Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2110 del 17/12/2015
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2110 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: VILLONI ORLANDO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BIANCOLILLO GIUSEPPE N. IL 27/08/1987
avverso la sentenza n. 3126/2011 CORTE APPELLO di BARI, del
25/06/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;
Data Udienza: 17/12/2015
Motivi della decisione
L’imputato Biancolillo Giuseppe contro l’indicata sentenza della Corte d’Appello di Bari che, a
conferma di quella emessa dal Tribunale di Foggia in data 29/03/2011, ne ha ribadito la condanna alla pena di quattro mesi di reclusione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art.
337 cod. pen.).
Il ricorrente deduce carenza di motivazione in relazione ad un’eventuale applicazione di sentenza emessa ai sensi dell’art. 129 od. proc. pen.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in € 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di € 1.000,00 (mille) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 17 dicemb e 2015
Il ricorso si rivela inammissibile per evidente genericità (artt. 581 lett. c], 591 lett. c] cod.
proc. pen.), non indicando alcun punto specifico della decisione impugnata quale oggetto di
possibile valutazione, in base ai criteri di verifica tipici del vaglio di legittimità.