Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2109 del 17/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 2109 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: VILLONI ORLANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO MARIO N. IL 01/09/1963 parte offesa nel procedimento
c/
TORNISIELLO MARIA ANNA N. IL 27/08/1950
avverso l’ordinanza n. 19712/2014 GIP TRIBUNALE di FOGGIA, del
05/02/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ORLANDO VILLONI;

Data Udienza: 17/12/2015

Motivi della decisione

Ciò premesso ed a prescindere sia dai motivi di ricorso (sviluppati anche con memoria depositata il 09/11/2015) sia dal merito del provvedimento, l’impugnazione va dichiarata inammissibile ai sensi dell’art. 591 lett. a) cod. proc. pen. poiché proveniente da soggetto non legittimato, essendo stata presentata personalmente dal denunciante, asserita parte offesa dei
reati ipotizzati, al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 607 cod. proc. pen., che riserva al solo
imputato il diritto di proporre ricorso personalmente avverso i provvedimenti ivi indicati, tra i
quali, tra l’altro, non figura quello oggetto d’impugnazione.
Alla dichiarazione d’inammissibilità dell’impugnazione segue, come per legge, la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 500,00 (cinquecento).

P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di C 500,00 (cinquecento) in favore della cassa delle ammende.
Roma, 17 dicembr 2015

Russo Mario ha presentato ricorso per cassazione avverso il decreto emesso il 05/02/2015 con
cui il GIP del Tribunale di Foggia ha disposto l’archiviazione del procedimento a carico di Tornisiello Maria Anna, instaurato a seguito di denunzia presentata dal ricorrente per i reati di cui
agli artt. 323 e 328 cod. pen.

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