Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21097 del 25/01/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21097 Anno 2018
Presidente: TARDIO ANGELA
Relatore: RENOLDI CARLO

SENTENZA
sul ricorso proposto da
LOMBARDO Michele, nato a Marsala il 5/02/1942,
avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Palermo in data 23/06/2017;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Carlo Renoldi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del sostituto Procuratore generale, dott.ssa
Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del
ricorso;
udito, per l’indagato, l’avv. Pietro Riggi, anche in sostituzione dell’avv. Luigi
Pipitone, il quale ha insistito nei motivi di ricorso, chiedendone l’accoglimento.

RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 30/05/2017, il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Palermo aveva disposto, nei confronti di Michele
LOMBARDO, la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al delitto di
cui all’art. 416-bis, commi 2, 4 e 6 cod. pen., contestata al capo A)
dell’imputazione cautelare.
Secondo quanto posto in luce nel provvedimento genetico, dall’articolata
attività di indagine, svolta attraverso intercettazioni telefoniche e ambientali e
per mezzo di servizi di osservazione e videosorveglianza, erano stati acquisiti, a
carico dell’indagato, gravi indizi di colpevolezza in ordine alla sua partecipazione
alla famiglia di Marsala dell’associazione mafiosa denominata Cosa nostra, al cui

Data Udienza: 25/01/2018

interno egli si occupava, in particolare, del territorio di Petrosino-Strasatti,
mantenendo contatti con gli altri affiliati attraverso il continuo scambio di
comunicazioni, partecipando a riunioni con associati della stessa famiglia e di
altre famiglie mafiose trapanesi, occupandosi dei profitti delle attività illecite del
sodalizio e della loro distribuzione; fatti occorsi in Mazara del Vallo, Marsala,
Petrosino e altri luoghi della Provincia di Trapani, fino all’attualità.
2. Avverso l’ordinanza applicativa era stata proposta istanza di riesame, con
la quale era stata dedotta l’assenza di un reale contributo partecipativo

commissione dei reati-fine del sodalizio, sul presupposto che non si potesse
attribuire rilevanza decisiva alle “parole in libertà” riferibili a LOMBARDO, al più
indicative di un generico sentire mafioso e riconducibili, unicamente, all’alveo
della contiguità compiacente.
2.1. Con ordinanza emessa in data 23/06/2017, il Tribunale del riesame di
Palermo rigettò l’impugnazione proposta nell’interesse di LOMBARDO, rilevando accanto alla sua condanna, con sentenza definitiva, per concorso esterno nel
delitto di associazione mafiosa commesso per avere agevolato la latitanza di
Antonino RALLO – l’infondatezza delle censure dedotte in sede di gravame. In
particolare, i giudici palermitani rilevarono come il cospicuo compendio
investigativo, costituito da intercettazioni ambientali e da numerosi servizi di
osservazione e videosorveglianza, delineasse un gravissimo quadro indiziario a
carico dell’indagato, con specifico riguardo alle condotte e alle relazioni intessute
con il vertice della famiglia mafiosa e con i singoli sodali, finalizzate alla modifica
degli equilibri interni della stessa; famiglia nei cui confronti LOMBARDO, pur
talvolta esprimendosi con toni aspramente critici, doveva comunque ritenersi
assolutamente organico, considerata la conoscenza, evidenziata in occasione
delle intercettazioni, delle “dinamiche profonde” dell’organizzazione.
3. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione
Michele LOMBARDO, a mezzo dei difensori di fiducia, avv.ti Luigi PIPITONE e
Pietro RIGGI, deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito
enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp.
att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge
processuale in relazione agli artt. 273, 274 e 192 cod. proc. pen., nonché la
manifesta illogicità della motivazione per avere il tribunale del riesame motivato

per relationem

rispetto all’ordinanza genetica, senza confrontarsi con le

deduzioni critiche avanzate dalla difesa in sede di impugnazione, in specie per
quanto concerne “l’impronta congetturale” che avrebbe connotato il
provvedimento applicativo. In particolare, i giudici di merito avrebbero avallato
una impostazione accusatoria fondata su due premesse indimostrate, ovvero la
partecipazione di Michele LOMBARDO al sodalizio (sostanzialmente fondato sulla

2

dell’indagato alle attività dell’associazione mafiosa, con particolare riguardo alla

considerazione della precedente condanna) e la presenza di contrasti all’interno
della famiglia mafiosa di Marsala, da cui avrebbero tratto argomento per una
lettura già orientata del materiale indiziario, costituito soprattutto dalle
intercettazioni ambientali, senza confrontarsi con la possibilità di una diversa
lettura del relativo contenuto; ciò che avrebbe, in definitiva, determinato una
chiara circolarità del ragionamento indiziario.
In particolare, il tribunale del riesame, oltre a non confrontarsi con specifiche
allegazioni difensive (quale, ad es., il verbale di sommarie informazioni di Vittorio

considerazione, bollandola apoditticamente come “di nessun pregio”, la lettura
alternativa offerta dalla difesa, che aveva valorizzato il rapporto amicale ovvero
parafamiliare (in specie con D’AGUANNO) o comunque di affari tra i vari soggetti
intercettati o ripresi dai dispositivi di videosorveglianza. Quanto, poi, ai rapporti
con RALLO, l’ordinanza avrebbe omesso di considerare quei passi delle
intercettazioni, ritenuti di univoco significato, nei quali LOMBARDO avrebbe
manifestato la volontà di interrompere qualunque legame con costui.
Inverosimile sarebbe, poi, la lettura della conversazione tra LOMBARDO e
D’AGUANNO circa il fatto che Nicolò SFRAGA si fosse fatto latore di un
messaggio, volto a dirimere i contrasti insorti nella famiglia di Marsala, da parte
di Matteo MESSINA DENARO, che SFRAGA avrebbe incontrato personalmente,
costituendo un fatto notorio che il latitante sia solito utilizzare strumenti di
comunicazione artigianali (i cd. pizzini), senza incontrare mai i destinatari delle
sue missive e apparendo logicamente insostenibile che MESSINA DENARO possa
avere partecipato “indisturbato” ad un summit mafioso di nessuna rilevanza per
lo stesso. In definitiva, non vi sarebbero concreti elementi idonei a dimostrare
una effettiva partecipazione di LOMBARDO ad attività illecite nel settore
economico e degli appalti pubblici e, in generale, allo svolgimento di specifiche
attività nell’interesse del sodalizio mafioso, avendo egli perseguito, in sostanza,
un interesse esclusivamente proprio, secondo quanto sarebbe dimostrato dal
contenuto letterale delle intercettazioni.
In particolare, quanto alla conversazione del 21/01/2015 tra lo stesso
LOMBARDO e Vincenzo D’AGUANNO, in essa in due conversanti criticherebbero le
attività estorsive svolte nella zona di Petrosino-Strasatti; ciò ébeidimostrerebbe
l’inconsistenza delle accuse mosse ai due indagati, i quali, ove realmente
appartenenti alla famiglia che controllava quel territorio, peraltro in posizione
ritenuta apicale, avrebbero certamente reagito di fronte allo svolgimento di
attività criminali “non autorizzate”. Quanto, poi, al proseguo della conversazione,
il riferimento all’incontro tra LOMBARDO e SFRAGA sarebbe privo di qualunque
riscontro. Fermo restando che, in ogni caso, la ricordata condanna dell’odierno
ricorrente per concorso esterno in associazione mafiosa spiegherebbe la
3

MORMORIO, audito in sede di indagini difensive), non avrebbe preso in

conoscenza delle dinamiche proprie del sodalizio dal medesimo palesata nel
corso delle conversazioni intercettate, senza che da esse si possa ricavare alcun
indizio di partecipazione al gruppo criminale, dal quale LOMBARDO avrebbe
espressamente preso le distanze.
Quanto all’incontro del 26/01/2015 con Vito GONDOLA, in disparte la
circostanza che non vi sarebbe alcun riscontro diretto in relazione alla
partecipazione di LOMBARDO, ipotizzata unicamente sulla base della
localizzazione del suo veicolo effettuata mediante GPS, in ogni caso l’indagato

al sodalizio, con ciò dimostrando la propria estraneità alla consorteria, mentre
l’ipotetico dialogo con GONDOLA avrebbe riguardato il sollecito da quest’ultimo
rivoltogli in relazione al pagamento di una fornitura di gasolio. Inoltre, il
riferimento a Fabrizio VINCI quale soggetto inaffidabile e l’appellativo di “sbirro”
rivoltogli, sarebbero stati indicativi della volontà di capire la piena affidabilità di
un soggetto titolare di una ditta fiduciaria di due aziende in amministrazione
giudiziaria.
Quanto, infine, alle conversazioni del 2/03/2015 e del 15/03/2015, che
secondo la tesi accusatoria dimostrerebbero che LOMBARDO aveva discusso con
Vito Vincenzo RALLO dell’assegnazione di due lavori edili a Fabrizio VINCI, le
dichiarazioni di Vittorio MORMORIO, indicato come committente, avrebbero
spiegato che la scelta era caduta sulla Pellegrino costruzioni in considerazione
della affidabilità delle ditta e dell’esistenza di pregressi rapporti di debito, mentre
PELLEGRINO avrebbe dato i lavori in subappalto a VINCI sulla base di una libera
scelta commerciale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Osserva, innanzitutto, il Collegio che ai fini dell’adozione di una misura
cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a
fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell’indagato in
ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari “gravi indizi di colpevolezza” non
corrispondono agli “indizi” intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un
motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati
secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall’art. 192, comma
2, cod. proc. pen. – che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza
degli indizi – non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen. (tra le
tante, Sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, dep. 13/02/2017, Pugiotto, Rv. 269179).
Sotto altro profilo, va sottolineato che, in sede di legittimità, il controllo in
materia cautelare deve essere circoscritto all’esame del contenuto dell’atto
impugnato per verificare le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e
l’assenza di evidenti illogicità nelle argomentazioni svolte rispetto al fine
4

avrebbe affermato espressamente di non voler “camminare” con gli appartenenti

giustificativo del provvedimento (Sez. 4, n. 18795 del 2/03/2017, dep.
18/04/2017, Di Iasi, Rv. 269884; Sez. 6, n. 11194 del 8/03/2012, dep.
22/03/2012, Lupo, Rv. 252178), sicché il ricorso per cassazione che deduca
l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza non è ammissibile quando propone
censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa
valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del
17/05/2017, dep. 26/06/2017, Paviglianiti, Rv. 270628).
Inoltre, va ribadito che, secondo il costante insegnamento di questa Corte in

l’ordinanza del tribunale del riesame la quale confermi, in tutto o in parte, il
provvedimento impugnato, recependone in maniera sostanzialmente integrale le
argomentazioni, perché in tal caso i due atti si integrano reciprocamente, ferma
restando la necessità che le eventuali carenze di motivazione dell’uno risultino
sanate dalle argomentazioni utilizzate dall’altro (ex plurimis Sez. 3, n. 8669 del
15/12/2015, dep. 3/03/2016, Belringieri, Rv. 266765; Sez. 6, n. 48649 del
6/11/2014, dep. 24/11/2014, Beshaj ed altri, Rv. 261085; Sez. 2, n. 774 del
28/11/2007, dep. 9/01/2008, Beato, Rv. 238903).
3. Consegue alla richiamata cornice di principio che non può consentirsi, fuori
dal perimetro logico-normativo del travisamento della prova

(rectius dei gravi

indizi di colpevolezza), alcuna rilettura del materiale indiziario, in specie di quello
costituente oggetto delle captazioni telefoniche e ambientali, volto
all’attribuzione di significati alternativi rispetto a quelli che, secondo cadenze
argomentative immuni da vizi logici, il giudice di merito abbia ricostruito nella
fase di cognizione o cautelare.
Nel caso qui di interesse, il provvedimento genetico e l’ordinanza del
riesame, integrandosi reciprocamente, hanno valorizzato:
a) la conversazione in data 1/10/2014 tra Vincenzo D’AGUANNO e Michele
LOMBARDO, nella quale essi avevano discusso di vicende relative ai vertici della
famiglia di Marsala, riconoscendo il ruolo di Vito Vincenzo RALLO quale capo della
cosca marsalese e criticandone la scelta di nominare, quale suo luogotenente,
Nicolò SFRAGA, rivendicando la propria lontana militanza nel sodalizio mafioso e
menzionando gli ordini impartiti da RALLO a Ignazio LOMBARDO affinché non si
ingerisse negli affari dei due conversanti;
b) la conversazione in data 11/10/2014, sempre tra D’AGUANNO e Michele
LOMBARDO, in cui i due avevano commentato il danneggiamento di un
escavatore dell’imprenditore DI GIROLAMO, attribuito a Ignazio LOMBARDO, di
cui essi avevano criticato l’avidità, sottolineando la necessità di una equa
spartizione delle risorse del territorio;
c) la conversazione in data 8/01/2015 tra Vincenzo D’AGUANNO e Michele
LOMBARDO, nella quale il primo aveva informato il secondo di avere incontrato

5

tema di misure cautelari personali, non è affetta da vizio dì motivazione

Ignazio LOMBARDO il 30/12/2014, grazie alla intermediazione di Michele BUA, al
fine di appianare le divergenze tra gli stessi insorte, oggetto delle direttive
impartite da Matteo MESSINA DENARO per il tramite di Nicolò SFRAGA;
d) la conversazione del 21/01/2015, nella quale Vincenzo D’AGUANNO e
LOMBARDO avevano criticato l’attuale gestione degli affari illeciti della cosca,
mostrando di mal sopportare le ingerenze di Calogero D’ANTONI (inteso u’
siccu), autore di richieste estorsive nel territorio di loro pertinenza e nel corso
della quale il primo aveva invitato il secondo a recarsi presso un bar per

dall’ingerirsi in quel territorio: incontro effettivamente avvenuto, secondo quanto
documentato dall’attività di osservazione della polizia giudiziaria, presso il Maxi
Bar in contrada Strasatti di Marsala, al quale aveva partecipato anche un altro
affiliato, Giovanni Giuseppe GENTILE (inteso

testa liscia)ì e nel quale LOMBARDO

si era lamentato della tentata estorsione ai danni di Pietro PRINZIVALLI, vicino a
D’AGUANNO; peraltro, nel corso dello stesso dialogo, LOMBARDO aveva
manifestato la preoccupazione che le rimostranze compiute nei confronti di
SFRAGA potessero provocare una reazione violena del capo famiglia, Vito
Vincenzo RALLO, ritenuto capace di ordinare violente ritorsioni nei loro confronti
(… ora loro partono per là … hai capito … e Vincenzo … o ci manda a chiamare
… o se no gli dice … ammazzateli … tutti e due), ricevendo la rassicurazione da
parte di D’AGUANNO circa il fatto che lo avrebbe tutelato presenziando ad un
eventuale incontro indetto da RALLO;
e) la conversazione ambientale del 23/01/2015, tra Vincenzo D’AGUANNO e
Michele LOMBARDO, nella quale i due dialoganti si erano lamentati che Nicolò
SFRAGA avesse commesso una estorsione ai danni di tali Vanella e Conticelli
(persone vicine a D’AGUANNO), avanzando dubbi sul fatto che egli non avesse
poi ripartito i proventi all’interno della famiglia e ricordando di essersi lamentati
del suo operato con il capo famiglia, Vito Vincenzo RALLO, il quale aveva loro
risposto che la nomina era stata necessitata; nel corso della stessa telefonata,
infine, i due avevano programmato di incontrarsi con Vito GONDOLA, capo del
mandamento di Mazara del Vallo, nel quale ricade la famiglia mafiosa di Marsala:
incontro avvenuto il successivo 26/01/2015, come documentato dal servizio di
osservazione della polizia giudiziaria (v. infra sub h);
f) la conversazione del 23/01/2015, tra LOMBARDO, Andrea ALAGNA e
Vincenzo D’AGUANNO, nella quale i tre avevano discusso delle dinamiche e dei
contrasti interni alla famiglia mafiosa marsalese, criticando, ancora una volta,
l’operato di Nicolò SFRAGA, ritenuto non rispettoso delle regole di ripartizione
delle zone di influenza; nonché dei rapporti di collaborazione tra l’imprenditore
Fabrizio VINCI e Pietro e Domenico CENTONZE, avviati con l’intermediazione di
Simone LICARI; del ruolo di Calogero D’ANTONI (detto
6

u cazzettu) quale

incontrare un soggetto, poi identificato in Nicolò SFRAGA, al fine di dissuaderlo

intermediario con Vito Vincenzo RALLO (chiamato “zio Vincenzo”) al fine di
tutelare quest’ultimo da contatti diretti con altri associati, che avrebbero potuto
esporlo sul piano investigativo; di una rapina da eseguire ad opera di loro
incaricati presso il locale ufficio postale;
g) la conversazione del 24/01/2015, tra LOMBARDO, ALAGNA, D’AGUANNO,
Pietro PRINZIVALLI e Giacomo Maria GANDOLFO, in cui si era discusso, ancora
una volta, dell’operato di SFRAGA il quale, appreso da GENTILE di un incontro di
D’AGUANNO con il cugino, titolare di una rivendita di tabacchi, aveva incaricato

rivenditore, che D’AGUANNO non aveva provveduto a versare nelle casse
dell’associazione;
h) la partecipazione di Michele LOMBARDO, documentata dal servizio di
osservazione e telesorveglianza della polizia giudiziaria, a una riunione di vertice
della consorteria marsalese, tenutasi il 26/01/2015, con il capo mandamento
Vito GONDOLA, gerarchicamente sovraordinato ai vertici marsalesi, nel corso
della quale, secondo quanto riferito a D’AGUANNO da LOMBARDO nel pomeriggio
della stessa giornata, era stato chiesto all’anziano capo di assumere posizione sul
ruolo assunto all’interno del sodalizio da SFRAGA, ricevendo l’appoggio richiesto
per la risoluzione delle controversie interne al sodalizio marsalese;
i) la conversazione del 27/01/2015, nella quale D’AGUANNO, ALAGNA e
LOMBARDO, ritenendo di avere ricevuto l’appoggio di GONDOLA, avevano
discusso di un’azione violenta in danno di SFRAGA e di LICARI, valutando le
dinamiche conflittuali tra le due fazioni all’interno della famiglia mafiosa e la
possibilità di un conflitto armato, atteso che ALAGNA aveva saputo da un
soggetto mazarese, al quale si era rivolto per l’acquisto di un’arma, che anche la
fazione opposta stava cercando di approvvigionarsi di armi;
I) gli incontri, documentati dalle attività di osservazione della polizia
giudiziaria, avvenuti il 9/03/2015 tra D’AGUANNO, LICARI e SFRAGA e il
15/03/2015, presso la discarica di Michele GIACALONE, tra quest’ultimo, il capo
famiglia Vito Vincenzo RALLO e lo stesso Michele LOMBARDO.
Tali elementi, in particolare le conversazioni captate tra D’AGUANNO e lo
stesso LOMBARDO presso il capannone di proprietà del primo, particolarmente
attendibili per la spontaneità e genuinità dei contenuti, sono stati ritenuti
indicativi, con ampia e del tutto logica motivazione, di una condotta di piena e
stabile partecipazione al sodalizio, anche alla luce dell’indirizzo di questa Corte,
qui condiviso, secondo cui essa può essere desunta dall’essere l’indagato a
conoscenza dell’organigramma della cosca, dell’identità dei suoi componenti, in
particolare di quelli con posizione apicale, dei luoghi di riunione e degli argomenti
trattati (Sez. 1, n. 4937 del 19/12/2012, dep. 31/01/2013, Modafferi, Rv.
254915). A ciò si aggiunga l’episodio estremamente significativo dell’incontro con

7

D’ANTONI di investigare sull’effettivo pagamento del “pizzo” da parte di tale

Vito GONDOLA, apparendo del tutto logico che soltanto un soggetto pienamente
intraneo all’associazione mafiosa avrebbe potuto partecipare ad una riunione con
il capo del mandamento di Mazara, su questioni riguardanti i rapporti interni al
sodalizio.
Nel frangente, peraltro, i giudici palermitani hanno ritenuto non significativa,
ancora una volta in maniera del tutto logica, sia la mancanza di elementi indiziari
in relazione al concorso dell’indagato nei reati-fine, pacificamente non necessaria
ai fini della configurazione delle condotte di mera partecipazione; sia l’assenza di

parte del collaboratore Lorenzo CIMAROSA, tenuto conto del ruolo non apicale
rivestito dall’indagato e dell’affiliazione del collaboratore ad altro mandamento.
4. A fronte di una motivazione che ha esplicitato, in maniera assai perspicua
e senza alcuna cesura logica del tessuto argomentativo, le ragioni per le quali
doveva ritenersi acquisito, a carico di Michele LOMBARDO, un grave quadro
indiziario in relazione al reato contestato al capo A) dell’imputazione cautelare, il
ricorso si è limitato ad affermare il carattere congetturale della ricostruzione
offerta dai giudici di merito, ipotizzando possibili spiegazioni alternative al
contenuto delle conversazioni intercettate, peraltro del tutto inverosimili alla luce
del loro univoco tenore, ovvero a confutare la lettura del compendio indiziario in
relazione ad aspetti periferici della complessiva trama ricostruttiva (è il caso
delle sommarie informazioni di Vittorio MORMORIO, acquisite in sede di indagini
difensive, relative a un episodio, quale la commessa alla Pellegrino Costruzioni,
che l’ordinanza impugnata non ha richiamato tra gli elementi in grado di fondare
il giudizio indiziario a carico di Michele LOMBARDO in relazione al delitto di cui al
capo A dell’imputazione cautelare e la cui rilevanza è, dunque, inapprezzabile).
Ne consegue, pertanto, l’infondatezza delle censure svolte nell’articolato motivo
di ricorso.
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere
rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
CO N

g

• d t
toZ2
• o’ne
i

c9
8 e°
cts
o w

PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del
provvedimento al Direttore dell’Istituto penitenziario, ai sensi dell’art. 94,
comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen..
Così deciso in Roma, il 25/01/2018

riferimenti alla posizione occupata da LOMBARDO all’interno del sodalizio da

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA