Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21105 del 13/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21105 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MORRA RAFFAELE nato il 21/06/1984 a NAPOLI

avverso l’ordinanza del 10/07/2017 del TRIB. LIBERTA’ di NAPOLI
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
sentite le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI che conclude per
l’inammissibilita’ del ricorso.
Udito il difensore avvocato SORBILLI ANTONIO del foro di NAPOLI il quale
riportandosi ai motivi di ricorso ne chiede l’accoglimento.

Data Udienza: 13/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Napoli, in funzione di
tribunale del riesame, ha rigettato la richiesta di riesame presentata
nell’interesse di Raffaele MORRA avverso l’ordinanza emessa dal Giudice per le
indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 16 giugno 2017, con la quale è
stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere per i delitti di

agevolare l’organizzazione camorristica clan Formicola (artt. 411 cod. pen., 7 I.
n. 203 del 1991 – Capo 3; artt. 378 cod. pen., 7 I. n. 203 del 1991 – Capo 4).
1.1. Con concorde valutazione dei giudici della cautela è stata ritenuta
sussistente la gravità indiziaria a carico di Raffaele MORRA, sulla base delle
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Nunziato Domenico, per avere messo a
disposizione un appezzamento di terreno per il seppellimento del cadavere di
Vincenzo Amendola e per l’aiuto offerto ai responsabili dell’omicidio anche allo
scopo di consentire ai medesimi, appartenenti a un’organizzazione camorristica,
di non essere individuati quali autori del delitto.
Secondo i giudici della cautela le dichiarazioni del collaboratore, ritenuto
credibile poiché autoaccusatosi del concorso nell’omicidio, hanno trovato
specifico riscontro nelle dichiarazioni testimoniali, negli accertamenti tecnici e
nelle intercettazioni delle conversazioni, con riguardo ai rapporti esistenti tra gli
autori dell’omicidio, alle modalità dello stesso e al coinvolgimento di MORRA nella
sottrazione del cadavere.
Ad avviso del Tribunale del riesame le conversazioni captate tra gli autori
dell’omicidio fanno specifico riferimento al terreno nella disponibilità dell’indagato
e all’utilizzo, per impedire l’individuazione del cadavere, del cemento il quale è
risultato essere nella disponibilità di MORRA ed effettivamente utilizzato per
costruire una platea armata con una rete metallica posta sopra il corpo interrato
della vittima.
Ad avviso dei giudici della cautela l’omicidio è maturato nell’ambiente
camorristico allo scopo di tutelare l’onorabilità del vertice dell’organizzazione,
detenuto in carcere, a causa della paventata esistenza di una relazione tra la
vittima dell’omicidio e il coniuge del capo della struttura associata, sicché il figlio
di questi ha deliberato e organizzato l’omicidio compiuto con modalità
tipicamente mafiose e volte ad affermare la supremazia territoriale
dell’organizzazione.

sottrazione di cadavere e favoreggiamento personale aggravati dalla finalità di

2. Ricorre Raffaele MORRA, a mezzo del difensore avv. Antonio Sorbilli, che
chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di
legge, in riferimento agli artt. 411 cod. pen., 7 I. n. 203 del 1991, e il vizio della
motivazione con riguardo alla gravità indiziaria, derivante unicamente dalle
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Nunziata, dovendosi, in ogni caso,

l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, trattandosi di omicidio commesso per
motivi passionali, non risultando, peraltro, che l’indagato fosse a disposizione
dell’organizzazione camorristica.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato poiché nel complesso infondato in diritto e
anche per quello che riguarda la denuncia dei vizi motivazionali.

2. In ordine alla ricostruzione dei fatti e al coinvolgimento dell’indagato, il
ricorso si presenta generico perché meramente assertivo.
2.1. Il ricorrente, infatti, non si confronta con la motivazione del
provvedimento impugnato che individua numerosi e concordanti elementi di
riscontro alla dichiarazione resa dal collaboratore di giustizia, la cui credibilità
non viene, peraltro, contestata dal ricorrente.
D’altra parte, il ricorso non contesta la corretta identificazione dell’indagato
nel soggetto cui si riferiscono gli autori dell’omicidio nelle conversazioni
intercettate, e neppure la disponibilità del terreno, degli animali ivi rinvenuti
(pure citati quali elementi identificativi), del cemento e degli altri strumenti
utilizzati per celare il corpo della vittima, sicché risulta generico e perciò
inammissibile.

3. È infondato il motivo di ricorso che denuncia la violazione dell’articolo 411
cod. pen.
3.1. L’ordinanza impugnata appare immune da vizi per quello che concerne
la qualificazione del delitto di distruzione, soppressione o sottrazione di
cadavere, a norma dell’articolo 411 cod. pen., poiché, se come è corretto
ritenere, «il discrimine tra la sottrazione e l’occultamento di cadavere va
3

qualificare la condotta alla stregua dell’articolo 412 cod. pen., ed escludere

individuato nelle modalità del nascondimento, tali da rendere il rinvenimento del
corpo tendenzialmente impossibile nel primo caso, altamente probabile, sia pure
a mezzo di una ricerca accurata, nel secondo» (Sez. 1, n. 32038 del 10/06/2013,
P.M. in proc. Belmonte, Rv. 256452), nel caso di specie non solo si tratta di un
luogo isolato, ma il cadavere fu pure seppellito sotto una colata di cemento,

tanto che il successivo rinvenimento del corpo è stato possibile soltanto grazie
alle dettagliate informazioni fornite dal collaboratore di giustizia.
Sul punto le argomentazioni difensive risultano infondate perché non
tengono conto della puntuale motivazione espressa dal Tribunale del riesame.

4. È, del pari, infondato il motivo di ricorso che denuncia la violazione
dell’articolo 7 della legge n. 203 del 1991.
Il provvedimento impugnato risulta logicamente e coerentemente motivato
poiché dà atto della scaturigine della deliberazione omicida, per la realizzazione
della quale l’indagato ha fornito il proprio supporto assicurando l’impunità agli
autori e la sottrazione del cadavere, nell’ambito dell’organizzazione camorristica
ed allo scopo di assicurare e rafforzare la rispettabilità del vertice associativo,
colpito da voci del pubblico che ne ponevano in dubbio l’onorabilità, perciò con la
specifica finalità indicata dall’articolo 7 della legge n. 203 del 1991.
4.1. Deve essere evidenziato che il delitto di omicidio è contestato nella
forma aggravata dai motivi abietti e futili, connessi proprio alla prospettata
onorabilità del vertice, e dal metodo mafioso nonché dall’agevolazione
dell’organizzazione camorristica, risultando comunque ammissibile il concorso di
dette circostanze aggravanti (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008 dep. 2009,
Antonucci e altri, Rv. 241577).
4.2. Per quello che riguarda la specifica contestazione mossa all’indagato, se
per un verso risulta accertata (e neppure contestata) l’appartenenza dei soggetti
che hanno compiuto l’omicidio all’organizzazione camorristica, per altro verso
non risulta contestata la conoscenza di detta condizione in capo all’indagato il
quale, già condannato per gravi delitti, si è infatti posto a disposizione
dell’organizzazione, come logicamente e coerentemente riconosciuto dai giudici
della cautela che hanno in proposito evidenziato il comportamento dallo stesso
tenuto sia al momento della commissione dei fatti sia nel corso delle indagini
4

opportunamente armato con una rete metallica, poi ricoperta con il terreno,

Trasmessa copia ex art. 23
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332
Roma, lìj i

PtÀG. 2018

allorquando il medesimo ha inteso palesemente fornire aiuto ai soggetti
favoregg iati.
D’altra parte, come logicamente evidenziato dal Tribunale, le modalità
dell’omicidio, posto in essere dopo avere attirato la vittima in un luogo isolato,
risultano riconducibili alla metodologia mafiosa, sicché, tenuto conto del profilo

parte ad un’azione di tal fatta.
Allo stesso modo è stata coerentemente valorizzata la significativa rilevanza,
allo scopo di dimostrare la consapevolezza dell’ipotesi di cui all’articolo 7 della
legge n. 203 del 1991, del significato «mafioso» dell’azione la quale, anche dal
punto di vista dimostrativo, era destinata a inculcare nella popolazione
gravitante nell’area geografica di interesse del clan Formicola un chiaro
messaggio di prevaricazione camorristica verso chiunque disonora con i propri
irriguardosi comportamenti il clan o i suoi vertici.

5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
Dispone trasmettersi a cura della cancelleria copia del provvedimento al
direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94, comma 1-ter, disp. att.
cod. proc. pen.
Così deciso il 13 aprile 2018.

criminale dell’indagato, non può dubitarsi della piena consapevolezza di prendere

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA