Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21102 del 13/04/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21102 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: APRILE STEFANO

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CANTARELLA SALVATORE SEBASTIANO nato il 29/06/1965

avverso l’ordinanza del 08/09/2017 del TRIBUNALE di CATANIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;
lette le conclusioni del PG Maria Francesca LOY che ha chiesto il rigetto del
ricorso.

Data Udienza: 13/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catania, in funzione di
giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta avanzata nell’interesse di
Salvatore CANTARELLA volta a ottenere la revoca ex art. 673 cod. proc. pen.
delle statuizioni civili contenute nella sentenza pronunciata da quel Tribunale il
29 marzo 2016 n. 1778/2016, divenuta irrevocabile, con la quale lo stesso è

non è più previsto dalla legge come reato, con contestuale condanna al
risarcimento del danno in favore della parte civile costituita.

2. Ricorre Salvatore CANTARELLA, a mezzo del difensore avv. Valeria Rizzi,
che chiede l’annullamento dell’ordinanza impugnata, denunciando la violazione di
legge, in relazione agli artt. 593, 667 cod. pen. e d.lgs. n. 7 del 2016, poiché,
essendo intervenuta nel corso del giudizio di primo grado la abrogazione della
condotta contestata, non poteva essere pronunciata la condanna al risarcimento
del danno da reato in favore della parte civile, mancandone il presupposto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
1.1. Il giudice dell’esecuzione ha rigettato l’istanza ex art. 673 cod. proc.
pen. evidenziando che la sentenza di assoluzione, che conteneva la condanna al
risarcimento del danno, non era stata impugnata dall’imputato, sicché il
giudicato formatosi sul punto non poteva essere vanificato.

2. È opportuno ricordare brevemente i principali elementi di novità introdotti
dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, recante disposizioni in materia di abrogazione
di reati e introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie civili, a norma
dell’articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
L’art. 1 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, ha disposto l’abrogazione dell’art.
485 cod. pen., fattispecie contestata a CANTARELLA Salvatore nel giudizio di
merito.
L’art. 4, comma 4, del citato decreto, stabilisce che «soggiace alla sanzione
pecuniaria civile da euro duecento a euro dodicimila: a) chi, facendo uso o
lasciando che altri faccia uso di una scrittura privata da lui falsamente formata o
da lui alterata, arreca ad altri un danno. Si considerano alterazioni anche le
aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu
2

stato assolto dalla contestazione di cui all’articolo 485 cod. pen. perché il fatto

definitivamente formata; b) chi, abusando di un foglio firmato in bianco, del
quale abbia il possesso per un titolo che importi l’obbligo o la facoltà di riempirlo,
vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da
quello a cui era obbligato o autorizzato, se dal fatto di farne uso o di lasciare che
se ne faccia uso, deriva un danno ad altri; c) chi, limitatamente alle scritture

previste dalla lettera b), arreca ad altri un danno; d) chi, senza essere concorso
nella falsità, facendo uso di una scrittura privata falsa, arreca ad altri un danno;
e) chi, distruggendo, sopprimendo od occultando in tutto o in parte una scrittura
privata vera, arreca ad altri un danno; f) chi commette il fatto di cui al comma 1,
lettera a), del presente articolo, nel caso in cui l’offesa consista nell’attribuzione
di un fatto determinato o sia commessa in presenza di più persone».
A norma dell’art. 9 del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, l’azione è esercitata
davanti al giudice civile dalla persona che ha subito il danno e vanta il diritto al
risarcimento; il medesimo giudice è competente ad applicare le sanzioni civili
sopra ricordate.

3. Ciò premesso, è opportuno evidenziare che il caso oggetto del giudizio
presenta una peculiarità della quale è necessario tenere conto: il giudizio di
primo grado si è concluso con l’assoluzione per abolitio criminis e con la
condanna al risarcimento del danno derivante dall’abrogato reato.
3.1. È bene evidenziare che tale esito processuale non è contemplato dal
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7: il giudice di merito, in presenza della abrogazione
in discorso deve limitarsi a prosciogliere l’imputato, senza assumere
determinazioni sui danni civili che conseguono alla condotta non più prevista
dalla legge come reato, perché difetta della possibilità di conoscere di tale
domanda a causa del venire meno della giurisdizione a conoscere del reato.
Infatti, in mancanza di una disciplina transitoria relativa ai processi pendenti
(art. 12 del decreto), deve escludersi che il giudice penale, investito del
procedimento per uno dei reati abrogati, possa procedere all’applicazione delle
sanzioni civili introdotte dal decreto legislativo in discorso (si veda, in proposito,
il paragrafo n. 9 della sentenza Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru, che
evidenzia, tra l’altro, la diversa regolamentazione introdotta dall’art. 8 d.lgs. n. 8
3

private, commettendo falsità su un foglio firmato in bianco diverse da quelle

del 2016, relativa alla trasformazione in illecito amministrativo di alcune norme
i ncri mi natrici).
La sentenza SU Schirru ha, in effetti, stabilito che «in caso di sentenza di
condanna relativa a un reato successivamente abrogato e qualificato come
illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice

reato, deve revocare anche i capi della sentenza che concernono gli interessi
civili, fermo restando il diritto della parte civile di agire

ex novo nella sede

naturale, per il risarcimento del danno e l’eventuale irrogazione della sanzione
pecuniaria civile» (Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016, Schirru e altro, Rv.
267884).
In applicazione dei principi espressi dalle SU Schirru, deve concludersi che
non è ammissibile una pronuncia di proscioglimento per aboliti° criminis che
rechi, altresì, la condanna al risarcimento del danno per detta condotta.

4. In considerazione della particolare situazione venutasi a creare, deve
essere attentamente valutata la diretta applicabilità degli altri principi espressi
dalle SU Schirru.
Il caso, infatti, risulta apparentemente estraneo ai confini della decisione
delle SU Schirru che avevano ad oggetto, invece, una sentenza di condanna per
uno dei reati abrogati dal citato decreto.
Da ciò ad avviso del Collegio, discende l’inapplicabilità del principio di diritto
espresso dalla citata sentenza secondo il quale «in caso di condanna o decreto
irrevocabili, relativi ad un reato successivamente abrogato e qualificato come
illecito civile ai sensi del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, il giudice dell’esecuzione
revoca il provvedimento perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato,
lasciando ferme le disposizioni e i capi che concernono gli interessi civili, atteso
che il venir meno della condanna non può incidere sulla cristallizzazione del
giudicato riguardo ai capi civili della sentenza» (Sez. U, n. 46688 del
29/09/2016, Schirru e altro, Rv. 267885).
4.1. D’altra parte, il caso in esame è caratterizzato dall’assenza del potere
giurisdizionale del giudice che ha pronunciato la sentenza in ragione dell’aboliti°
criminis intervenuta nel corso del giudizio di primo grado.
4

dell’impugnazione, nel dichiarare che il fatto non è più previsto dalla legge come

5. Ciò premesso, il quadro normativo di riferimento deve essere arricchito da
ulteriori elementi di confronto.
5.1. L’art. 673, comma 2, cod. proc. pen., concerne l’ipotesi del
proscioglimento dell’imputato cui, non di meno, consegue la revoca della
sentenza in caso di aboliti° criminis.

giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 23852 del 17/02/2004, Bianchino, Rv.
228992, esclude l’applicabilità della disposizione con riguardo alle sanzioni
processuali), fa riferimento alla revoca per aboliti° criminis della sentenza di
proscioglimento o di non luogo a procedere per estinzione del reato o per
mancanza di imputabilità.
La revoca della sentenza di proscioglimento trova fondamento, in questi casi,
nell’esistenza di pronunce accessorie pregiudizievoli per l’imputato al quale può,
ad esempio essere stata applicata una misura di sicurezza proprio in
considerazione della rilevanza penale della condotta successivamente abrogata.
In effetti, secondo la giurisprudenza di legittimità al proscioglimento per
estinzione del reato può conseguire la condanna al risarcimento del danno in
favore della parte civile costituita, quando il giudice penale abbia accertato la
responsabilità (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244273),
sicché anche in questo caso la successiva abolitio criminis giustifica la revoca
della sentenza.
In tutti i casi, l’art. 673, comma 2, cod. proc. pen., è destinato a regolare la
sorte della decisione di proscioglimento che abbia accertato la responsabilità per
il reato, prevedendone la revoca.
Si tratta, cioè, di una previsione di ampio respiro che consente
all’ordinamento di adeguarsi agli interventi abrogativi destinati ad incidere su
decisioni irrevocabili che, ancorché di proscioglimento, contengono però
statuizioni pregiudizievoli.
5.2. Più in generale, il giudice dell’esecuzione è chiamato ad affrontare, con
lo strumento di cui all’art. 673 cod. proc. pen., il caso della manifesta illegalità
della pronuncia.
La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, affermato che «l’applicazione di
una pena accessoria extra o contra legem dal parte del giudice della cognizione
può essere rilevata, anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza, dal
5

Tale disposizione, che risulta di fatto applicata molto raramente nella

giudice dell’esecuzione purché essa sia determinata per legge ovvero
determinabile, senza alcuna discrezionalità, nella specie e nella durata, e non
derivi da errore valutativo del giudice della cognizione» (Sez. U, n. 6240 del
27/11/2014 dep. 2015, B., Rv. 262327).

ipotesi di assoluta illegalità della pronuncia, non solo perché la condanna al
risarcimento del danno è stata assunta in violazione di legge, ma soprattutto
perché la decisione è stata emessa in totale assenza di potere giurisdizionale.
5.1. Il giudice di primo grado non poteva, ostando il disposto dell’art. 12,
d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, pronunciarsi sul danno da reato, non foss’altro
perché il «reato» non esisteva più a seguito dell’aboliti° criminis dallo stesso
giudice dichiarata.
5.2. D’altra parte, essendo intervenuta nel corso del giudizio di primo grado
l’abrogazione del reato, della quale il giudice ha preso atto, era venuto meno il
potere giurisdizionale del giudice penale di conoscere la domanda risarcitoria
introdotta nel processo penale soltanto a causa della sussistenza del detto reato.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il giudice penale
non può procedere al necessario accertamento del reato, anche se ai soli effetti
civili, in considerazione dell’intervenuta espunzione della relativa fattispecie
dall’ordinamento penale (in motivazione: Sez. U, n. 46688 del 29/09/2016,
Schirru e altro, Rv. 267886).
Inoltre, tenuto presente che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che
«il giudice dell’esecuzione può revocare, ai sensi dell’art. 673 cod. proc. pen.,
una sentenza di condanna pronunciata dopo l’entrata in vigore della legge che ha
abrogato la norma incriminatrice, allorché l’evenienza di abolitio criminis non sia
stata rilevata dal giudice della cognizione» (Sez. U, n. 26259 del 29/10/2015
dep. 2016, P.M. in proc. Mraidi, Rv. 266872), ne consegue che, a maggior
ragione, la sentenza va revocata, con riguardo ai capi civili, quando il giudice,
pur resosi conto dell’abrogazione, ha ciò nonostante erroneamente pronunciato
sugli interessi civili.

6

6. Ciò premesso, il caso oggetto del giudizio deve essere inscritto tra le

7. In conclusione, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio
e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, deve essere revocata,
limitatamente alle statuizioni civili, la sentenza del Tribunale di Catania.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e revoca la sentenza del
Tribunale di Catania del 29 marzo 2016 n. 1778\2016, limitatamente alle
statuizioni civili che elimina.
Così deciso il 13 aprile 2018

P.Q.M.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA