Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21093 del 21/02/2018


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21093 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MINCHELLA ANTONIO

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

VALOROSO Vincenzo, nato il 22/05/1971;

Avverso la sentenza n. 1474/2014 del Tribunale di Crotone in data 21/07/2017;

Visti gli atti e il ricorso;

Udita la relazione svolta dal Consigliere dott. Antonio Minchella;

Udite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona del dott. Paolo Canevelli, che
ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto della
particolare tenuità del fatto;

Udito il difensore Avv. Marco Rota, in sostituzione dell’Avv. Domenico Lioi, che si è
riportato ai motivi di ricorso;

Data Udienza: 21/02/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 21/07/2017 il Tribunale di Crotone condannava Valoroso
Vincenzo alla pena di C 2.000,00 di ammenda per avere portato fuori dall’abitazione
un coltello a serramanico. Rilevava il Tribunale che in data 06/03/2013 un ordinario
controllo stradale della Stazione Carabinieri di Mesoraca aveva condotto a scoprire
che l’imputato recava con sé, in un marsupio che indossava, un coltello a
serramanico a punta concava, affilato dalla parte laterale e con punta concava

stabilito, il Tribunale notava che l’oggetto in sè, però, non era un’arma da punta e
taglio bensì un arnese utilizzato per l’innesto di piante coltivate nei terreni agricoli di
cui l’imputato era proprietario: pertanto veniva ritenuta sussistente la circostanza
attenuante della lieve entità di cui all’ad 4 della Legge n. 110 del 1975, riferibile agli
oggetti atti ad offendere. Venivano riconosciute le circostanze attenuanti generiche.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso l’interessato a mezzo del difensore Avv.
Domenico Lioi, deducendo, con motivo unico, ex art. 606, comma 1, lett. e),
cod.proc.pen., omessa motivazione: sostiene che la sentenza aveva disatteso la
richiesta di applicare l’art. 131 bis cod.pen. il quale esclude la punibilità, ma non
aveva motivato sul punto, nonostante avesse considerato il fatto di lieve entità ed
avesse riconosciuto le circostanze attenuanti generiche.

3. Le parti in udienza hanno concluso come indicato in verbale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.
Premesso che il ricorrente non contesta la dichiarazione di responsabilità penale,
la doglianza limita la sua censura al rapporto tra le connotazioni del reato ravvisato e
la mancata motivazione in ordine alla specifica richiesta di non punibilità della
condotta per la particolare tenuità del fatto.
Nella sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto potersi applicare alla fattispecie
la circostanza attenuante del fatto di lieve entità prevista dall’art. 4 citato,
riconoscendo a favore dell’imputato anche le circostanze attenuanti generiche.
Tuttavia non sussiste, in effetti, equiparazione tra lieve entità del fatto di cui al
comma terzo dell’art. 4 della Legge n° 110/1975 e la particolare tenuità del fatto di
cui all’art. 131 bis cod.pen.
In realtà, si tratta di fattispecie strutturalmente e teleologicamente non
coincidenti, atteso che, mentre ai fini della concedibilità della prima il giudice è
tenuto ad una valutazione dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell’azione, ai
2

acuminata; egli, al momento, non forniva alcuna giustificazione per quel porto. Tanto

fini del riconoscimento della causa di non punibilità devono essere considerate le
modalità della condotta, il grado di colpevolezza da esse desumibile e l’entità del
danno o del pericolo ed altresì il carattere non abituale della condotta.
In effetti, le ipotesi di lieve entità di alcuni reati si giustificano alla luce della
riconosciuta graduabilità del reato, intesa come proprietà del reato di presentare
diversi gradi di gravità, i quali determinano l’escursione delle pene (che quindi
tendenzialmente non possono essere fisse) ma anche lo stesso persistere o meno di
una penale responsabilità.

potersi parlare di grado del disvalore dell’evento, per indicare la misura variabile del
giudizio di contrarietà all’ordinamento dell’offesa al bene; di grado di disvalore
dell’azione, per indicare la misura variabile del giudizio di contrarietà all’ordinamento
delle modalità della condotta; di intensità della colpevolezza, ad indicare la variabile
misura della colpevolezza per ii fatto.
Pertanto, é sempre possibile rinvenire fattori di dimensionamento della gravità
dell’illecito.
In ordine all’istituto di cui all’art. 131 bis cod.pen., per come osservato dalle
Sezioni Unite di questa Corte, il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una
valutazione complessa, che ha ad oggetto le modalità della condotta e l’esiguità del
danno o del pericolo, valutate ai sensi dell’art. 133, primo comma, cod. pen,
richiedendosi una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie
concreta e non solo di quelle che attengono all’entità dell’aggressione del bene
giuridico protetto (Sez. Un., n. 13681 del 25/2/2016, Tushaj, Rv. 266590).

3. Per come già scritto, è fondata la doglianza relativa alla mancata valutazione
dell’istituto di cui all’art. 131 bis cod.pen.: l’espressa richiesta di questa valutazione
risulta riportata tra le conclusioni della difesa dell’imputato nella sentenza stessa.
Ma nessuna decisione ha fatto seguito a questa richiesta, poiché di essa non vi è
cenno nella sentenza impugnata: di conseguenza, si è di fronte ad una mancanza di
motivazione, che impone l’accoglimento del ricorso sul punto; infatti, la facoltà delle
parti di presentare al giudice richieste implica che esse ben possono formare oggetto
del contraddittorio. Il giudice, al quale viene presentata un’istanza, deve prenderne
in considerazione il contenuto assumerlo a tema dell’indagine, facendolo quindi
oggetto della formulazione del proprio giudizio. L’inosservanza di un siffatto dovere si
profilerebbe sotto le spoglie della violazione delle regole che presiedono alla
motivazione delle decisioni giudiziarie, comportando la lesione dei diritti di
partecipazione al processo. L’obbligo del giudice di motivare su quanto gli è stato
richiesto deriva dal principio generale secondo cui le esigenze di giustizia impongono
il vaglio di tutte le ragioni delle parti, in quanto l’omesso esame delle deduzioni

3

L’ente-reato propone una struttura graduabile in ogni sua componente, tanto da

difensive impedisce all’imputato di intervenire concretamente nel processo
ricostruttivo e valutativo effettuato dal giudice in ordine al fatto-reato.
La sentenza impugnata va quindi annullata, con rinvio per nuovo giudizio al
Tribunale di Crotone in diversa composizione.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Crotone in

Così deciso il 21 febbraio 2018.

diversa composizione.

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