Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21101 del 14/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21101 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
Ferri Mattia, nato a Pescara il 15/09/1987,
avverso l’ordinanza in data 5/04/2017 della Corte di appello di Perugia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del sostituto
Procuratore generale, dott. Sante Spinaci, che ha concluso chiedendo il rigetto
del ricorso.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 5/04/2017, emessa su conforme richiesta dalla
Procura generale territoriale, la Corte di appello di Perugia, quale giudice
dell’esecuzione, dispose, nei confronti di Mania FERRI, la revoca della
sospensione condizionale della pena concessa con le sentenze della Corte di
appello di Perugia in data 20/11/2015 e del Tribunale per i Minorenni di L’Aquila
in data 19/11/2006.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo
stesso FERRI a mezzo del difensore di fiducia, avv. Massimiliano BRAVIN,
deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti
strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.,
la inosservanza o erronea applicazione della legge processuale penale

ex art.

606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 666, 108 e 178 cod.
proc. pen. per omessa concessione del termine a difesa; termine che era stato

Data Udienza: 14/02/2018

richiesto, via pec, in data 4/04/2017, in vista della celebrazione dell’udienza
camerale prevista per il 5/04/2017.
3. In data 15/12/2017, il Procuratore generale presso questa Corte ha
depositato in Cancelleria la propria requisitoria scritta con la quale ha chiesto il
rigetto del ricorso, sottolineando, per un verso, la inapplicabilità al caso di specie
della disciplina dettata dall’art. 108 cod. proc. pen. in quanto tale norma, di
stretta interpretazione, riguarderebbe soltanto il caso di revoca, rinuncia o
abbandono della difesa da parte del difensore e non quello in cui sia stato

necessità di armonizzare il diritto di difesa con quello della ragionevole durata
del processo, anche per evitare forme di abuso del diritto.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. L’art. 108, comma 1, cod. proc. pen. prevede che “nei casi di rinuncia, di
revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore
dell’imputato o quello designato d’ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un
termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e
per informarsi sui fatti oggetto del procedimento”.
Tale diritto processuale, riconosciuto all’imputato, deve essere armonizzato
con il principio della ragionevole durata del processo e deve essere, dunque,
esercitato in modo da non consentireéerrre—elieàbuso dek—pmeasss) (Sez. U, n.
155 del 29/09/2011, dep. 10/01/2012, Rossi e altri, Rv. 251497), trasformando
le nomine e le revoche dei difensori in un sistema per controllare le scansioni e i
tempi del processo (Sez. 5, n. 32135 del 7/03/2016, dep. 25/07/2016, Di Mauro
ed altro, Rv. 267804; Sez. 6, n. 47533 del 14/11/2013, dep. 29/11/2013, Fonzo,
Rv. 257390).
Ne consegue che il mancato accoglimento della richiesta non è suscettibile di
dare luogo ad alcuna nullità quando essa non risponda ad •Itetuaa- reale esigenza
difensiva e quando l’effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell’imputato
non abbia subito alcuna lesione o menomazione (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011,
Rossi e altri, citata).
Pertanto, fuori dal caso dei giudizi in cui, come quello di legittimità,
l’intervento del difensore è meramente eventuale, sicché una siffatta lesione non
è configurabile (cfr. Sez. 1, n. 19784 del 10/04/2015, dep. 13/05/2015, Belforte
e altro, Rv. 263459), il giudice è chiamato a valutare se la richiesta di
<, t"— concessione del termine presenti o meno carattere di strumentalità e, im—egni Gerso, se, nel caso concreto, dal mancato rinvio possa conseguire, in relazione all'oggetto del processo, una effettiva violazione del diritto di difesa, fornendo adeguata motivazione in caso di diniego della richiesta. 2 nominato, in luogo del difensore di ufficio, quello di fiducia; e, per altro verso, la 3. Nel caso di specie, tuttavia, il giudice dell'esecuzione ha taciuto completamente sulla richiesta di rinvio, senza mostrare di avere valutato se la stessa potesse ritenersi giustificata o se avesse carattere di strumentalità o, comunque, se il rigetto potesse realmente determinare, in rapporto alla natura e all'oggetto del procedimento, un vulnus effettivo all'esercizio del diritto di difesa. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, con annullamento dell'ordinanza impugnata e rinvio, per nuovo esame, alla Corte di appello di Perugia. annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di appello di Perugia. Così deciso il 14/02/2018 PER QUESTI MOTIVI

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