Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21104 del 13/04/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21104 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI
CATANZARO
nel procedimento a carico di:
BARBIERI GIORGIO OTTAVIO nato il 29/04/1976 a ROMA

avverso l’ordinanza del 03/10/2017 del TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
sentite le conclusioni del PG MARIA GIUSEPPINA FODARONI che conclude per
l’annullamento con rinvio
Udito il difensore avvocato RENDACE NICOLA del foro di COSENZA in difesa di
BARBIERI GIORGIO OTTAVIO che illustra le argomentazioni difensive di cui
chiede l’accoglimento, con rigetto del ricorso del PM.

Data Udienza: 13/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, in funzione di
tribunale del riesame, giudicando in sede di rinvio a seguito dell’annullamento —
disposto con sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione in
data 18 luglio 2017 n. 40.967 — della precedente ordinanza pronunciata in data
13 aprile 2017, ha annullato l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini

stata applicata a Giorgio Ottavio BARBIERI la misura della custodia cautelare in
carcere in relazione al reato di partecipazione ad una associazione mafiosa
facente capo a Franco Muto (art. 416-bis cod. pen.).
1.1. È opportuno ricordare che, con ordinanza del 13 aprile 2017, il
Tribunale di Catanzaro aveva confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini
preliminari del medesimo Tribunale che aveva applicato a Giorgio Ottavio
BARBIERI la misura cautelare della custodia in carcere per il delitto previsto
dall’art. 416-bis cod. pen..
BARBIERI era accusato di essere un partecipe del sodalizio mafioso
capeggiato da Franco Muto con il ruolo di assicurare al clan flussi di denaro
provenienti dalle sue attività economiche, una discoteca, una sala giochi ed un
albergo, potendo, a sua volta, contare sull’intervento degli uomini del clan per le
problematiche che si presentavano nello svolgimento delle medesime attività
economiche.
Il Tribunale del riesame aveva confermato l’ordinanza cautelare in base alle
seguenti considerazioni: – l’esistenza e l’operatività del gruppo malavitoso
capeggiato da Franco Muto era attestata da sentenze già divenute definitive in
cui si era accertato che, fino al 2012, la consorteria era operativa, con metodo
mafioso, prima nel commercio di prodotti ittici e, poi, anche nei servizi di
lavanderia e di fornitura di personale di sicurezza per i locali notturni; – in altro
procedimento, BARBIERI era stato sottoposto a fermo con l’accusa di essere
inserito nella cosca Piromalli, operante in Gioia Tauro, perché, attivo con le sue
aziende nel settore degli appalti pubblici, si era posto a disposizione del clan per
realizzare condotte di turbativa d’asta, ottenendo in corrispettivo una
percentuale dei appalti così aggiudicati; agendo in collaborazione con Giorgio
Morabito, esponente di rilievo del clan; – i gravi indizi di reato a suo carico, nel
presente procedimento, erano stati raccolti intercettando le conversazioni
pervenute sulla sua utenza e sull’utenza di Massimo Longo, un suo stretto
collaboratore, e monitorando i conseguenti loro incontri con personaggi di
interesse investigativo, non ultimo quel Franco Muto che era indicato come il

preliminari del Tribunale di Catanzaro in data 9 febbraio 2017 con la quale era

referente della cosca omonima; tali elementi avevano tratto conferma nelle
dichiarazioni di un collaboratore di giustizia e negli accertamenti contabili esperiti
dalla Guardia di Finanza in ordine alla rimesse di denaro dalle aziende di
BARBIERI ai Muto; – era così emerso che a BARBIERI – che, con le proprie
società, si era aggiudicato l’appalto in Cosenza per la riqualificazione di un centro

sua successiva gestione – erano pervenute, tramite Longo, delle richieste
estorsive ad opera di alcuni componenti del clan cosentino che controllava quel
territorio; per sventarle o comunque per ridurne l’importo, Longo e BARBIERI si
erano rivolti prima a Giorgio Morabito (già sopra citato in relazione al diverso
procedimento) e poi a Franco Muto (nella cui cosca BARBIERI era accusato di
essere inserito); – da una serie di conversazioni telefoniche captate nei primi
mesi del 2016 si era dedotto che BARBIERI (che ne era uno dei diretti
interlocutori) era riuscito a ridurre le pretese dei cosentini (e ad individuare con
precisione il clan al quale corrispondere le somme), e che ciò era avvenuto
grazie all’intervento proprio di Morabito e di Muto sugli esponenti di quella
consorteria; – il collaboratore di giustizia Adolfo Foggetti (già inserito nel clan
malavitoso cosentino) aveva riferito come, in un incontro fra vari esponenti del
gruppo, uno di costoro avesse proposto di compiere un attentato contro il
cantiere di piazza Bilotti (assegnato alle imprese di BARBIERI), ma un altro
componente del clan gli avesse ricordato che non si poteva agire contro l’impresa
appaltatrice perché amica di Muto, aggiungendo poi che la persona a cui
rivolgersi per ogni questione riguardante tale cantiere era tale Longo (Massimo
Longo, stretto collaboratore di BARBIERI); – tale quadro complessivo mostrava,
a giudizio del Tribunale, come BARBIERI fosse un «imprenditore colluso» con la
consorteria dei Muto, potendo egli imporsi come imprenditore, grazie ai Muto, in
un certo territorio, fornendo, a sua volta, al sodalizio criminale, risorse ed utilità;
di tale accordo fra il clan e BARBIERI era stato intermediario e garante Massimo
Longo che, stretto collaboratore di BARBIERI, era anche in contatto con gli
esponenti dei vari clan, con Giorgio Morabito, con Franco Muto (ma anche con il
figlio, Luigi Muto) e con gli esponenti della cosca cosentina; – a proposito delle
utilità che si scambiavano il clan Muto e BARBIERI, il Tribunale menzionava le
forniture di pesce per l’albergo di BARBIERI a prezzo di assoluto favore ed il
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culturale sito in piazza Bilotti, per l’edificazione di un annesso parcheggio e per la

versamento da parte di questi, tramite Longo, ai Muto di parte dei proventi della
sala giochi.
1.2. Con sentenza della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione in
data 18 luglio 2017 n. 40.967 è stato accolto il ricorso proposto nell’interesse di
Giorgio Ottavio BARBIERI avverso l’ordinanza del tribunale del riesame del 13

La Corte di legittimità ha rilevato l’insufficienza della motivazione circa la
«gravità del quadro indiziario relativo alla contestazione mossa in rubrica, la
diretta partecipazione del medesimo alla consorteria mafiosa capeggiata da
Franco Muto, attiva nella fascia ionica della provincia di Cosenza».
Nel giudizio di legittimità si è evidenziato che «le emergenze, soprattutto
rivenienti dalle conversazioni intercettate, dimostrino come il ricorrente
BARBIERI sia un imprenditore che era stato sottoposto a richieste estorsive sia
da parte degli uomini del clan di Cosenza, non meglio identificato (se non con
l’indicazione di alcuni suoi appartenenti, presumibilmente non di vertice), sia da
parte dello stesso clan Muto, del quale pure è accusato di essere uno dei
partecipi. Le prime richieste, provenienti dai cosentini, sono certamente di
carattere estorsivo, perché volte ad evitare “problemi” al cantiere di via Bilotti in
Cosenza, le seconde, provenienti da Luigi Muto (figlio del capo clan Franco ed a
sua volta dirigente del sodalizio) sono di incerto titolo, non essendo chiaro se
costituissero il contributo del BARBIERI al clan o il corrispettivo versato al
medesimo per il suo intervento presso i cosentini o fossero derivate da pretese
anch’esse di carattere estorsivo».
In proposito, la Corte di legittimità ha indicato le carenze motivazionali,
precisando che sulle indicate richieste estorsive «l’ordinanza impugnata tace,
non consentendo così di chiarire quale connotazione avessero i rapporti
economici certamente intercorrenti, con l’intermediazione di Massimo Longo
(uomo di fiducia del BARBIERI) fra i Muto ed il BARBIERI stesso. E si tratta di
circostanza essenziale perché, per altro verso, quando l’ordinanza ripercorre la
vicenda della richiesta estorsiva dei cosentini al BARBIERI per il cantiere di via
Bilotti non dimostra affatto la pur dedotta appartenenza del BARBIERI a quel
sodalizio criminoso, come il Tribunale invece afferma, posto che: – quando la
richiesta dei cosentini era pervenuta a Massimo Longo e questi ne aveva
informato BARBIERI, i due avevano deciso di chiedere a Giorgio Morabito (un
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aprile 2017.

affiliato della cosca Piromalli, come si afferma nel diverso processo in cui anche a
BARBIERI viene mossa l’identica accusa), e non ai Muto, di intervenire; – solo
quando BARBERI e Longo avevano ottenuto l’interessamento di Morabito, era
stato organizzato e si era svolto l’incontro anche con Franco Muto, nel corso del
quale questi aveva assicurato il suo intervento con i cosentini, per ridurre la

il cantiere di via Bilotti; – nel frattempo BARBIERI, tramite Longo, aveva
continuato a versare ai Muto (su richiesta di Luigi, figlio di Franco) delle somme,
per ragioni che, come si è detto, non sono state sufficientemente chiarite. Ed
allora non appare affatto chiaro quale fosse il rapporto fra BARBIERI e il clan
Muto: se BARBIERI fosse inserito nella cosca Piromalli e, solo grazie a tale sua
appartenenza, avesse ottenuto un trattamento di favore anche dai Muto; se
fosse colluso con il clan Muto e versasse al medesimo del denaro in cambio di
illeciti vantaggi (non costituti solo dalla “protezione” del cantiere di via Bilotti che
costituiva il corrispettivo del “pizzo”) da identificarsi con maggiore accuratezza,
posto che, ad esempio, non erano stati evidenziati elementi da cui dovesse trarsi
la convinzione e la prova che le imprese del BARBIERI si fossero aggiudicate gli
appalti che avevano vinto grazie ai “buoni uffici” del sodalizio criminoso dei
Muto».
La Corte di legittimità ha concluso che doveva essere chiarito se BARBIERI
fosse una vittima delle estorsioni o piuttosto un «imprenditore colluso»,
evidenziando che «BARBIERI, dopo avere ricevuto le richieste estorsive, non si
era affatto rivolto alle forze dell’ordine per contrastarle, ma aveva contattato gli
uomini dei clan Piromalli e Muto, attenendone così almeno la riduzione;
remunerando, poi, per quanto è dato cogliere allo stato tale intervento con le
rimesse intermediate dal Longo. Così determinando reciproci vantaggi. Ciò però
non chiarisce a quale titolo di reato debba ascriversi al BARBIERI la complessiva
condotta».
In conclusione, la prima verifica di legittimità aveva imposto al Tribunale del
riesame di colmare le carenze motivazionali, «anche perché si deve ricordare
come sia complessa, nei territori di forte insediamento mafioso, la situazione
degli imprenditori e debba, pertanto, porsi particolare attenzione alle emergenze
raccolte nel corso delle indagini per comprendere se i contatti eventualmente
tenuti da costoro con gli uomini dei clan siano significativi di un loro pieno
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somma che BARBIERI avrebbe comunque dovuto corrispondere come “pizzo” per

inserimento in quei sodalizi, o dimostrino, invece, una loro prossimità al crimine
organizzato con il conseguimento di reciproci vantaggi, o siano rivelatrici del
fatto che siano solo vittime di richieste estorsive».
1.3. Giudicando in sede di rinvio, il Tribunale del riesame di Catanzaro ha
innanzitutto evidenziato che «ciò che rende l’imprenditore colluso con la mafia è

limitare il danno derivante dalle pretese estorsive di costoro; ma è il fatto di
avere stipulato un vero e proprio patto di collaborazione con i membri del
sodalizio con cui egli è entrato in contatto, in termini tali che la carica di
intimidazione diffusa proprio di quel sodalizio ridondi a vantaggio di lui stesso e
della sua impresa, sì che quest’ultimo vantaggio abbia a sopravanzare quel
danno originario. La ricerca della difficile linea di confine tra imprenditori collusi e
imprenditori vittime ha pertanto individuato quale criterio distintivo l’esistenza o
meno di un rapporto sinallgmatico produttivo di reciproci vantaggi. Ma tali
vantaggi, come peraltro rammentato dalla sentenza della Cassazione che ha
annullato la prima ordinanza rimettendo gli atti per nuovo esame, non possono
mai tradursi nelle intese finalizzate a limitare i danni ingiusti», escludendo la
sussistenza di elementi per inferire una partecipazione di BARBIERI alla cosca.

2. Ricorre il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro che
chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di
legge, in riferimento agli articoli 292, 309, comma 9, 125, comma 2, cod. proc.
pen., e il vizio della motivazione con riguardo alla ritenuta insussistenza degli
elementi da cui desumere la partecipazione all’associazione mafiosa.
Ad avviso del Pubblico Ministero l’ordinanza impugnata avrebbe
erroneamente valorizzato, per escludere la gravità indiziaria, un elemento che
non è mai stato posto a fondamento della richiesta cautelare (l’aggiudicazione
degli appalti di Lorica, Scalea e piazza Bilotti), disconoscendo invece l’esistenza
del sinallagma tra imprenditore compiacente e associazione mafiosa,
caratterizzato dal sistematico finanziamento della cosca in cambio della
protezione assicurata ai cantieri ove l’imprenditore esegue i lavori pubblici.
In particolare, il Pubblico ministero ha evidenziato l’esistenza dei seguenti
vizi motivazionali:
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non già il fatto di avere trovato un aggiustamento con i mafiosi al solo fine di

l’impresa di BARBIERI è un’impresa mafiosa, come si desume dalle
dichiarazioni del collaboratore di giustizia Foggetti il quale ha riferito, per
averlo appreso da altri associati, che l’impresa in questione non poteva
essere «toccata» in quanto «amica dei Muto», risultando la dichiarazione
del collaboratore riscontrata in ordine alla possibilità che i contatti tra

le dichiarazioni di La Manna confermano che Franco Muto si adoperava
per neutralizzare le pretese estorsive di terzi nei confronti di BARBIERI,
indicandolo quale imprenditore che gli faceva «girare» soldi a usura;
neppure BARBIERI e Longo affermano che le somme corrisposte al clan
Muto siano oggetto di estorsione, risultando anzi dalle intercettazioni
telefoniche che Longo, il quale agiva a nome di BARBIERI, si era detto
pronto a smettere di contribuire con dazioni di denaro «in bacinella»;
le dazioni di danaro connesse alla gestione degli appalti non hanno
natura retributiva della protezione assicurata mediante una ipotetica
estorsione, tant’è che avvengono con modalità del tutto estranee a tali
forme di pagamento, risultando piuttosto, per le caratteristiche di
periodicità

e

stabilità,

ascrivibili

alla

compartecipazione

dell’organizzazione mafiosa all’attività imprenditoriale collusa;
gli interventi di protezione posti in essere da Franco Muto in favore di
BARBIERI non risultano mai collegati a pretese estorsive, rientrando
piuttosto

nell’assicurata

protezione

derivante

dalla

comune

partecipazione alle attività mafiose;
la sinergia imprenditoriale posta in essere con riguardo alla gestione
dell’Hotel delle Stelle, che risulta documentata dalle condizioni
straordinarie ed eccezionali di cui godeva BARBIERI nelle forniture di
pescato;
la compartecipazione della cosca mafiosa agli utili della sala scommesse
gestita da Longo, come risulta dalle indagini bancarie e dalle
intercettazioni, dovendosi escludere che si tratti di somme versate in
adempimento di estorsioni concernenti l’attività presso i cantieri in
ragione della esiguità di esse in proporzione al valore dell’appalto;
la cogestione della discoteca II Castello, concessa in affitto da BARBIERI
a persona indicata dai Muto, dovendo il conduttore pagare l’affitto a
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cosca e impresa intercorressero tra Luigi Muto e Massimo Longo. Anche

BARBIERI e l’estorsione ai Muto. Risulta che i Muto abbiano posto in
essere una serie di attività per occultare il controllo dei medesimi
esercitati sull’esercizio commerciale.

1. Osserva il Collegio che il ricorso appare infondato.
Va, innanzitutto, precisato che il descritto quadro cautelare, già vagliato in
sede di legittimità, consente di affermare che Giorgio Ottavio BARBIERI ha
assicurato rimesse in denaro, anche per il tramite di Massimo Longo, alla cosca
Muto, ma non ha fatto luce sui vantaggi ottenuti dalle imprese BARBIERI quale
contropartita della corresponsione di denaro, al di fuori della protezione che la
cosca ha assicurato alle imprese in determinati anni.

2. Il Tribunale del riesame ha, innanzitutto, evidenziato che «è la stessa
Pubblica Accusa a sostenere che non esistono elementi indiziari per comprovare
che gli appalti di Lorica, Scalea e Piazza Bilotti siano stati ottenuti dal gruppo
BARBIERI mediante attività illecite o per effetto di ingerenze e pressioni
provenienti dalla cosca Muto. L’accordo intrattenuto da BARBIERI, spalleggiato
nell’occasione da Giorgio Morabito, con Franco Muto e Francesco Patitucci aveva
avuto ad oggetto la protezione del cantiere di piazza Bilotti da parte dei cosentini
e la riduzione delle richieste estorsive sul cantiere di Lorica. Quando l’accordo era
saltato perché i cosentini avevano avanzato pretese estorsive, il Longo, per
conto di BARBIERI in quel momento assente, si era rivolto a Morabito invocando
nell’intervento presso i cosentini».
Tale logica e non contraddetta conclusione consente, innanzitutto, di
escludere l’esistenza di un patto illecito antecedente all’aggiudicazione
dell’appalto tale giustificare le dazioni di denaro, sicché è stata correttamente
esclusa una originaria comunanza di interessi tra BARBIERI e il clan Muto in
merito agli appalti in questione.
2.1. Piuttosto, con logica e coerente deduzione, il Tribunale del riesame ha
ritenuto che le dazioni di denaro afferenti l’attività edilizia sono da ricondurre
all’accertata protezione assicurata sul territorio.
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CONSIDERATO IN DIRITTO

2.2. D’altra parte, la medesima situazione si era creata, ad avviso del
tribunale del riesame, «quando Luigi Muto, figlio di Franco Muto, si era reso
responsabile di danneggiamenti e furti nel cantiere di Scalea. Sebbene Longo,
sempre per conto di BARBIERI, si fosse inizialmente rivolto a Franco Muto, è
intuibile che l’esito del colloquio non aveva sortito grandi benefici di tal che

significativo che l’interlocutore di Longo si fosse professato appartenente ai
Morabito».
2.3. Gli argomenti, a prevalente contenuto valutativo, sviluppati nel ricorso
risultano infondati, se non addirittura inammissibili, in ragione dei limiti propri
del ricorso per cassazione, in quanto finalizzati a porre alla Corte di legittimità
questioni di merito.

3.

Il Tribunale del riesame ha ritenuto sfornita di prova la dedotta

compartecipazione agli utili delle imprese di BARBIERI da parte della cosca Muto.
In proposito, è stato evidenziato che «pur ammettendo che il conto corrente
intestato alla moglie di Longo, nel quale confluivano somme di denaro derivanti
da vincite fittizie, servisse per le rimesse di denaro nei confronti della cosca
Muto, non è dimostrato che i Muto partecipassero alla gestione delle attività
imprenditoriali di BARBIERI tanto da poter parlare di compartecipazione agli utili,
inquadrandosi evidentemente tali somme nelle ingenti estorsioni pagate da
BARBIERI ai Muto».
Sul punto, il ricorso ripropone una diversa lettura degli elementi indiziari già
ampiamente valutati dal tribunale del riesame e da questa Corte, lettura che
appare inammissibile in questa sede.
Il ricorso sviluppa, inoltre, argomenti meramente deduttivi in merito alla
natura delle dazioni, argomenti che non sono però in grado di scalfire la coerente
motivazione adottata dal tribunale del riesame.

4.

È stata, d’altra parte, giudicata irrilevante, nell’ottica della dedotta

partecipazione all’organizzazione mafiosa, l’intercettazione nel corso della quale
Bencardino, associato alla cosca Muto, appare risentito del fatto che l’Hotel delle
Stelle — riferibile a BARBIERI— si fosse rifornito altrove di pesce surgelato,
sottolineando pure di avere praticato a BARBIERI un prezzo di favore, non
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anche in quell’occasione veniva auspicato l’intervento di Giorgio Morabito.

potendo assurgere detta conversazione a prova di vantaggi assicurati dalla
consorteria mafiosa, ma dimostrando al contrario che non vi era stato un
rapporto commerciale esclusivo tra l’Hotel delle Stelle e l’Eurofish, gestito da
Bencardino per conto di Franco Muto.
L’argomentazione sviluppata dal ricorrente, concernente il particolare favore

l’appartenenza al sodalizio.

5. Il Tribunale del riesame ha altresì chiarito, con riguardo alla discoteca fi
Castello di proprietà di BARBIERI, ma data in gestione a Piluso, che l’attività
investigativa ha fatto emergere come nel canone da corrispondere a BARBIERI vi
fosse anche il prezzo dell’estorsione dovuta ai Muto.
È stato, anche, ricordato che a seguito degli arresti degli appartenenti alla
cosca Muto operati nel luglio 2016, Piluso non soltanto aveva fatto saltare gli
accordi, ma minacciava di riprendersi le attrezzature della discoteca proprio
all’inizio della stagione estiva, impedendo di fatto nuovo gestore di poter
lavorare.
Il Tribunale ha evidenziato che tale situazione creava disagio in Francesca
BARBIERI e in Massimo Longo, ma che le indicazioni di Longo a BARBIERI, di
parlare con Bencardino (appartenente alla cosca), rimangono generiche e lo
stesso colloquio in seguito svoltosi tra Longo e il suddetto non ha un contenuto
rilevante e non comporta conseguenze effettivamente valutabili in ottica di
partecipazione all’associazione mafiosa.
La deduzione del ricorrente, secondo la quale i Muto risultano interessati a
celare i propri interessi nella questione, oltre ad apparire afferente il merito della
valutazione compiuta dal Tribunale, risulta scarsamente rilevante ove si consideri
che l’indicato interesse alla riservatezza è parimenti giustificato dalla natura
estorsiva del rapporto.

6. In definitiva, il Tribunale del riesame, con logica e coerente motivazione,
ha ritenuto più plausibile l’ipotesi che Giorgio Ottavio BARBIERI, colluso con la
cosca dei Piromalli per il tramite di Giorgio Morabito, per come è emerso dalle
indagini della Procura di Reggio Calabria in relazione alle quali il tribunale del
riesame di quella sede, pur riqualificando il fatto in concorso esterno, ha
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della fornitura, è priva di univoco significato nell’ottica di dimostrare

riconosciuto la sussistenza di una condotta collusiva, avesse invocato l’intervento
di Morabito per ottenere trattamenti di favore al fine di limitare le richieste
estorsive e proseguire nei lavori pubblici — sulla cui aggiudicazione non sono
comunque emerse interferenze della cosca Muto o di altri — nell’area del
cosentino; intese che però rischiavano di saltare per variabili indipendenti, quali

l’avvicendarsi nella cosca Muto di Luigi, figlio di Franco.
Conclusivamente, il Tribunale del riesame, ritenendo non dimostrata
l’esistenza di un preesistente patto di scambio produttivo di ingiusti vantaggi
reciproci, ma solo di un diverso accordo volto a limitare i danni derivanti dalle
richieste estorsive mafiose, ha escluso la sussistenza anche della diversa ipotesi
del concorso esterno in associazione mafiosa, per fondare la quale è comunque
necessaria l’instaurazione del ridetto patto di reciproco vantaggio (Sez. 6, n.
30346 del 18/04/2013, Orobello, Rv. 256740).
6.1. Il ricorso deve essere rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.
Così deciso il 13 aprile 2018.

la reggenza della cosca dei cosentini da parte di un giovane sconosciuto e

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