Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21106 del 09/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 5 Num. 21106 Anno 2018
Presidente: PALLA STEFANO
Relatore: DE GREGORIO EDUARDO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERRARI PAOLO MAURIZIO nato il 22/09/1945 a MODENA

avverso la sentenza del 25/02/2016 della CORTE APPELLO di MILANO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere EDUARDO DE GREGORIO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCESCO
SALZANO
che ha concluso per

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto
Udito il difensore
l’avvocato ANTONIO ANDREOZZI, si associa alle richieste del Procuratore
Generale, contestualmente deposita conclusioni e nota spese.

Data Udienza: 09/01/2018

RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza di primo
grado nei confronti dell’imputato, che lo aveva condannato alla pena di giustizia per il reato di
violenza privata; fatto di Settembre 2010.
1.Avverso la decisione ha proposto ricorso la difesa dell’imputato, che, con unico motivo, ha
lamentato la violazione della norma di cui all’art 610 cp ed il vizio di motivazione, poiché la
motivazione non aveva chiarito il nesso strumentale tra violenza e minaccia e l’evento patito
dalle persone offese, essendo state identificate la condotta violenta e quanto le vittime

materiale informativo ivi esposto.
All’odierna udienza il PG, dr Salzano,ha concluso per il rigetto ed il difensore della parte civile,
avvocato Andreozzi si è associato, depositando conclusioni e nota spese.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1.Deve osservarsi che, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, l’elemento oggettivo
del reato di cui all’art. 610 c.p. è costituito da una violenza o da una minaccia che abbiano
l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare o omettere qualche cosa e cioè a subire la
condotta dell’agente, che deve essere lo strumento per un evento ulteriore, derivante o
dall’azione della parte offesa, in caso di costrizione a fare qualcosa, oppure dalla sua inerzia od
omissione.
1.1 In proposito deve ribadirsi il principio secondo il quale il delitto di cui all’art. 610 cod. pen.
non è configurabile qualora gli atti di violenza e di natura intimidatoria integrino, essi stessi,
l’evento naturalistico del reato, vale a dire il “pati” cui la persona offesa sia costretta, poichè
l’elemento oggettivo del delitto di violenza privata è costituito da una violenza o da una minaccia
che abbiano l’effetto di costringere taluno a fare, tollerare od omettere una condotta
determinata. Sez. 5, Sentenza n. 47575 del 07/10/2016 Cc. (dep. 10/11/2016) Rv. 268405. In
senso conforme Cass 5 sent.1215/2015, Rv 261743;Sez.U.2437 del 2008.
1.2 In particolare, si è sostenuto che, nelle ipotesi di ricorso alla violenza, l’evento del reato non
può coincidere con il mero attentato all’integrità fisica della vittima o anche solo con la
compressione della sua libertà di movimento strettamente conseguente e connaturata
all’aggressione subita. (Sez.5 RV 261743)
2. Nel caso di specie occorre valutare, quindi, se sia ravvisabile nei confronti delle persone
offese la costrizione a tollerare qualcosa di diverso dai fatti di violenza o minaccia che sono stati
attribuiti al ricorrente e per i quali è imputato.
2.1 La risposta negativa si ricava dalla ricostruzione della vicenda operata dai Giudici del merito.
Infatti dalla sentenza impugnata emerge che l’imputato, in concorso con altre persone rimaste
ignote, con la propria condotta aggressiva ha costretto i dipendenti ALER a tollerare minacce
verbali, nonchè il ribaltamento dello stand da loro allestito in occasione della “Festa
Democratica”. La condotta violenta e minatoria, pertanto – come si ricava dalla stessa

sarebbero state costrette a subire secondo l’imputazione, cioè il rovesciamento dei banchi e del

imputazione t come è stato chiarito nella fase di merito – è coincisa con quanto le persone
offese erano state costrette a subire, cioè il rovesciamento dello stand, mancando, quindi,
quell’elemento di alterità rispetto al comportamento violento e/o minatorio attuato dagli agenti,
necessario al fine di ritenere integrato il delitto di violenza privata.
Deve, infine, aggiungersi che i fatti storici rimasti accertati nei giudizi di merito, consistiti nella
distruzione dello stand ed in parole offensive profferite nei confronti dei dipendenti Aler, devono
essere qualificati ai sensi degli artt 594 e 635 comma 1 c.p, per i quali non è mai stata
presentata querela da parte dei titolari del diritto. La mancata presentazione della querela ha

primo comma dell’art. 635 c.p. punibile a querela della persona offesa.
3. Alla luce dei principi e delle considerazioni che precedono la sentenza impugnata deve essere
annullata perchè l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.

PQM
Annulla la sentenza impugnata senza rinvio perché, qualificati i fatti ai sensi degli artt 594 e 635
cp, l’azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela.
Deciso il 9.1.2018

impedito ab origine l’esercizio dell’azione penale, essendo il reato di danneggiamento di cui al

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA