Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2110 del 16/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2110 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: RAMACCI LUCA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) BOUSSOUF MOUHCINE N. IL 08/09/1974
2) SAVAIA MAURIZIO N. IL 31/10/1962
avverso la sentenza n. 10313/2011 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
04/04/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;

Data Udienza: 16/11/2012

P. Q. M.
Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al
versamento della somma di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) ciascuno alla Cassa delle
ammende.
(i)u A
Così deliberato i
a camera di consiglio del 16.11.2012
liere estensor

Ritenuto:
— che il G.I.P. del Tribunale di Genova, con sentenza del 4.4.2012 ha applicato a SAVAIA
Maurizio e BOUSSOUF Mouheine la pena concordata, ex articolo 444 C.P.P., in ordine a
plurime violazioni dell’articolo 73 D.P.R. n. 309/1990;
— che i ricorsi per cassazione proposti, dal SAVAIA , in punto di violazione dell’art. 129 C.P.P. e
dal BOUSSOUF per vizio di motivazione, risultano manifestamente infondati perché in tema di
“patteggiamento”, il rito prescelto non consente la prospettazione, in sede di legittimità, di
questioni che risultino incompatibili con la richiesta di applicazione della pena formulata per il
fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché
l’accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione, presupponendosi
la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti
alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. (Sez. V n. 21287, 04 giugno 2010;
Sez. II n. 5240, 14 gennaio 2009).
–che l’accordo intervenuto esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che
recepisce l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una succinta
descrizione del fatto (deducibile dal capo d’imputazione), con l’affermazione della correttezza
della qualificazione giuridica di esso, con il richiamo all’articolo 129 C.P.P. per escludere la
ricorrenza di alcuna delle ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena
patteggiata ai fini e nei limiti di cui all’art. 27 Cost.(Sez. IV .34494, 17 ottobre 2006).
— che i gravami appaiono comunque sprovvisti della necessaria concretezza e specificità dei
motivi;
— che, conseguentemente, va dichiarata l’inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell’art. 616
c.p.p., alla declaratoria di inammissibilità — non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a
colpa dei ricorrenti (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186) — segue l’onere delle spese del
procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della
somma, equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti, di euro 1.500,00

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