Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21091 del 08/02/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 1 Num. 21091 Anno 2018
Presidente: DI TOMASSI MARIASTEFANIA
Relatore: NOVIK ADET TONI

SENTENZA

sui ricorsi proposti da:
RICCI GENNARO nato il 14/07/1988 a NAPOLI
PIPOLI EMANUELE nato il 19/03/1984 a NAPOLI
RADICE EMANUELE nato il 10/12/1992 a NAPOLI
ERRICO GENNARO nato il 02/12/1993 a NAPOLI
IULIUCCI PAOLO nato il 20/06/1991 a NAPOLI
PAGLIONICO VINCENZO nato il 17/01/1992 a NAPOLI

avverso la sentenza del 10/06/2016 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLI
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ADET TONI NOVIK
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO

Il P.G. conclude chiedendo il rigetto per tutti i ricorsi.
Udito il difensore
1) L’avvocato DE FALCO GENNARO del foro di NAPOLI in difesa della parte civile
MASTELLO LUCIANO si riporta come da conclusioni scritte che deposita
all’odierna udienza unitamente alla nota spese.

Data Udienza: 08/02/2018

2) L’avvocato AMODIO CESARE del foro di NAPOLI in difesa della parte civile
D’AMATO GIUSEPPINA si riporta come da conclusioni scritte che deposita
all’odierna udienza unitamente alla nota spese.

3) L’avvocato FABBOZZO CARLO del foro di NAPOLI in difesa di RADICE
EMANUELE conclude riportandosi ai motivi di ricorso.

4) L’avvocato DE SIMONE CIRO del foro di Napoli come sostituto processuale

oralmente in udienza,in difesa di IULIUCCI PAOLO conclude insistendo sui motivi
di ricorso.

5) L’avvocato DE GREGORIO GIUSEPPE del foro di NAPOLI in difesa di PIPOLI
EMANUELE conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.

6) L’avvocato ARICO’ GIOVANNI del foro di ROMA in difesa di PIPOLI EMANUELE
conclude insistendo nell’accoglimento dei motivi di ricorso.
7) L’avvocato FABBOZZO CARLO del foro di NAPOLI in difesa di RADICE
EMANUELE conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso.

8) L’avvocato SIRIGNANO ANGELO del foro di NOLA in difesa di ERRICO
GENNARO conclude riportandosi ai motivi di ricorso.

2

dell’avvocato CERABONA MICHELE del foro di NAPOLI nomina dichiarata

RILEVATO IN FATTO

1. Il 28 novembre 2014, la Corte di assise di Napoli dichiarava Ricci
Gennaro, Pipoli Emanuele, Radice Emanuele, Errico Gennaro, Iuliucci Paolo e
Paglionico Vincenzo, in concorso con il minorenne Cammarota Matteo,
separatamente giudicato, colpevoli dell’omicidio di Masiello Vincenzo (capo A) e
del connesso reato in materia di armi (primo capo B), aggravati ai sensi degli
artt. 112 n. 1 e 4 cod. pen. e 7 legge 203/91, e, concesse – a Ricci, Errico,

sulle aggravanti contestate diverse dall’art. 7); – a Pipoli, Radice, Erricco, Iuliucci
e Paglionico l’attenuante di cui all’art. 116 cod. pen., unificati i reati sotto il
vincolo della continuazione, condannava Ricci alla pena di anni 27 di reclusione;
Pipoli e Radice alla pena di anni 20 di reclusione ciascuno; Enrico, Iuliucci e
Paglionico alla pena di anni 15 di reclusione ciascuno, oltre pene accessorie.
Condannava i predetti al risarcimento dei danni in favore delle parti civili
costituite, alle quali assegnava una provvisionale.
Ricci veniva altresì condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro
1000 di multa per il delitto di ricettazione (secondo capo B).
I fatti contestati erano stati commessi in Napoli il 21 settembre 2012.

2. Con sentenza emessa il 10 giugno 2016, la Corte di assise di appello di
Napoli confermava quella di primo grado impugnata dagli imputati.
2.1. La detta Corte, in rito, affermando trattarsi di accertamenti non
necessari rigettava la richiesta delle difese di Ricci e di Pipoli di rinnovazione della
istruttoria dibattimentale per l’effettuazione di una perizia balistica e acquisizione
di tabulati telefonici. Nello specifico, quanto alla perizia balistica, rilevava che era
da escludere una duplice fonte di fuoco, in quanto i colpi erano stati esplosi da
una stessa arma e nessuno aveva ipotizzato la presenza di altro sparatore oltre al
Ricci; era da escludere anche l’ipotesi di un colpo di rimbalzo; quanto
all’acquisizione dei tabulati, rilevava che l’accertamento degli spostamenti di Ricci
non era necessario ai fini del giudizio di responsabilità.
2.2. Nel merito, la Corte aderiva all’impostazione del primo giudice:
I- Masiello era stato attinto da cinque colpi di arma da fuoco esplosi da
Ricci; alle ragioni del gesto vi erano sia motivi di un personale rancore dovuti ad
una pregressa aggressione della madre di Ricci, Patrizia Roselli, ad opera di
Masiello in un momento in cui il marito e i figli della donna erano in carcere: in
quel contesto la donna aveva minacciato il ragazzo che quando i congiunti
sarebbero usciti dal carcere lo avrebbero ucciso, ragione per cui, falliti o
comunque non ancora andati a buon fine, i tentativi dei familiari di comporre la
3

Iuliucci e Paglionico le attenuanti generiche (dichiarate in motivazione prevalenti

vicenda, Masiello, quando Gennaro Ricci veniva a Napoli dal soggiorno obbligato
in Formia, rimaneva chiuso in casa; sia concomitante ragione di motivi di
predominio tra clan rivali della zona: Masiello non tollerava, e si opponeva,
all’atteggiamento arrogante del Ricci ed alle sue spavalderie sui Quartieri
spagnoli; in precedenza, Masiello era stato fatto oggetto di atti intimidatori —
persone vicine a Ricci gli avevano esploso contro colpi di pistola e lo stesso Ricci
in altra occasione lo aveva chiamato infame: in entrambi i casi Masiello aveva
reagito;
alla sparatoria che aveva portato all’uccisione di Masiello avevano

partecipato un gruppo di giovani che si trovava a bordo di tre scooter. Masiello
Gaetano, zio di Vincenzo, avendo assistito all’omicidio, aveva visto, e
successivamente riconosciuto tramite le immagini dei sistemi di video
sorveglianza cittadina, i componenti del gruppo: sullo scooter targato DM 45909
si trovavano Iuliucci, che ne era l’autista, e Ricci come passeggero; su quello
targato DT 18042 alle spalle del guidatore, non riconoscibile, si trovavano Errico
e Cammarota; sullo scooter targato DY 57603 c’era Radice. Dopo l’omicidio,
Cammarota era sceso dallo scooter che lo trasportava per salire su quello
guidato da Radice. Altro componente del gruppo era stato individuato da Masiello
in Pipoli: costui, verosimilmente, dopo l’omicidio era sceso dal mezzo e si era
rifugiato nella sua abitazione distante pochi metri;
III-

era da disattendere la tesi difensiva di Ricci che aveva affermato che

alla vista di Masiello aveva agito di impulso, senza nessun concerto con gli altri
correi, soltanto per vendicare l’offesa recata alla madre, e che non aveva
intenzione di ucciderlo. Evidenziavano il contrario: il numero dei colpi esplosi; le
intercettazioni telefoniche che esprimevano la preoccupazione dei familiari per le
possibili ritorsioni; la fuga dei coimputati; i ripetuti passaggi di Ricci,
accompagnato anche da Radice, Cammarota ed Errico, in casa dei Masiello alla
ricerca del cugino della vittima, anche lui di nome Vincenzo; le rassicurazioni di
Ricci a Gaetano Masiello circa una prossima riappacificazione (motivo questo per
cui lo zio aveva a sua volta rassicurato il nipote inducendolo a scendere da
casa);
IV- la partecipazione dei correi era ricollegata alle modalità con cui si erano
avvicinati con gli scooter alla vittima, tipiche di un raid punitivo: i tre ciclomotori
avevano viaggiato insieme in fila indiana nel medesimo senso di marcia, a
elevata velocità, ed erano passati al semaforo nonostante la luce rossa. Secondo
la dichiarazione di Gaetano Masiello: era arrivato per primo lo scooter con Radice
e Pipoli che si era posto davanti, scappando al momento degli spari; era arrivato
il secondo scooter con Iuliucci e Ricci, che si era fermato: Ricci aveva esploso i
colpi mortali da una distanza di un metro e mezzo; il terzo scooter, dopo gli

4

II-

spari, aveva superato quello di Iuliucci. Gaetano Masiello aveva urlato contro i
giovani e aveva visto che Ricci aveva fatto un segno come per fermare Iuliucci,
quindi Ricci aveva esploso dei colpi di arma da fuoco anche contro di lui; tutti
infine erano scappati. Stante l’abbigliamento estivo di Ricci, gli altri imputati non
potevano non accorgersi che egli portava una pistola;
V-

ulteriori elementi di responsabilità provenivano dalle dichiarazioni

attendibili dei collaboratori Buccino e Lauria. Durante una comune detenzione, il
primo aveva raccolto le ammissioni di Ricci sulle sue responsabilità dell’omicidio,

mafiosa. Lauria aveva appreso dall’amico Gennaro Errico i nominativi dei
responsabili e che era stata usata una pistola calibro 9 x 21;
VI- erano da disattendere, infine, gli argomenti difensivi dei coimputati del
Ricci circa l’assenza di consapevolezza dell’intento aggressivo di costui e la
giustificazione del giro con gli scooter per i Quartieri spagnoli come momento di
una normale passeggiata;
VII-

la concessione ai correi di Ricci dell’attenuante del concorso anomalo

scaturiva dalla considerazione che alla consapevolezza di partecipare ad un raid
punitivo contro Masiello con l’utilizzo di un’arma non si accompagnava la
previsione dell’uccisione della vittima;
VIII- quanto alla ricettazione, la responsabilità di Ricci si ricollegava al
rinvenimento nel corso di perquisizione nella sua abitazione di un orologio
provento di rapina e di altro orologio, portato al polso, contraffatto. In particolare,
il giudice di appello escludeva che la ricezione dei beni, di cui l’imputato aveva
riconosciuto la proprietà, fosse avvenuta in buona fede, atteso che, ai fini della
configurabilità del reato contestato, la prova dell’elemento soggettivo, come dalla
giurisprudenza richiamata, poteva essere raggiunta anche sulla base dell’omessa
o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta.

3. Avverso la sentenza hanno presentato ricorso per cassazione gli
imputati condannati, a mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, e ne chiedono
l’annullamento per i motivi che vengono qui sinteticamente enunciati.
3.1. Gennaro Ricci deduce quattro motivi di impugnazione. Con il primo di
essi censura la sentenza, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), d), e), per
violazione e falsa applicazione dell’art. 603 cod. proc. pen. – motivazione
manifestamente illogica e contraddittoria. La difesa aveva richiesto la
rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale al fine di procedere ad una perizia
balistica e ad un accertamento sui tabulati telefonici. Lo stesso consulente
tecnico del PM aveva ipotizzato una duplice fonte di fuoco evocando l’utilità di
una perizia balistica per meglio chiarire la dinamica del fatto. Solo nel
5

deciso da tempo, e sulla strategia processuale per far cadere l’aggravante

dibattimento il consulente aveva assertivamente modificato questa
valutazione. Sarebbe stato quindi necessario acquisire una valutazione di un
tecnico non potendosi escludere l’utilizzo di due armi identiche e la presenza
di altro soggetto sparatore. La perizia era altresì necessaria al fine di
verificare la compatibilità della traiettoria del proiettile con un colpo di
rimbalzo. L’accertamento sui tabulati avrebbe provato l’estemporaneità del
gesto e la casualità dell’incontro con la vittima. In questo senso, si ripropone
la tesi che lo sparo sia stato conseguenza di un movimento di Masiello che

era negato il giudizio abbreviato condizionato alla integrazione probatoria
necessaria per verificare la concreta realizzazione del fatto storico. Si
sottolinea che l’integrazione probatoria era stata ritenuta inutile in base alla
contestazione originaria dell’aggravante della premeditazione, di poi esclusa.
La Corte d’assise di primo grado, così come quella di appello, avrebbe dovuto
quindi, anche d’ufficio, riconoscere immotivato il diniego di ammissione al rito
e concedere la relativa diminuente.
3.2. Violazione e falsa applicazione degli artt. 648 cod. pen., 192 cod.
proc. pen. – motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. Fin dal
rinvenimento dell’orologio provento di rapina, Ricci aveva dichiarato che era
stato il regalo di una ragazza con cui aveva una relazione, e ne aveva indicato
il nome. La sua dichiarazione era stata ritenuta inattendibile senza nessun
accertamento su quanto dichiarato. Mancava il dolo del reato, anche nella
forma eventuale, che richiedeva comunque la concreta rappresentazione che
la cosa potesse provenire da reato. Si afferma che le modalità di acquisizione
del bene e le condizioni personali del dante causa, in uno con l’indicazione
della provenienza dell’oggetto, evidenziavano l’insussistenza del dolo.
3.3. Violazione e falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 203/1991 motivazione manifestamente illogica e contraddittoria. Il reato aveva una
matrice personale. Era assertiva la motivazione della sentenza che aveva
riconosciuto l’aggravante in questione in relazione alla finalità di comandare
sui Quartieri. Non si era considerato che Ricci si trovava a Formia; che
l’uccisione della vittima non avrebbe alterato gli equilibri criminali della zona;
che Masiello non faceva parte di un contesto criminale. Il collaborante Lauria
aveva indicato il timore di Ricci di essere colpito da Masiello. Nelle
intercettazioni telefoniche era stata captata la volontà di Ricci di andare via
da Napoli e questo contraddiceva la tesi accusatoria. Anche le modalità
dell’azione e l’immediata confessione erano in contrasto con il modo di agire
mafioso e rendevano non conducente il richiamo al contesto omertoso della
zona per conservare l’impunità. Si ripropongono le deduzioni già svolte
6

avrebbe indotto Ricci ad ipotizzare il possesso di un’arma. Ingiustamente si

quanto alla casualità dell’azione ed all’assenza di concertazione tra i correi; si
evidenzia un quadro fattuale incompatibile con il riconoscimento
dell’aggravante e l’estemporaneità dell’azione; anche la concessione
dell’attenuante del concorso anomalo per i correi dimostrava l’assenza del
connotato della mafiosità.
3.4. Violazione e falsa applicazione degli artt. 62 bis, 81, 132, 133 cod.
pen. – motivazione mancante, manifestamente illogica e contraddittoria. Si
censura l’aumento per la continuazione, che si ritiene eccessivo, e l’assenza di

state concesse nella loro massima estensione.

4. Pipoli Emanuele ricorre per mezzo degli avvocati Giuseppe De Gregorio
e Giovanni Aricò ..
4.1. L’avvocato De Gregorio, con un primo articolato motivo, deduce vizio
di motivazione sulla responsabilità dell’imputato. Premessa una censura alle
modalità di redazione della sentenza impugnata che, limitandosi a richiamare
le argomentazioni del primo giudice aveva, come questo, omesso di
rispondere alle argomentazioni difensive, la difesa del ricorrente, richiamata
la ricostruzione dei fatti operata nell’atto di impugnazione, al fine di
dimostrare l’estraneità ai reati per cui è stato condannato evidenzia la
mancanza di prova della consapevolezza di Pipoli del possesso di un’arma da
parte di Ricci, dei suoi intendimenti e della presenza di Masiello sul luogo
dell’agguato. Anche alla luce dei convincimenti che avevano condotto alla
concessione della specifica diminuente dell’art. 116 cod. pen., la lettura dei
dati desunti dall’istruttoria dibattimentale di primo grado, di cui riporta una
estesa sintesi, fornivano la prova negativa di detta consapevolezza.
Evidenziata: – l’assenza di Pipoli nelle fasi antecedenti e successive l’evento; l’esistenza di un unico sparatore che aveva esploso i colpi in movimento; l’assenza di Pipoli nei filmati della video sorveglianza, da mettere in relazione
con il dato emergente dal referto medico che attestava l’arrivo in ospedale
della vittima alle 17:45; – la non veridicità dell’allontanamento di Pipoli per un
mese dopo l’omicidio, essendo stato accertato che sei giorni dopo si era
recato dai carabinieri di Napoli per denunciare lo smarrimento di documenti:
Illogicamente la sentenza aveva ritenuto il fatto irrilevante; – la manovra di
affiancamento compiuta dagli scooter prima del loro allontanamento era
indicativa dell’assenza di un accordo, dimostrato anche, ove si dovesse
ritenere la presenza a bordo di uno dei mezzi anche di Pipoli, dal suo
subitaneo allontanamento; – l’inattendibilità di Masiello Gaetano sul
riconoscimento di Pipoli era evidenziata dal contrasto con quanto dichiarato
7

motivazione sulle ragioni per cui le invocate attenuanti generiche non erano

dal nipote Vincenzo (omonimo della vittima); – l’utilizzo in sentenza delle
dichiarazioni rese dagli imputati che si erano avvalsi della facoltà di non
rispondere, per la cui acquisizione non vi era stato il consenso delle difese; la dinamica degli accadimenti al fine di evidenziare che Pipoli non aveva
consapevolezza dell’azione che Ricci avrebbe posto in essere, la difesa
conclude per la illogicità dell’affermazione di responsabilità sotto due profili:
quanto al primo, la conoscenza che Pipoli sapesse che la vittima era per
strada, era stata affermata in sentenza con un ragionamento meramente

l’analisi della condotta tenuta dal ricorrente successivamente al fatto doveva
essere valutata in termini di dissociazione.
4.2. Il secondo motivo contesta la violazione di legge e il vizio di
motivazione in ordine alla configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 7 legge
203/91: l’omicidio aveva natura personale ed era avvenuto nel contesto di un
incontro fortuito. Si riprendono anche le dichiarazioni dei collaboratori al fine
di escluderne la rilevanza.
4.3. L’avvocato Aricò con un primo motivo eccepisce la violazione di legge
per falsa applicazione degli artt. 192, terzo comma, 513, 533 cod. proc. pen.;
mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione di Pipoli
all’omicidio. Secondo la sentenza impugnata, le prove a carico dell’imputato
erano costituite dal riconoscimento di Masiello, dall’utilizzo delle dichiarazioni
rese dai coimputati, dalle dichiarazioni dei collaboratori. Solo quelle di Ricci,
rese nel dibattimento, erano utilizzabili perché, rispetto a quelle rese nella
fase dibattimentale dagli altri coimputati, non vi era stato il consenso
all’acquisizione da parte del ricorrente. Nella parte in cui richiamava le
chiamate in correità dei coimputati diversi dal Ricci la sentenza incorreva in
palese violazione di legge. La difesa del ricorrente evidenzia ancora due
ulteriori violazioni di legge: la prima in relazione alla valutazione del narrato
di Ricci, positivamente valutato, quando aveva collocato Pipoli sul luogo
dell’omicidio, ma disatteso, quando aveva reso dichiarazioni liberatorie per i
coimputati, senza che la Corte di secondo grado avesse esplicitato le ragioni
di questo frazionamento; in secondo luogo, l’omessa valutazione che il
collaborante Lauria aveva affermato che anche gli occupanti di un secondo
ciclomotore erano armati, elemento questo, non confermato, che rendeva
necessaria la verifica della attendibilità della fonte originaria, Errico.
Inefficiente, per mancanza di autonomia, era anche la dichiarazione di
Buccino, avendo il collaborante appreso il suo narrato dall’imputato Ricci.
In conclusione, l’unica fonte di prova era costituita dalle dichiarazioni del
teste oculare per le quali era mancata una valutazione logica e coerente
8

ipotetico e contrastante con quanto dichiarato dai parenti; quanto al secondo,

rispetto alle deduzioni difensive, tale non essendo il richiamo per relazione a
quella di primo grado operato nella sentenza impugnata. In particolare, vi era
stata una mancanza specifica di motivazione sulla deduzione difensiva
incentrata sull’orario in cui era avvenuto il fatto, indicato a poco prima delle
17:00 nella sentenza di primo grado, omissione ritenuta significativa in
collegamento con il dato ricavato dalle telecamere, alle 17:02, dell’assenza di
Pipoli in sella allo scooter che si allontanava dai luoghi del delitto sui mezzi
utilizzati per l’agguato; la discrasia era stata superata concettualmente con

vicina abitazione.
4.4. Con un secondo motivo, deduce violazione degli artt. 116, 575, 43
cod. pen.; manifesta contraddittorietà ed illogicità della motivazione. Il
motivo attacca la consapevolezza di Pipoli delle intenzioni lesive e ritorsive di
Ricci. Il giudice di primo grado, con statuizione non impugnata, aveva
applicato l’attenuante prevista dall’art. 116 cod. pen.. Dovendo la prova del
dolo essere fondata su dati di fatto che dimostravano l’adesione volontaria
all’altrui agire, la sentenza esprimeva una motivazione congetturale ed
illogica, in quanto l’esistenza di un movente esclusivo per Ricci non aveva una
capacità individualizzante rispetto a Pipoli; lo stesso Ricci aveva affermato
che il giro dei Quartieri con la moto non aveva la funzione di trovare Masiello;
anche Gaetano Masiello aveva confermato che anche in precedenza nel corso
del medesimo pomeriggio i giovani erano passati con le moto senza creare
nessun allarme. Era illogico quindi il convincimento espresso dai giudici di
merito che da tale passaggio avevano inferito un carattere minaccioso. La
sentenza era anche contraddittoria perchè aveva valutato la condotta tenuta
dagli occupanti della terza moto come posta in essere in funzione di
protezione di Ricci, non considerando che la prima moto, sulla quale secondo
la tesi accusatoria si trovava Pipoli, aveva continuato la sua corsa senza
fermarsi.
4.5. Con il terzo motivo si censura la sussistenza dell’aggravante di cui
all’art. 7 L. 203/91 anche sotto il profilo dell’agevolazione di una associazione
mafiosa, contestando che in ogni caso la forza di intimidazione, scaturente
dall’aver agito a volto scoperto e giungendo sulle moto, fosse tale da produrre
o comunque si fosse giovata di una condizione di assoggettamento e di
omertà: lo stesso Gaetano Masiello aveva dichiarato che quella modalità di
muoversi era abituale per il Quartiere. In relazione alla finalità di
riaffermazione del prestigio del clan, si osserva che nessun elemento era
stato acquisito per ritenere che anche Pipoli l’avesse condivisa.

9

l’affermazione che lo stesso Pipoli ne sarebbe sceso per recarsi alla propria

4.6. Con l’ultimo motivo si contesta il mancato riconoscimento delle
attenuanti generiche.

5. L’avvocato Angelo Sirignano per conto di Errico Gennaro deduce tre
motivi.
5.1. Con il primo di essi, è dedotta mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione sulla consapevolezza dell’intento
criminoso e del possesso dell’arma da parte di Ricci; omessa motivazione su

proposito omicidiario. La sentenza impugnata aveva ritenuto provato che il
ricorrente fosse stato consapevole del proposito criminoso di Ricci sulla base
di elementi indiziari neutri (ripetuti passaggi sul luogo del delitto, possesso
dell’arma da parte di Ricci), ma non si era fatta carico di valutare le
emergenze contrarie alla detta consapevolezza dell’omicidio desunte dalle
dichiarazioni di Masiello Gaetano – estesamente riportate -, che aveva
affermato che il nipote si era determinato a uscire di casa per mangiare un
panino dopo il primo passaggio in moto che Ricci aveva fatto per cercare
l’omonimo cugino Vincenzo, e non dopo un secondo passaggio come,
travisando la prova, riportato nella sentenza impugnata per valorizzare la
conoscenza dell’intento punitivo del Ricci. Illogicamente la sentenza
impugnata aveva desunto la consapevolezza del ricorrente del possesso
dell’arma da parte di Ricci con argomentazioni di pura verosimiglianza; uguale
vizio affettava le valutazioni sull’essere l’arma pronta all’uso contro la vittima,
incontrata casualmente, e sui movimenti posti in essere con le moto dopo il
fatto, come desunti dalle dichiarazioni di Masiello Gaetano. Non era stata
considerata la deduzione difensiva sull’inesistenza di un apporto causale
all’evento da parte di Errico che, al contrario, aveva tenuto un atteggiamento
di dissociazione. Peraltro, la motivazione appariva esigua e contraddittoria
nell’omessa valutazione che il coimputato minorenne Cammarota, che si
trovava sullo stesso scooter del ricorrente, quindi in analoga posizione
processuale, era stato assolto dal Tribunale dei minorenni di Napoli con
sentenza emessa il 16 aprile 2014. La Corte territoriale si era quindi sottratta
al proprio obbligo motivazionale violando le norme di legge che regolano la
valutazione della prova.
5.2. Il secondo motivo contesta la mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione sulla valutazione dell’attendibilità delle
dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Le dichiarazioni di Buccino non
erano riscontrate ed erano smentite relativamente al possesso di armi da
parte degli altri concorrenti. La medesima erronea valutazione si ravvisava
10

censure difensive; travisamento della prova sulla adesione e partecipazione al

nelle, dichiarazioni dell’altro collaboratore Lauria. La Corte territoriale aveva
omesso di valutare le eccezioni sollevate dalla difesa, che aveva contestato la
credibilità del narrato di Lauria.
5.3. Il terzo motivo concerne il vizio della motivazione sulla sussistenza
dell’aggravante mafiosa, negli stessi termini esposti ai punti precedenti dagli
altri ricorrenti, ai quali si fa rinvio.

6. Iuliucci Paolo, assistito dall’avvocato Michele Cerabona, deduce:

configurare il concorso nel reato contestato e mancanza, contraddittorietà e
manifesta illogicità della motivazione sulla adesione e consapevolezza del
ricorrente di partecipare all’omicidio di Masiello. La sentenza impugnata,
limitandosi a recepire quanto espresso dal primo giudice, non aveva dato
risposta alle censure difensive che avevano indicato fatti e circostanze
negative per escludere che Iuliucci avesse condiviso l’intento lesivo di Ricci.
In particolare, non sarebbero stati valutati i rapporti tra le parti: – non
erano state indicate le ragioni per cui Iuliucci, intimo amico di Masiello e della
famiglia, si sarebbe prestato a partecipare all’aggressione di costui; – subito
dopo il fatto, il ricorrente aveva telefonato alla famiglia Masiello per esternare
la sua estraneità all’accaduto; – non erano state valutate le dichiarazioni dello
stesso imputato e dei congiunti di Masiello; – egli non era presente quando
Ricci aveva effettuato gli altri passaggi nei luoghi frequentati da Masiello e,
peraltro, si trattava di passaggi consuetudinari: la circostanza era rilevante
perché secondo i giudici di merito i ripetuti passaggi dimostravano la ricerca
di una occasione per uccidere Masiello; – non era stato considerato che
Iuliucci aveva incontrato Ricci solo perché interessato alla vendita di un
orologio: la sua presenza non era stata programmata; – il ricorrente in
dibattimento aveva indicato nella paura le ragioni dell’allontanamento insieme
a Ricci dopo i fatti: anche Ricci aveva confermato che dopo l’episodio Iuliucci
voleva andarsene ed era stato lui a chiedergli di accompagnarlo a casa; – era
arbitrario il convincimento che i correi fossero a conoscenza che Ricci aveva
un’arma; – l’occasionalità dell’evento era dimostrata dal fatto che Masiello era
stato ucciso sotto casa dello zio e non sotto casa propria; – la sentenza
impugnata non aveva proceduto ad una valutazione unitaria della prova ed
aveva omesso di valutare fatti decisivi e dare risposta alle doglianze
difensive.
6.2. Violazione di legge e vizio di motivazione sulla sussistenza
dell’aggravante contestata sotto forma del metodo mafioso. Nessuno degli
imputati era stato condannato per associazione mafiosa e non risultava
11

6.1. Violazione di legge sulla sussistenza degli elementi necessari per

l’esistenza di un clan mafioso. Nel caso in esame, la causale era stata di
natura personale e non erano rinvenibili, in base ai criteri enucleati dalla
giurisprudenza di legittimità, gli estremi di detta aggravante.

7. Radice Emanuele, per mezzo del difensore avvocato Carlo Fabbozzo,
eccepisce:
7.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 116 e
575 cod. pen. La sentenza impugnata illogicamente aveva affermato la

efficacia dimostrativa, di un apprezzabile contributo apportato alla condotta di
Ricci. La partecipazione del ricorrente ad un gruppo criminale si basava su un
giudizio di verosimiglianza di natura congetturale. La circostanza che per tutta
la giornata il ricorrente fosse stato insieme al Ricci era stata considerata come
sintomo di una volontà di supportare l’amico nella sua azione, nonostante
l’evidente inerzia rispetto al proposito criminoso. Seppure era verosimile che
Radice fosse un sodale di Ricci, era manifestamente illogico ritenere che
l’averlo accompagnato durante la giornata fosse sintomo della volontà di
prestare supporto nel regolamento di conti con la famiglia Masiello. Non si era
considerato che, nel contesto dei luoghi, il passare più volte nella zona dei
Quartieri da parte di soggetti che abitavano nella zona era comportamento
abituale. Lo stesso Ricci aveva dichiarato di non aver voluto uccidere Masiello
e di aver agito di impulso. Illogicamente era stato valorizzato il
comportamento di guida sugli scooter tenuto dopo l’evento, che era stato
invece necessitato dallo stato dei luoghi e dalla paura di aver assistito a
qualcosa a cui non si era preparati. La sentenza impugnata era carente sul
piano argomentativo non avendo esplicitato le ragioni che sorreggevano le
conclusioni alle quali era giunta.
7.2. Erroneamente era stata riconosciuta l’aggravante dell’art. 7 L.
203/1991, atteso che la spinta alla commissione del reato era dovuta ad un
fatto personale.
7.3. Infine, si contesta che nel giudizio che aveva portato ad escludere la
concessione delle attenuanti generiche fosse stato omesso di considerare che
il ricorrente aveva tenuto un comportamento processuale corretto chiedendo
di essere sentito dal pubblico ministero; inoltre, la pena irrogata era
eccessiva rispetto a quella inflitta agli altri concorrenti.

8.

Paglionico Vincenzo, per il ministero dell’avvocato Raffaele Leone,

articola tre motivi, deducendo:

12

responsabilità dell’imputato su una deduzione, ancorata a elementi privi di

8.1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale: dopo una
non perspicua premessa e il richiamo ai motivi di appello di cui si assume
l’omessa valutazione, si censura che la colpevolezza del ricorrente sia stata
affermata sulla base di chiamate in correità non riscontrate oggettivamente.
Paglionico era estraneo al contesto socio ambientale in cui si era svolta la
vicenda e non vi erano elementi che consentissero di ipotizzare che egli
sapesse dell’intento di Ricci di commettere un reato, in una zona a lui
estranea, con metodologia mafiosa e avvalendosi della forza di intimidazione

8.2. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di
inutilizzabilità: la presenza di Paglionico al momento del delitto era stata
smentita da Gaetano Masiello che aveva identificato i sei giovani sulla moto.
Le contrarie dichiarazioni erano inutilizzabili. La sentenza impugnata non
aveva esaminato quanto evidenziato e richiesto nei motivi di appello,
essendosi la Corte limitata ad affermare che non vi era nessun dubbio in
merito alla presenza di Paglionico.
8.3. Mancanza, contraddittorietà, o manifesta illogicità della motivazione:
il ricorrente aveva il diritto di sapere le ragioni per cui doveva essere
consapevole delle intenzioni di Ricci di uccidere Masiello, del possesso di
un’arma, dell’esistenza di una causale mafiosa. Non avendo la Corte spiegato
le ragioni per cui, oltre ogni ragionevole dubbio, Paglionico avesse coscienza e
consapevolezza dell’evento per cui era stato condannato, si imponeva un
nuovo giudizio.
Nel merito, le conclusioni rassegnate nel giudizio di appello consentivano
di rinnovare la richiesta di esclusione delle aggravanti e la contestazione
dell’immotivata esclusione della prevalenza delle attenuanti generiche.
Riproponeva la richiesta di assoluzione ai sensi dell’art. 530, comma 2,
cod. proc. pen.: la sentenza non aveva spiegato le ragioni per cui il
ricorrente, estraneo al contesto in cui operavano gli altri imputati, avrebbe
dovuto condividere il progetto delittuoso, anche a livello di sostegno,
compartecipazione o di mera presenza; nel corso del dibattimento gli organi
di polizia avevano confermato di ignorarne la presenza, né egli era mai stato
fatto oggetto di atti di indagine da parte delle forze dell’ordine.

9. Alla pubblica udienza del 5 ottobre 2017, questa Corte, dopo la
relazione, ha constatato che i capi di imputazione riportati nelle epigrafi delle
sentenze di merito erano incongrui rispetto al contenuto delle decisioni; ha
quindi disposto procedersi all’acquisizione del decreto di rinvio a giudizio ed
ha rinviato il processo all’udienza dell’8 febbraio 2018.
13

del clan di appartenenza.

Pervenuti gli atti

richiesti, in questa udienza, la Corte, rilevato che

l’errore aveva riguardato soltanto l’intestazione delle sentenze, ha dato corso
alla discussione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La motivazione della sentenza impugnata, coerente, priva di mende
logiche e giuridiche e ancorata alle risultanze processuali, non si presta a

I diversi atti di impugnazione criticano concordemente il discorso
giustificativo della decisione in relazione alle doglianze espresse con gli atti di
appello, sovente richiamati, e la corretta applicazione dei criteri legali di
valutazione delle prove. Pertanto, per ragioni di necessaria sintesi, per i motivi di
ricorso che presentano nuclei comuni e che possono da subito individuarsi in: A)
per gli imputati diversi da Ricci, la sufficienza della prova per affermare la
sussistenza dei presupposti che radicano il concorso nel reato, nei termini, in
concreto ritenuti, di concorso anomalo; B) la configurabilità dell’aggravante
dell’art. 7 L. n. 203/91, nella motivazione si farà ricorso alla tecnica del rinvio.
Va ancora premesso che nel caso in esame si è in presenza di una cd.
doppia conforme che si verifica allorché i giudici di secondo grado abbiano
esaminato le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli usati
dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai
passaggi logico-giuridici della decisione e, a maggior ragione, quando i motivi di
appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare
circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado.
Pertanto, nella disamina dei motivi di ricorso si procederà ad una lettura
integrata delle sentenze di primo e di secondo grado, da considerare un prodotto
unico, in quanto entrambe le Corti di merito hanno utilizzato criteri omogenei di
valutazione e seguito un apparato logico argomentativo uniforme.

2. Il ricorso di Ricci Gennaro.
2.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Si rileva in
diritto che la rinnovazione del dibattimento in appello, contro la presunzione di
completezza della indagine istruttoria, costituisce un istituto eccezionale. Alla
stregua del disposto dell’art. 603 cod. proc. pen., l’assunzione di nuove prove in
appello è subordinata alla valutazione del giudicante di non essere in grado di
decidere allo stato degli atti (“assolutamente necessaria”), salvo che non si tratti
di prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, nel quale caso
(comma 2) il giudice di appello dispone la rinnovazione dell’istruzione
14

censure.

dibattimentale nei limiti previsti dall’art. 495, comma 1, cod. proc. pen. Il
sindacato che questa Corte può esercitare in relazione alla correttezza della
motivazione di un provvedimento pronunciato su una richiesta di rinnovazione
del dibattimento non può, in ogni caso, essere esercitato sulla concreta rilevanza
dell’atto da acquisire, ma deve esaurirsi nell’ambito del contenuto esplicativo del
provvedimento adottato (tra le altre, Sez. U, n. 2110 del 23/11/1995, dep.
1996, Fachini, Rv. 203764; Sez. 4, n. 37624 del 19/09/2007, Giovannetti, Rv.
237689), incensurabile se congruamente e logicamente motivato (tra le altre,

premesse, si osserva che la Corte di assise di appello ha giustificato il diniego
della richiesta istruttoria avanzata dalla difesa, elencando gli elementi che
supportavano il convincimento dell’unicità della fonte di fuoco e della direzione
dei colpi: questi erano stati esplosi da una stessa arma; nessuno degli altri
imputati aveva accennato alla presenza di un altro sparatore oltre Ricci. Il
consulente medico legale in dibattimento aveva spiegato che inizialmente in base
alla collocazione delle ferite aveva ipotizzato due distinti fasi nell’azione di sparo
e una duplicità di sparatori, ma successivamente aveva maturato il
convincimento che le ferite erano conseguenti alla manovra di fuga tentata da
Masiello che, dopo essere stato colpito anteriormente, si era girato offrendo il
lato destro del corpo al colpo, rivelatosi mortale, che lo aveva attinto a livello
della regione emitoracica postero – laterale di destra. Le conclusioni del
consulente erano riscontrate dalla forma del foro di ingresso della ferita, circolare
e privo di deformazioni, che escludeva anche la possibilità che il proiettile
potesse aver colpito Masiello di rimbalzo, e dalle attendibili dichiarazioni dello zio
della vittima.
Quanto alla richiesta di acquisizione dei tabulati telefonici, la Corte di merito
ne ha escluso la necessità ai fini della ricostruzione delle responsabilità,
osservando che l’oggetto dell’accertamento, cioè la possibilità di Ricci di
incontrarsi con i suoi amici, si ricavava dagli elementi acquisiti al processo e non
risultava necessaria alcuna indagine volta ad accertare nel dettaglio i suoi
spostamenti.
La motivazione così articolata, logicamente coordinata con i dati fattuali,
che, ampiamente esposti dal primo Giudice, la Corte ha richiamato e confermato,
resiste alle deduzioni e osservazioni del ricorrente, che, senza correlarsi con i
passaggi argomentativi della decisione e senza dimostrare l’esistenza di lacune o
manifeste illogicità concernenti punti di decisiva rilevanza, si limita a contestare
le ragioni del diniego della richiesta di integrazione del materiale istruttorio,
evocando la necessità di risolvere dubbi in realtà inesistenti. I giudici di merito
hanno esaustivamente spiegato le ragioni per cui il passaggio di Ricci non poteva
15

Sez. 4, n. 4981 del 95/12/2003, dep. 2004, Ligresti, Rv. 229666). Poste tali

essere ritenuto casuale (pag. 131) e, a sua volta, quello d’appello (pag. 38),
scrutinando il motivo con cui era stata richiesta la derubricazione del reato in
omicidio preterintenzionale, ha dato una ricostruzione dell’azione coerente con
l’imputazione di omicidio volontario, disattendendo la tesi di una reazione di
Ricci, “impressionato” dal gesto di Masiello di prendere un qualcosa che poteva
essere un’arma. Ineccepibilmente, la sentenza di appello ricorda che Masiello in
precedenza non aveva mai usato o dimostrato di possedere un’arma e si era
difeso da una precedente aggressione con un fiasco riempito d’acqua.

la decisione di rigetto da parte del Gup e del giudice di primo grado della
richiesta di giudizio abbreviato condizionato. Ancorchè non vi sia stata una
espressa disamina del motivo di appello, la censura deve considerarsi
implicitamente disattesa perché incompatibile con la struttura e con l’impianto
argomentativo della decisione.
2.2. Anche il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. I due
orologi di cui all’imputazione di ricettazione furono trovati nella disponibilità del
ricorrente nel corso della perquisizione domiciliare. Uno, Eberhard in oro, era
provento di rapina commessa a Roma; altro, Audemars Piguet, portato al polso,
era contraffatto. Nel dibattimento, Ricci affermò che l’orologio contraffatto gli era
stato regalato da Vincenzo Masiello (il cugino della vittima). Correttamente la
sentenza di secondo grado ha richiamato la giurisprudenza di legittimità che
ritiene insufficiente ai fini della prova della buona fede la mancata conoscenza
della provenienza delittuosa del bene, allorquando la persona non sia in grado di
indicare la provenienza della cosa ricevuta o renda dichiarazioni inattendibili.
Premesso che il motivo di ricorso riguarda solo l’orologio trovato nell’abitazione,
e non quello contraffatto, vale osservare che per escludere l’elemento soggettivo
della ricettazione non è sufficiente l’affermazione di Ricci di aver ricevuto
l’orologio da una ragazza di cui era stato fornito il “nominativo” (pag. 16 del
ricorso) – dato peraltro non emergente dalla sentenza di primo grado in cui, al
contrario, si legge (pag. 44) che “i Ricci non avevano saputo indicare la
provenienza” – trattandosi di deduzione rimasta allo stato labiale (anche nel
ricorso) e che, sopra tutto, poteva essere supportata introducendo nel processo
la donatrice che avrebbe potuto riscontrare la tesi difensiva spiegando in che
modo ella stessa aveva ricevuto un bene proveniente da rapina. Correttamente,
quindi, dall’inattendibilità della indicazione della provenienza della cosa ricevuta,
la Corte di merito ha dedotto la prova della conoscenza dell’illecita provenienza
dell’orologio, in linea con l’orientamento delle stesse Sezioni Unite (n. 12433 del
26.11.2009, dep. 2010, Rv. 246324) che hanno confermato che l’elemento
psicologico della ricettazione può essere integrato anche dal dolo eventuale,

16

Infine, l’inutilità degli accertamenti istruttori richiesti rende immune da vizi

configurabile in presenza della rappresentazione da parte dell’agente della
concreta possibilità della provenienza della cosa da delitto e della relativa
accettazione del rischio, e ravvisabile, nel caso della ricettazione, quando
l’agente, rappresentandosi l’eventualità della provenienza delittuosa della cosa,
non avrebbe agito diversamente anche se di tale provenienza avesse avuto la
certezza. Elementi questi sicuramente presenti nella fattispecie per la natura del
bene.
2.3. Il motivo con cui si censura che sia stata ritenuta e applicata

imputati (Pipoli: secondo motivo del ricorso dell’avvocato De Gregorio, terzo
motivo dell’avvocato Aricò; Errico: terzo motivo; Iuliucci: secondo motivo;
Radice: secondo motivo; Paglionico: terzo motivo), è infondato. La Corte di
primo grado ha ritenuto sussistente questa aggravante affermando che appariva
evidente che l’azione mirava anche a riaffermare il prestigio della famiglia Ricci,
che non poteva tollerare l’affronto fatto a un suo componente, e fu compiuta con
metodo mafioso.
2.3.1. Questo convincimento trova la sua logica premessa nella compiuta
disamina dei rapporti di forza camorristica che si erano stabiliti nei Quartieri
spagnoli e che vedeva la lotta tra gruppi avversi: da un lato il clan Sarno, al
quale erano collegati i Ricci (Enrico Ricci e il figlio Gennaro erano stati rinviati a
giudizio per associazione camorristica), dall’altro il clan Mariano, nel quale
gravitava la. famiglia Masiello (pag. 10-13). Anche Gennaro Ricci, nel corso
dell’esame, pur manifestando la maturazione di sentimenti di distacco, aveva
confermato il radicamento camorrista della famiglia (pag. 140). Nel contesto
generale, si collocava anche la specifica figura della vittima che aveva assunto
un atteggiamento “guappesco” verso la madre di Gennaro Ricci ed era stato fatto
oggetto di attentati e minacce, dettagliatamente ricostruiti da Luciano Masiello
nel suo esame (pag. 53-55), ai quali il giovane Masiello aveva reagito con pari
violenza. Comportamenti questi non graditi a Gennaro Ricci che si stava creando
“una sua immagine di boss”, e il cui rancore verso Vincenzo Masiello, come
riporta la sentenza a pag. 112, era all’evidenza nota a coloro che gravitavano
nella zona dei Quartieri e conosciuta dagli imputati (pag. 77 e 130).
2.3.2. Relativamente al metodo mafioso, la sentenza di primo grado
evidenzia le modalità spavalde con cui fu compiuto l’omicidio, a bordo di scooter
marcianti in fila indiana e a volto scoperto, nonostante la presenza delle
telecamere di sorveglianza e di testimoni, ma confidando di poter spiegare
agevolmente la loro presenza nella zona e nell’omertà della gente dei Quartieri
(venuta meno solo dopo la morte di Masiello: “Se lui viveva, tutto a posto, poi si
ricomponeva”, pag. 50 del primo grado).

17

l’aggravante dell’art. 7 L. 203/1991, che come si è premesso è comune a tutti gli

2.3.3. La sentenza di secondo grado, dopo aver dettagliatamente riportato i
motivi di gravame, che avevano contestato la configurabilità dell’aggravante sia
sotto il profilo della metodologia mafiosa sia per il movente della riaffermazione
del prestigio criminale della famiglia Ricci, li ha rigettati avendo ritenuto
ricorrente il profilo oggettivo dell’aggravante per le modalità camorristiche
dell’azione, nei termini evidenziati dalla Corte di assise, la fuga congiunta e il
successivo allontanamento dalla città.
Anche il movente dell’azione è stato ricondotto alla necessità di imporsi nei

2.3.4. L’impianto argomentativo a sostegno del decisum si sostanzia dunque
in un apparato esplicativo pienamente conforme al dettato normativo, puntuale,
coerente, privo di discrasie logiche e non censurabile in questa sede. Le condotte
poste in essere dai ricorrenti nelle fasi precedenti l’omicidio e in quelle
successive sono state attentamente analizzate: i giudici di merito non hanno
trascurato l’esistenza di un movente anche personale, incidente sui profili della
corretta qualificazione giuridica dei fatti e del trattamento sanzionatorio, ma
hanno concluso che esso si aggiungeva, ma non escludeva, quello mafioso.
L’applicazione dell’aggravante “speciale” si è mossa nel solco della consolidata
giurisprudenza di legittimità, per la quale ai fini della configurazione del c.d.
metodo mafioso, che ha natura oggettiva, basta l’utilizzo di quel metodo che è in
grado di richiamare nella vittima l’agire mafioso (fra le altre, Sez. 2, n. 16053
del 25/03/2015, Campanella, Rv. 265525; Sez. 2, n. 322 del 02/10/2013,
Ferrise, Rv. 258103), così che essa può ricorrere anche nei riguardi di chi non è
associato (Sez. 2, n. 17879 del 13/03/2014, Pagano, Rv. 260007) e, viceversa,
può non sussistere nei confronti di chi sia partecipe all’associazione mafiosa
(Sez. 1, n. 5839 del 27/11/1998 (dep. 1999), Giampà, Rv. 212808). Inoltre,
poiché la causale omicidiaria, oltre all’intento vendicativo e punitivo, rispondeva
anche alla finalità di riaffermare il ruolo e il prestigio della consorteria
camorristica di appartenenza del Ricci insieme con la forza intimidatoria di
questa, messi in discussione dal comportamento del giovane Masiello che,
nonostante gli avvertimenti e le minacce, non intendeva riconoscerne la
superiorità e che per questo andava eliminato con gesto eclatante e
dimostrativo, correttamente è stata ritenuta anche la finalità di agevolazione
della consorteria.
2.3.5. A fronte di questo coerente apparato esplicativo, le

doglianze

difensive riproducono, senza introdurre significativi elementi di novità, il
dissenso, già prospettato nelle precedenti fasi, su valutazioni squisitamente
fattuali e attinenti alle modalità dell’azione, laddove entrambe le Corti di merito,
analiticamente soffermandosi sulla posizione degli imputati hanno
18

confronti di chi si era opposto al predominio nella zona.

adeguatamente valorizzato, con puntuale e logico apparato argomentativo, il
convergente contenuto dei dati suindicati.
2.4. Anche la doglianza sul trattamento sanzionatorio è manifestamente
infondata. Si osserva che la pena base per il delitto di omicidio e l’aumento per
l’aggravante dell’art. 7 cit. sono stati contenuti nel minimo; all’imputato sono
state concesse le attenuanti generiche prevalenti sulle plurime aggravanti
ritenute, essendosi valorizzati il concomitante movente personale e una presa di
distanza dall’ambiente camorristico di provenienza, ma non nella massima

valutazione, sintetica ma sufficiente ad esprimere le ragioni della scelta, sono
stati tenuti nella debita considerazione tutti gli elementi globali della condotta. Il
giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti e circostanze attenuanti è
stato quindi formulato con l’equilibrato apprezzamento dei parametri oggettivi e
soggettivi indicati nella norma, onde le censure sul punto del ricorrente devono
considerarsi prive di consistenza. Anche la doglianza sull’aumento apportato per
la continuazione è manifestamente infondato essendo stata applicata per i reati
di porto e detenzione di arma, in continuazione interna tra loro, la pena
complessiva di due anni di reclusione. Anche se per la determinazione degli
aumenti nel caso di continuazione manca un limite minimo fissato per legge, con
la conseguente possibilità che l’aumento possa essere individuato a partire dalla
misura minima applicabile, ciò non significa che sempre e comunque il giudice di
merito abbia l’obbligo di contenere gli aumenti nella misura minima assoluta,
dovendo sempre operare quella ponderata valutazione che lo porti ad applicare
la pena adeguata al fatto. In questo senso si è mossa la Corte di appello che,
nella globale valutazione degli accadimenti e dell’utilizzo dell’arma per
commettere l’omicidio, ha ritenuto la pena applicata per la continuazione
“assolutamente adeguata ai fatti ed al ruolo primario tenuto dall’imputato”.
Il ricorso, conseguentemente, deve essere rigettato.

3. Il ricorso di Pipoli Emanuele.
3.1. Il primo motivo di ricorso redatto dall’avvocato De Gregorio è diverso
da quello consentito per essere per gran parte articolato in fatto secondo lo
schema tipico di un gravame di merito. La natura di puro merito della censura,
per il continuo richiamo a brani estrapolati dai verbali stenotipici delle deposizioni
rese in dibattimento, sotto l’apparenza di una critica rivolta alla congruità logica
della motivazione della sentenza impugnata, si rivela diretta a sollecitare una
valutazione alternativa del medesimo materiale probatorio che è già stato
esaminato dai giudici di primo e secondo grado e ritenuto idoneo (con
argomentazioni ampie, congrue e puntuali, che si integrano e completano a
19

estensione. L’operato richiamo all’art. 133 cod. pen. indica che nella relativa

vicenda) a fondare la prova del consapevole e deliberato contributo partecipativo
apportato dall’imputato, con la propria condotta, all’omicidio di Masiello,
ancorchè con il temperamento conseguente al riconoscimento del concorso
anomalo. Il controllo demandato alla Corte di cassazione sulla motivazione del
giudice di merito non può concernere né la ricostruzione dei fatti, né il relativo
apprezzamento probatorio, ma deve limitarsi al riscontro dell’esistenza di un
logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della sua rispondenza
alle acquisizioni processuali: al giudice di legittimità è infatti precluso, per

elementi di fatto che il giudice di merito ha posto a fondamento della decisione,
o all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e lettura dei
fatti e delle risultanze probatorie (preferiti a quelli adottati dal giudice d’appello
perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità
esplicativa), che trasformerebbero la Corte suprema nell’ennesimo giudice del
fatto (Sez. 2 n. 22362 del 19/04/2013, Rv. 255940; e Sez. 6 n. 5907 del
29/11/2011, imputato Borella). La funzione dell’indagine di legittimità sulla
motivazione non è quella di sindacare l’intrinseca attendibilità dei risultati
dell’interpretazione delle prove e di attingere il merito dell’analisi ricostruttiva dei
fatti, ma soltanto quella di verificare se gli elementi probatori posti a base della
decisione siano stati valutati seguendo le regole della logica e secondo linee
argomentative adeguate, che rendano giustificate, sul piano della
consequenzialità, le conclusioni tratte: l’articolata e puntuale analisi
interpretativa, frutto di argomentati e coerenti passaggi logici, con cui la Corte
territoriale ha collegato i ripetuti passaggi del gruppo sotto l’abitazione di
Masiello alla ricerca della vittima nel luogo “dove era prevedibile che fosse”,
confidando che costui sicuro della avvenuta partenza di Ricci avrebbe smesso la
cautela solitamente adottata di chiudersi in casa, integra dunque una tipica
indagine di merito le cui risultanze non sono sindacabili dal giudice di legittimità.
Il gravame del ricorrente, che omette completamente di confrontarsi col
percorso logico-argomentativo seguito dalla sentenza impugnata al fine di
metterne in evidenza eventuali (quanto inesistenti) incongruità intrinseche e
incompletezze motivazionali, ma si pone invece in confronto diretto coi contenuti
delle prove testimoniali, di cui propone e sollecita una diversa lettura
interpretativa, si esaurisce perciò in un’inammissibile (oltre che ripetitiva)
censura di merito (Sez. 6 n. 43963 del 30/09/2013, Rv. 258153).
In particolare, per quanto riguarda la presenza di Pipoli, pur essendo
fondata l’eccezione, sollevata in questa sede, dell’erronea utilizzazione in
sentenza delle dichiarazioni rese dagli imputati che si erano avvalsi della facoltà
di non rispondere, rispetto alle quali le difese non avevano prestato il consenso,
20

espressa scelta legislativa, di procedere a una rinnovata valutazione degli

si deve rilevare che la presenza dell’imputato trova sicura base nelle altre prove
acquisite e riportate nella sentenza. La partecipazione del ricorrente è affermata
da Masiello Gaetano che, pur non avendo riconosciuto Pipoli nei fotogrammi, lo
aveva visto al momento degli spari come trasportato sul primo motore TMAX
guidato da Radice; inoltre, la presenza di Pipoli è affermata da Ricci (pag. 94),
che anzi riconduce proprio a lui la proposta di un ultimo giro nei Quartieri, e da
Iuliucci (pag. 109), le cui dichiarazioni sono pienamente utilizzabili, siccome rese
nel corso del dibattimento (dagli atti risulta che Iuliucci fu sentito all’udienza del

collaboratori che hanno ricevuto confidenze dai partecipi al fatto. Evidentemente,
come è detto in sentenza, la mancata visione di Pipoli nei fotogrammi è da
ricollegarsi ad una immediata discesa dallo scooter, subito dopo l’omicidio, per
recarsi nella propria casa, sita nei pressi. A fronte di questa certezza, cade ogni
illazione ricollegata alla apparente discrasia fondata sul referto medico che
riporta un orario difforme, spostato di mezz’ora in avanti rispetto a quello
indicato da Masiello Gaetano: logicamente, la Corte ha spiegato come l’orario del
referto dovesse intendersi come indicativo, contraddetto dalla circostanza che a
quell’ora era arrivato in ospedale anche il personale di polizia che era stato
precedentemente allertato dell’evento. Valutativo, e correttamente disatteso
dalla Corte di merito, l’argomento secondo cui non era vero che Pipoli si fosse
reso irreperibile: in modo pertinente il giudice di appello ricorda che lo stesso
Pipoli si era allontanato lo stesso giorno da Napoli; che il suo cellulare aveva
agganciato celle del Cilento; la preoccupazione sua e dei familiari, ricavata dalle
intercettazioni, per le possibili azioni di vendetta dei Masiello. Coerentemente e
logicamente la consapevolezza di Pipoli, e degli altri imputati, viene fatta
discendere dai ripetuti passaggi nei Quartieri e nella non credibilità della tesi di
una semplice passeggiata, incompatibile con l’obbligo di rientro di Ricci nella
sede del soggiorno obbligato. Consapevolezza che non viene meno per essere,
secondo la tesi difensiva, Pipoli, sceso dal ciclomotore ed allontanatosi
immediatamente, tenendo quel comportamento di dissociazione, ritenuto dalla
Corte mancante, al fine di dimostrare di essere stati tutti incolpevolmente
coinvolti nella vicenda. Come si legge in sentenza, tutti gli scooter fuggirono
nella stessa direzione, seguendo una strategia concordata, e la discesa di Pipoli,
mentre gli altri seguirono il comune percorso di fuga, è stato ricollegato
logicamente alla necessità di raggiungere la vicina abitazione per predisporre
l’immediata fuga.
3.2. Il secondo motivo attiene alla sussistenza dell’aggravante speciale
dell’art. 7 ed è stato trattato al punto 3.3.

21

20/5/2014). Ulteriore elemento di riscontro, si evidenzia nelle dichiarazioni dei

3.3. Quanto al primo motivo dell’avvocato Aricò, valgono in gran parte le
argomentazioni espresse nell’esame dell’analogo motivo del codifensore. Nessun
vizio è riscontrabile nella valutazione frazionata delle dichiarazioni di Ricci,
ritenute attendibili relativamente alla presenza e alla partecipazione all’evento
omicidiario anche di Pipoli, confermata anche da Iuliucci, ma non nella esclusiva
assunzione di responsabilità, siccome contrastante con gli elementi oggettivi
acquisiti e spiegata con il fine di non coinvolgere gli altri. Correttamente, a
conferma sul punto, sono state richiamate le deposizioni dei collaboratori Lauria

cui esse riscontravano e si armonizzavano con le altre prove dichiarative,
occorrendo solo puntualizzare che essendosi Errico avvalso della facoltà di non
rispondere nessuna ulteriore verifica era necessaria né possibile. Per vero, quello
che la difesa tende ad accreditare come un elemento di falsità del narrato di
Errico, suscettibile di incidere anche sulla veridicità della presenza di Pipoli, vale
a dire l’essere stati anche altri in possesso di armi, è solo un elemento rimasto
privo di verifica, e perciò non utilizzato, ma non per questo da ritenere falso.
3.4. Il secondo motivo è infondato. Pur denunciando anche la violazione di
legge, la critica difensiva censura il percorso motivazionale con cui la Corte di
secondo grado, attraverso il rinvio alla motivazione della Corte di assise, ha
ritenuto sussistente la consapevolezza di Pipoli, e degli altri correi, di partecipare
ad un raid punitivo contro Vincenzo Masiello sfociato nel, non voluto, più grave
reato di omicidio. Tuttavia, con motivazione non manifestamente illogica, quindi
non censurabile in questa sede, i giudici di merito hanno preso in esame i dati
oggettivi acquisiti al processo, da essi, unitariamente valutati, ricavando la prova
che l’azione non fu casuale, ma preventivamente pianificata. Nel contesto che ha
riconosciuto la compresenza di una causale personale e camorrista, la sentenza
di primo grado ha valutato i precedenti attentati subiti da Masiello ad opera del
Ricci e dei suoi sodali; la notorietà del rancore provato da Ricci e dell’ostilità
espressa; l’essersi armato dopo una udienza in Tribunale, dove si era recato
accompagnato da Radice e Errico; i ripetuti passaggi in moto nei Quartieri e
l’ultimo, falsamente giustificato con la necessità di informare l’amico Vincenzo di
non aver avuto un permesso (v. pag. 114 della sentenza di primo grado), dopo
che Ricci aveva riferito a Gaetano Masiello di essere in procinto di partire per
Formia, ragione questa alla base della sicurezza di Vincenzo che il pericolo era
cessato e che poteva uscire senza paura in strada; la formazione in fila delle
moto e il subitaneo allontanamento nella stessa direzione, senza nessuna
dissociazione, come invece sarebbe stato logico se l’azione di Ricci fosse stata
imprevedibile; l’essersi resi subito dopo irreperibili. All’evidenza, il contrario
dissenso espresso dal ricorrente a questa ricostruzione propone sostanzialmente
22

e Buccino, non come prova diretta del fatto, aliunde acquisita, ma nei limiti in

una rilettura degli stessi elementi di fatto che il giudice di merito ha già valutato,
seguendo un iter argomentativo congruo ed esaustivo.
3.5. Il terzo motivo attiene alla sussistenza dell’aggravante speciale dell’art.
7 ed è stato trattato al punto 3.3.
3.6. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Correttamente e
logicamente motivato è il giudizio di non concedibilità delle attenuanti generiche,
essendo stato il diniego collegato dai giudici di appello non solo alla assenza di
pentimento — si legge in sentenza che le intercettazioni dimostravano un

condizione personale del ricorrente, gravato di precedenti penali. Sul punto la
sentenza di primo grado richiama condanne per rapina, spaccio di stupefacenti e
resistenza a pubblico ufficiale.
Peraltro, lo stesso motivo si mantiene sul piano astratto dei principi,
laddove, richiamando la notoria funzione dell’istituto, non indica le ragioni per le
quali la decisione della Corte territoriale dovrebbe ritenersi illegittima, né quali
elementi di segno positivo non sono stati considerati.

4. Il ricorso di Errico Gennaro.
4.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato perché censura
l’interpretazione della prova che è stata invece completamente e logicamente
valutata. Senza ripetere quanto è stato già esposto esaminando le posizioni di
Ricci e di Pipoli, si deve rilevare che, nonostante il tenore formale delle
deduzioni, nessun travisamento della prova è in realtà neppure denunciato.
Premesso che, in tema di ricorso per cassazione, il “travisamento” della prova
può essere dedotto solo nell’ipotesi di prova omessa, inventata o falsificata,
attenendo il vizio al significante e non al significato, il limite del giudizio di
legittimità non può essere superato ipotizzando una mera diversa lettura dei
contributi dichiarativi. Né è riscontrabile alcun vizio nell’apprezzamento di questi,
perché la sentenza di primo grado, alla cui ricostruzione dei fatti il giudice di
appello si è riportato, alla pag. 47 ha ineccepibilmente interpretato le
dichiarazioni di Gaetano Masiello sul numero dei passaggi di Ricci alla ricerca
dell’omonimo cugino della vittima: un primo alle ore 15, una seconda volta in un
orario non meglio precisato, ma prima delle 16, quando Gaetano Masiello aveva
offerto un bicchiere d’acqua; precisando che fu solo dopo questo secondo
passaggio, dopo che Ricci gli aveva detto “io mo’ me ne salgo”, nel senso che
sarebbe tornato a Formia, che Gaetano rassicurò il nipote determinandolo a
uscire di casa. Anche il tema della consapevolezza da parte dei sodali del
possesso dell’arma è stato adeguatamente e logicamente valutato dal giudice di
merito: Ricci indossava abiti leggeri e si era armato dopo essere stato in
23

atteggiamento spavaldo e di sfida verso la famiglia della vittima -, ma anche alla

Tribunale, accompagnato dallo stesso Errico. Il punto della dissociazione è stato
già trattato ed escluso: diversamente da quanto afferma il ricorrente, Errico non
fuggì agli spari, ma si allontanò con i complici, con modalità tali che lasciavano
desumere una pregressa pianificazione. Né, per contrastare il convincimento
espresso dalle conformi motivazioni è utile il richiamo al diverso approdo cui è
giunto il Tribunale per i minorenni che ha esaminato la posizione di Cammarota.
La Corte di primo grado ha tenuto presente l’intervenuta assoluzione di
Cammarota e la motivazione che l’ha sostenuta, ma, applicando anche

evidenziato di non poter condividere, sulla base delle argomentazioni espresse,
quella decisione (peraltro, non definitiva). Secondo la consolidata giurisprudenza
di legittimità, l’autonomia dei procedimenti giustifica interpretazioni alternative
anche degli stessi elementi di prova e, del resto, nemmeno la sentenza
irrevocabile di assoluzione del coimputato del medesimo reato vincola il giudice,
che, fermo il principio del

“ne bis in idem”,

può rivalutare anche il

comportamento dell’assolto, al fine di accertare la sussistenza ed il grado di
responsabilità dell’imputato da giudicare. (Sez. 2, n. 9693 del 17/02/2016 – dep.
09/03/2016, De Matteis, Rv. 266656).
4.2. Il secondo motivo è generico. Ampio spazio nella sentenza di primo
grado (pagg. 80-92) è stato dedicato agli apporti resi dai collaboratori nella
ricostruzione dell’ambiente in cui maturò il delitto. Particolare attenzione è stata
anche rivolta alle dichiarazioni dei collaboratori Lauria e Buccino, la cui
attendibilità su quanto appreso da Ricci e da Errico é stata positivamente
scrutinata. E, comunque, nel giudizio sulla responsabilità di Errico, le
dichiarazioni dei collaboratori sono rimaste prive di incidenza, essendo stata la
colpevolezza ricavata, come si legge nell’apposito paragrafo “Le responsabilità
soggettive” (pag. 121), in base alla oggettiva ricostruzione della vicenda e dei
comportamenti posti in essere dagli imputati, denotanti consapevolezza di
compiere un raid punitivo. La sentenza di appello ha condiviso le valutazioni del
primo giudice e, pur riportando le dichiarazioni dei collaboratori, di esse non ha
tenuto conto valorizzando le risultanze delle indagini di p.g., le dichiarazioni di
Gaetano Masiello, gli accertamenti tecnici del consulente e le dichiarazioni degli
imputati (solo quelle di Ricci e Iuliucci utilizzabili anche contra alios).
Infine, la genericità del motivo risalta anche sotto altro aspetto: pur
contestando l’attendibilità di Lauria e Buccino, come articolato il motivo non
consente nemmeno di percepire quali siano i punti di contrasto censurati e in che
modo si riflettano sul decisum.
4.3. Il terzo motivo attiene alla sussistenza dell’aggravante speciale dell’art.
7 cit. ed è stato trattato al punto 3.3.
24

l’aggravante specifica dell’art. 112, comma 1 n. 4, cod. pen., ha correttamente

5. Il ricorso di Iuliucci Paolo.
5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nessuna violazione di
legge è riscontrabile nella sentenza avendo i giudici di merito fatto corretta
interpretazione e applicazione delle norme sostanziali. Sotto l’aspetto valutativo,
la Corte territoriale è pervenuta all’affermazione di colpevolezza del ricorrente
sulla base di una serie di elementi tra loro coerenti e collegati, di cui ha offerto
un risultato logico. I comportamenti posti in essere dagli imputati sono stati

e il ruolo di Iuliucci è stato ritenuto rilevante sia nella fase della sparatoria sia
nel successivo accompagnamento di Ricci a Formia. La circostanza che Iuliucci
dopo l’omicidio abbia inteso proteggersi da una eventuale ritorsione dei familiari
della vittima portando a loro conoscenza di avere ignorato le intenzioni mortali di
Ricci non è stata trascurata dalla Corte, ma è alla base del riconoscimento
dell’attenuante dell’art. 116 cod. pen. Le contrarie deduzioni di Iuliucci, sul punto
che il passaggio nei Quartieri non era funzionale alla ricerca di Vincenzo Masiello,
sono smentite dalla dinamica degli eventi e si pongono come una alternativa e
non consentita ricostruzione dei fatti.
5.2. Il secondo motivo attiene alla sussistenza dell’aggravante speciale
dell’art. 7 ed è stato trattato al punto 3.3.

6. Il ricorso di Radice Emanuele.
6.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Nessuna violazione di
legge è riscontrabile nella sentenza avendo i giudici di merito fatto corretta
interpretazione e applicazione delle norme sostanziali. La partecipazione al fatto
di Radice, nella forma del concorso cd. anomalo, è stata logicamente affermata
dai giudici di merito sulla base della ragionata e coordinata disamina delle
condotte poste in essere, già ampiamente analizzate. Non solo Radice,
consapevole delle ragioni di rancore che Ricci provava verso Masiello, ha
accompagnato l’amico all’azione di fuoco, ma era altresì presente quando Ricci
falsamente rassicurò Gaetano Masiello che di lì a poco se ne sarebbe tornato a
Formia, inducendo così la vittima a uscire di casa.
Non è perciò manifestamente illogica la valutazione secondo cui anche
Radice era consapevole dell’intento aggressivo di Ricci, sicchè, non avendo il
ricorrente indicato punti o passaggi della motivazione viziati da evidenti illogicità
o logicamente incompatibili tra di loro o rispetto a specifici atti processuali, la
critica generica delle conclusioni cui è giunto il giudice di merito si risolve nella
prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio,
alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito, al fine di
25

ricostruiti secondo la logica sequenza in precedenza riportata (sub 4.1., 4.4., 5.)

sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione o all’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri
di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse.
6.2. Il secondo motivo attiene alla sussistenza dell’aggravante speciale
dell’art. 7 ed è stato trattato al punto 3.3.
6.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. Correttamente e
logicamente motivato è il giudizio di non concedibilità delle attenuanti
generiche, essendo stato il diniego collegato dai giudici di merito alla assenza di

dimostravano una personalità negativa con espressioni di scherno verso la
vittima -, e a condanne non definitive per possesso e furto di armi. Va ricordato
che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche
è sufficiente che il giudice di merito prenda in esame quello, tra gli elementi
indicati dall’art. 133 cod. pen., che ritiene prevalente ed atto a determinare o
meno la concessione del beneficio; ed anche un solo elemento che attiene alla
personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di
esso può essere sufficiente per negare o concedere le attenuanti medesime.
(Sez. 2, Sent. n. 3609 del 18/01/2011, Rv. 249163; Sez. 2, Sent. n. 4790 del
16.1.1996, Rv 204768).

7. Il ricorso di Paglionico Vincenzo. I motivi addotti, di non agevole lettura e
al limite dell’inammissibilità, anche perché generici e ripetitivi di quelli di appello
– riportati alle pagg. 26-28 della sentenza impugnata – ai quali i giudici di merito
hanno fornito ineccepibile risposta, sono infondati.
7.1. Il primo e il secondo motivo, che possono essere esaminati
congiuntamente, sono manifestamente infondati. La presenza di Paglionico che
guidava lo scooter di Radice, con a bordo Errico e Cammarota, è concordemente
e attendibilmente affermata da Ricci e da Iuliucci e trova riscontro nelle
dichiarazioni di Lauria, de relato da Errico. La mancata menzione di Paglionico
da parte di Gaetano Masiello è stata logicamente spiegata dalla Corte di appello
con la rapidità dell’azione e con la mancata conoscenza di costui. La prova della
consapevole partecipazione di Paglionico all’azione di Ricci è stata correttamente
apprezzata dai giudici di merito che ne hanno dato ampio conto con motivazione
adeguata e conforme ai criteri dettati dall’art. 192 cod. proc. pen., sicchè
nessuna violazione di legge o di motivazione è dato riscontrare. La
partecipazione al fatto anche di Paglionico, nella forma del concorso cd. anomalo,
è stata logicamente formulata dai giudici di merito sulla base degli stessi
elementi, già ampiamente analizzati.

26

pentimento – la sentenza di primo grado riporta le intercettazioni che

La critica meramente oppositiva in fatto delle conclusioni alle quali è giunto
il giudice di appello è stata ampiamente contrastata dall’impugnata sentenza,
attraverso un’analitica ricostruzione della vicenda, dovendosi considerare
disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate,
siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.
7.2. Correttamente anche per Paglionico è stata ritenuta sussistente
l’aggravante dell’art. 7 L. n. 203/91. Il desiderio di vendetta di Ricci era notorio
nell’ambiente e, come si legge in sentenza, Paglionico era cugino di Radice, e

ritenere che anche lui fosse consapevole delle ragioni di rancore che Ricci
provava verso Masiello. A sostegno del convincimento, la Corte di assise di
appello ha richiamato le conversazioni intercettate: quelle di rilievo tra Radice e
Paglionico si leggono nella sentenza di primo grado (a pag. 41 sono richiamate le
conversazioni riportate alle pagg. da 32-40), e tra di •esse, indicativa del
radicamento anche del ricorrente nel medesimo ambiente, quella da cui si evince
che questi ha la disponibilità di un’arma.
Quanto alla doglianza circa la mancata dichiarazione di prevalenza delle
attenuanti generiche, per evidenziarne l’erroneità è sufficiente rilevare che già
nel primo grado di giudizio era stato formulato, anche se non nella massima
estensione, quel giudizio di prevalenza che si assume negato e che ha
comportato che la pena fosse ridotta da 19 a 14 anni di reclusione.

8. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e alla rifusione in solido delle spese sostenute nel grado
dalle parti civili D’Amato Giuseppina e Masiello Luciano, liquidate come in
dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali,
nonché in solido, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili
D’Amato Giuseppina e Masiello Luciano, spese che liquida, per ciascuna, in
complessivi euro 3.600,00 per onorari, oltre accessori (IVA, CPA e spese
generali), come per legge, disponendone il pagamento in favore dello Stato.

aveva frequentazioni con gli altri, cosicchè non è manifestamente illogico

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA