Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21090 del 13/07/2017


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Penale Sent. Sez. 1 Num. 21090 Anno 2018
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: ESPOSITO ALDO

Data Udienza: 13/07/2017

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CAMARLINGHI CARLO, n. il 13/04/1952;
avverso la sentenza n. 2918/2015 della CORTE di APPELLO di FIRENZE del
15/09/2016;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona della dott.ssa GIUSEPPINA CASELLA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’avv.
l’accoglimento del ricorso;

FILIPPO MARIA BOUGLEX,

che ha chiesto

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RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 15/09/2016 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma
della sentenza del Tribunale di Firenze dell’11/06/2014, ha dichiarato non doversi
procedere nei confronti di Camarlinghi Carlo per i reati di cui ai capi C), H), L) ed
M), perché estinti per prescrizione, e ha rideterminato in anni uno e mesi cinque di
reclusione ed euro settecentocinquanta di multa la pena complessiva, inflittagli per i
reati di cui ai capi A) (artt. 81 cod. pen. e 2 L. n. 895 del 1967), B) (artt. 81 cod.

n. 895 del 1967 e 23 L. n. 110 del 1975), E) (artt. 81 cod. pen. e 2 L. n. 895 del
1967) e F) (artt. 81 cod. pen. e 2 L. n. 895 del 1967).
In ordine alla ricostruzione delle vicende del procedimento, in data 26/11/2011,
presso l’abitazione di Camarlinghi Carlo erano rinvenute armi da guerra, armi comuni da sparo e non da sparo, parti di armi, munizioni e polvere da sparo. Camarlinghi era tratto in arresto per l’illecita detenzione delle armi e del materiale suindicato.
Nell’esame del motivo di appello relativo al capo E), la Corte territoriale ha escluso che l’esistenza di una certificazione di disattivazione dell’arma consentisse di escludere la qualità di arma e la sua funzionalità, a fronte di un accertamento tecnico
dimostrativo del contrario.
La Corte di merito, al riguardo, prendendo atto della circostanza dell’utilizzazione
di armi certificate come disattivate per impiego operativo, ha osservato che la Direttiva 2008/51/CE ha introdotto l’adozione da parte degli stati membri di verifiche
delle procedure di disattivazione mediante modalità previste con decreto del Ministero per l’Interno e che, in seguito, il settore in questione era regolato da ulteriori
norme di dettaglio.
La Corte di appello ha rilevato che l’accertamento di cui alla perizia del P.M. sulle
armi era svolto mediante modalità non contestate dalla difesa dell’imputato.

2. Camarlinghi, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per Cassazione
avverso tale sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli
artt. 3 L. n. 895 del 1967.
Si sostiene che la sentenza impugnata non ha esaminato le censure sollevate
con l’atto d’appello in riferimento alla sussistenza dell’elemento soggettivo; essa
deduce che, in relazione alle armi di cui al capo E), non risultava argomentato il
contrasto tra l’esito della consulenza tecnica e il contenuto dei certificati di disattivazione delle armi prodotti dalla difesa. L’iter motivazionale si era concentrato in

,Pt

via esclusiva sull’iter legislativo della regolamentazione in materia, in epoca successiva a quella di consumazione del reato.

pen., 2 L. n. 895 del 1967 e 23 L. n. 110 del 1975), D) (artt. 81 cod. pen., 2 e 7 L.

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Si deduce che Camarlinghi non intendeva evitare di consegnare le armi nei termini prescritti, al fine di aggirare l’obbligo impostogli col decreto prefettizio; egli, infatti, era convinto di non esservi obbligato, in quanto il materiale sequestrato era
privo delle caratteristiche necessarie per classificarlo come armamento, ai sensi
dell’art. 585 cod. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Nella sentenza di primo grado, sul punto integralmente recepita dalla sentenza di appello, si evidenziava l’efficienza di tutte le armi e parti di armi in sequestro
e, in particolare, per quanto di interesse nella presente sede:
– capo A) della rubrica: le armi da guerra erano costituite da granata tiro a mano
lacrimogena mod. NML 1, definiti come artifizi integri e funzionanti in tutte le loro
parti per via del loro caricamento speciale;
– capo B): il revolver a tamburo a sei colpi, cal. 380 era in cattivo stato di conservazione, ma idoneo all’impiego; le pistole lanciarazzi dovevano essere ritenute
armi comuni da sparo (Sez. 1, n. 43478 del 10/10/2013, Duca, Rv. 257400); la
norma di cui all’art. 2, comma terzo, L. 18 aprile 1975 n. 110 deve essere interpretata nel senso che le pistole lanciarazzi vanno considerate armi comuni da sparo,
giacché gli strumenti lanciarazzi, anche se hanno una potenzialità lesiva diversa da
quella delle armi naturalmente destinate all’offesa alle persone, presentano caratteristiche e requisiti di intrinseca pericolosità, tali da giustificare la loro assimilazione
ed equiparazione alle armi proprie e, quindi, alla disciplina giuridica di queste, per
la cui esclusione è necessario che la Commissione consultiva centrale per il controllo
delle armi abbia esplicitamente e preventivamente provveduto in tal senso (Sez. 2,
n. 21808 dell’11/02/2011, Guidotti, Rv. 250056);
– capo D): le canne ivi elencate ai primi sette punti erano considerate parti di
arma da fuoco e atte all’impiego; costituisce, infatti, parte di un’arma, la cui detenzione abusiva è punibile ex art. 2 L. 2 ottobre 1967, n. 895, anche dopo l’entrata in
vigore dell’art. 2 D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, ogni componente – diverso dagli
accessori di mera rifinitura od ornamento – che ne aumenta la pericolosità, conferendole maggiore potenza, precisione di tiro e rapidità di esplosione, senza che, ai
fini dell’esclusione della rilevanza penale della condotta, assuma alcun rilievo l’eventuale difficoltà tecnica dell’assemblaggio dei pezzi (Sez. 1, n. 31624 del

1,

23/05/2014, Monaco, Rv. 261466);
– capo E): le parti di arma da guerra non erano state disattivate in tutte le parti
essenziali (quali castello, otturatore e canna) e non erano risultate permanente-

Il ricorso è infondato.

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mente e irreversibilmente utilizzabili; esse non erano idonee all’impiego allo stato
attuale, in ragione della disattivazione di alcune loro componenti, ma – allo stesso
tempo – gli interventi compiuti per disattivarle non le avevano rese assolutamente
inoffensive, poiché consentivano il possibile riuso delle componenti non disattivate;
la ratio del divieto riferito alle “parti” di arma va individuata proprio nell’esigenza di
impedire che, attraverso la scomposizione di un’arma intera e l’eventuale ripartizione delle componenti così ottenute tra più persone e in più luoghi, si eludano i divieti
concernenti l’arma nel suo complesso che potrà, poi, all’occorrenza essere ricompo-

zionalità ed efficienza, in modo che aggregata alle altre mancanti serva a ricostruire
l’arma nella sua interezza.
La Corte territoriale ha correttamente ritenuto rilevante l’accertamento della funzionalità delle armi e che non era stato specificamente contestato il contenuto della
consulenza balistica; ai fini dell’accertamento sull’efficienza dell’arma, il giudice può
legittimamente trarre il proprio convincimento da qualsiasi elemento (come una
consulenza balistica o altro), purché lo corredi di congrua motivazione (Sez. 1, n.
5412 del 09/03/1982, Grimaldi, Rv. 154009).
La difesa non si confronta con tale apparato argomentativo, limitandosi a prospettare il tema della disattivazione delle armi e a sostenere la tesi della validità
della certificazione depositata al riguardotrlon contesta il tema della perdita in concreto della funzionalità dell’arma né dal principio,richiamato dai giudici di merito,
secondo cui l’attuale funzionalità della arma non costituisce estremo necessario per
la configurabilità del reato, una volta che la stessa possieda, anche solo potenzialmente, le caratteristiche offensive ÷ che la qualificano come tale.
In ordine all’elemento soggettivo, i giudici di merito hanno logicamente evidenziato che il dolo, particolarmente intenso, era desumibile dalla commissione delle
condotte criminose, nonostante tutte le armi fossero state sottratte alla disponibilità
di Camarlinghi, mediante la revoca del porto di fucile e delle licenze di collezione,
delle quali l’imputato era titolare.

2. Il ricorso, pertanto, va rigettato.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).

sta; la parte di arma a cui la legge fa riferimento dovrà possedere una propria fun-

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P. Q. M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 13 luglio 2017.

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