107 del 09/01/2018


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Penale Sent. Sez. 5 Num. 21107 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SARLI ANTONIO DOMENICO nato il 27/01/1952 a BERNALDA

avverso la sentenza del 11/10/2016 del TRIBUNALE di MATERA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO
SALZANO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore
l’avvocato PIETRO DITARANTO, chiede accoglimento del ricorso.

Data Udienza: 09/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata il Tribunale di Matera, su appello della parte civile, ha
riformato la decisione di primo grado di assoluzione dell’imputato, per i delitti di
minaccia, ingiuria e lesioni,condannandolo al risarcimento del danno, liquidato in 1500
euro.
Ha presentato ricorso la difesa dell’imputato, che, col primo motivo, ha lamentato la
violazione degli artt 576, 581 e 591 cpp, poiché l’atto di appello della parte civile

riferiva.
Nel secondo motivo è stata dedotta la violazione dei principi di cui all’ad 6/par 3 della
Cedu e dell’art 603 cpp, poiché il Giudice d’appello aveva ribaltato la decisione
assolutoria sulla base di deposizioni di testi ritenuti inattendibili dal primo Giudice ma
senza procedere a riascoltarli.
All’odierna udienza il PG, dr Salzano, ha concluso per il rigetto e l’avvocato Di Taranto,
per l’imputato ha insistito per l’accoglimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Invero, risulta dal testo della sentenza impugnata che il Tribunale, in funzione di
giudice di appello, ha affermato espressamente che il primo giudice aveva considerato
inattendibili i tre testi oculari, tra cui la persona offesa, ed ha rivalutato le
testimonianze di Schiuma figlio, che non è stato giudicato “algido” e / quindi / poco
credibile come aveva fatto il giudice di pace, dell’amministratore del condominio, che
non è stato giudicato teste di comodo, ed in sostanza della stessa persona offesa. Deve
evidenziarsi che la nuova valutazione si è fondata anche sul certificato medico
attestante le lesioni subite dalla persona offesa ma nell’economia dell’impianto
motivazionale di condanna la sola ponderazione del documento sanitario non può
essere giudicata sufficiente alla conclusione cui è giunto il Tribunale di ribaltamento
dell’esito del primo giudizio.
Il metodo seguito dal Giudice dell’appello che, ribaltando la sentenza assolutoria di
primo grado sulla base della rivalutazione dell’attendibilità dei testimoni, non ha
proceduto alla rinnovazione del dibattimento tramite l’escussione dei testimoni, non è
corretto essendo in chiaro contrasto con i principi seguiti dal costante orientamento di
/
questa Corte e con quanto stabilito dall’art. 6 della CEDU. E’ stato, infatti, chiarito che il
giudice di appello che riformi, anche ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo
grado sulla base di un diverso apprezzamento dell’attendibilità di una prova dichiarativa

sarebbe stato generico, omettendo di specificare i punti della decisione ai quali si

ritenuta decisiva, è obbligato a rinnovare l’istruzione dibattimentale, anche procedendo
d’ufficio.

(Sez. U, Sentenza n. 27620 del 28/04/2016 Ud. (dep. 06/07/2016)

Rv. 267489 ).
Il primo motivo del ricorso è assorbito.
Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve
essere annullata con rinvio al Giudice civile competente per valore in grado di appello.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia al Giudice civile competente per valore in
grado di appello.
Deciso li 9.1.201b

PQM

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