Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 211 del 25/11/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 211 Anno 2017
Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI
Relatore: PACILLI GIUSEPPINA ANNA ROSARIA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
PICHIERRI ELENA n. a Leutkirch il 6.10.1972,
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Prato del 18.1.2016
Visti gli atti, l’ordinanza e il ricorso;
Udita nell’udienza camerale del 25.11.2016 la relazione fatta dal
Consigliere Giuseppina Anna Rosaria Pacilli;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale in persona di Luigi
Birritteri, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso;

RITENUTO IN FATTO
Con l’ordinanza del 18.1.2016 il Tribunale del riesame di Prato ha
confermato il sequestro probatorio, disposto dal P.M. nell’ambito delle
indagini preliminari svolte a carico di Curto Christian per svariati reati
contro il patrimonio. In particolare, il Tribunale del riesame ha ritenuto
legittimo il sequestro di oggetti e somme di denaro, rinvenuti all’interno di
una cassaforte dell’abitazione di Elena Pichierri (madre dell’indagato, che
rivendicava l’appartenenza a sé del denaro sequestrato), ritenendo
ipotizzabile in termini di gravità indiziaria la riconducibilità di tali somme
all’illecita attività posta in essere dal Curto, che conviveva con la madre
presso l’anzidetta abitazione.

Data Udienza: 25/11/2016

Contro tale provvedimento, Elena Pichierri ha proposto ricorso per
cassazione, deducendo:
1) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione: a) l’ordinanza
impugnata

mantiene il sequestro

probatorio per consentire il

riconoscimento dei beni da parte delle persone offese, trascurando che
detti beni (ossia denaro nonché orologi fatti in serie e privi di segni
distintivi) non possono essere riconosciuti, essendo fungibili; b) l’ordinanza
svilisce la documentazione contabile (depositata dalla ricorrente ed in

rilievo che la ricorrente aveva anche delle spese; c) la motivazione sarebbe
contraddittoria anche laddove, pur evidenziando che il Curto era accusato
di aver rubato 5.000,00 euro, motiva ritenendo logico sequestrare una
somma ben più alta, pari ad euro 37.000,00;
2) violazione di legge, avendo il Tribunale applicato ad un reato comune,
come il furto, il criterio tipico dei reati di stampo mafioso nei quali la parte
deve dimostrare in sede cautelare che quel bene è suo ed è stato
legittimamente acquistato.
All’odierna udienza camerale, celebrata ai sensi dell’art. 611 c.p.p., si è
proceduto al controllo della regolarità degli avvisi di rito; all’esito, questa
Corte Suprema, riunita in camera di consiglio, ha deciso come da
dispositivo in atti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è integralmente inammissibile, perché presentato per motivi
non consentiti e comunque manifestamente infondati.
1.2 Deve premettersi che questa Corte Suprema ha già chiarito che
nella nozione di «violazione di legge» – per la quale soltanto può essere
proposto ricorso per cassazione a norma dell’art. 325, comma 1, c.p.p.rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione
meramente apparente, in quanto correlate all’inosservanza di precise
norme processuali, non anche l’illogicità manifesta e la contraddittorietà, le
quali possono denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo
specifico e autonomo motivo di ricorso di cui all’art. 606, lett. e), c.p.p.
(così Sez. U., sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, P.c. Ferazzi in proc.
Bevilacqua, CED Cass. n. 226710 ss.; conforme, da ultimo, Sez. V,
sentenza n. 35532 del 25 giugno 2010, Angelini, CED Cass. n. 248129, per
la quale, in tema di riesame delle misure cautelari, il ricorso per cassazione
per violazione di legge, a norma dell’art. 325, comma 1, c.p.p. può essere

2

grado di giustificare la somma sequestrata nella cassaforte), sulla base del

proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di
motivazione apparente, ma non per mero vizio logico della stessa).
1.3 Applicando tali principi al caso in esame, ne consegue che è di tutta
evidenza che le censure sollevate dalla ricorrente, etichettate come
“manifesta illogicità” nonché “contraddittorietà della motivazione” e
concernenti effettivamente riserve sulla congruità della motivazione, sono
del tutto inammissibili, perché, come detto, involgono motivi che non è
consentito sollevare con il ricorso proposto.

violazione di legge, deduce che il Tribunale del riesame avrebbe
erroneamente ritenuto che fosse onere dell’indagato provare la legittimità
dell’appartenenza dei beni sequestrati.
Tale doglianza è manifestamente infondata. Il Tribunale del riesame ha
infatti ritenuto provata, in termini di gravità indiziaria, la riconducibilità
all’attività delittuosa dell’indagato della somma di denaro nonché degli altri
oggetti sequestrati (pagg. 4 e 5), tanto da qualificare i predetti beni quale
corpo del reato ovvero quale provento dei delitti oggetto della
contestazione formulata al Curto. Ne discende che, contrariamente a
quanto dedotto dalla ricorrente, nessun ribaltamento probatorio può dirsi
realizzato.
2. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi
dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese
processuali nonché – apparendo evidente dal contenuto dei motivi che ella
ha proposto il ricorso determinando le cause di inammissibilità per colpa
(Corte cost., sentenza 13 giugno 2000, n. 186) e tenuto conto dell’entità di
detta colpa – della somma di Euro millecinquecento in favore della Cassa
delle Ammende a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento
delle spese processuali e al versamento della somma di millecinquecento
euro alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, udienza camerale del 25 nov mbre 2016
Il consigliere estensore
Giuseppina A. R. Pacilli

_

1.4 Inammissibile è anche il motivo con cui la ricorrente, denunciando

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA