Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2109 del 16/11/2012


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 2109 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Pole Toure, nato in Gabon il 4.6.93
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 26.3.12

Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;

Premesso che, con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena
di 10 mesi di reclusione e 3000 € di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U. 309/90.
Constatato che la presente impugnazione si basa esclusivamente sull’asserzione che vi
sia stata «violazione dell’art. 444 c.p.p.» e che, a tale stregua, il ricorso è da considerare privo
di motivi;
Ritenuto che, in quanto tale, il gravame è inammissibile perché al dovere del giudice di
merito di indicare con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto
sui quali fonda la propria decisione fa da contraltare il dovere dell’interessato di formulare le
più appropriate censure onde consentire a questa S.C., di esercitare la funzione di controllo
che le è propria (così come prescritto dal combinato disposto degli artt. 581 lett. c) e 591
c.P.P.) ;

Data Udienza: 16/11/2012

Considerato che, alla presente declaratoria di inammissibilità, segue, per legge (art. 616
c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, a
favore della Cassa delle Ammende, della somma di C 1500;

P.Q.M.

Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.

Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012

Il P siden

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA