Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 211 del 30/09/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 211 Anno 2014
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: LA POSTA LUCIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
KURLI ALDO N. IL 11/04/1982
avverso l’ordinanza n. 394/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
POTENZA, del 21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIA LA POSTA;
Data Udienza: 30/09/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Potenza, ritenuta
inammissibile la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione
domiciliare, rigettava l’istanza presentata da Aldo Kurli volta all’ammissione alla misura
dell’affidamento in prova al servizio sociale.
2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il condannato, a mezzo
del difensore, lamentando il vizio della motivazione del tutto mancante non avendo il
atto della partecipazione all’opera di rieducazione e della regolarità della condotta, nonchè
la documenta estraneità ad organizzazioni criminali e la valutazione positiva del contesto
familiare disposto ad accoglierlo. Anche la opportunità lavorativa è stata documentata ed
accertata ed il tribunale ha rilevato esclusivamente la negatività della necessità di
spostamenti in diversi cantieri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Nella specie l’ordinanza impugnata ha correttamente valutato gli elementi risultanti
agli atti, con motivazione congrua, adeguata ed esente da vizi di illogicità e
contraddizione, dando atto della valutazione del pericolo di recidiva tratto da elemnti
concreti e posto a fondamento del rigetto dell’istanza.
A fronte di ciò il ricorso, in gran parte fondato su censure di merito la cui
valutazione è preclusa nel giudizio di legittimità, volte alla mera rivalutazione di
circostanze che il tribunale ha esaminato.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad
escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a
favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo
determinare in euro mille, ai sensi dell’ art. 616 cod. proc. pen..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della cassa della
ammende.
Così deciso, il 30 settembre 2013.
tribunale valutato compiutamente la relazione redatta dagli operatori del carcere che dà