Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 2109 del 16/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 2109 Anno 2013
Presidente: SQUASSONI CLAUDIA
Relatore: MULLIRI GUICLA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
Pole Toure, nato in Gabon il 4.6.93
imputato art. 73 T.U. stup.
avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 26.3.12
Sentita la relazione del cons. Guida Mùlliri;
Letta la richiesta del P.G. che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
Premesso che, con il provvedimento impugnato, al ricorrente è stata applicata la pena
di 10 mesi di reclusione e 3000 € di multa in ordine al reato di cui all’art. 73 T.U. 309/90.
Constatato che la presente impugnazione si basa esclusivamente sull’asserzione che vi
sia stata «violazione dell’art. 444 c.p.p.» e che, a tale stregua, il ricorso è da considerare privo
di motivi;
Ritenuto che, in quanto tale, il gravame è inammissibile perché al dovere del giudice di
merito di indicare con puntualità, chiarezza e completezza tutti gli elementi di fatto e di diritto
sui quali fonda la propria decisione fa da contraltare il dovere dell’interessato di formulare le
più appropriate censure onde consentire a questa S.C., di esercitare la funzione di controllo
che le è propria (così come prescritto dal combinato disposto degli artt. 581 lett. c) e 591
c.P.P.) ;
Data Udienza: 16/11/2012
Considerato che, alla presente declaratoria di inammissibilità, segue, per legge (art. 616
c.p.p.), la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento, a
favore della Cassa delle Ammende, della somma di C 1500;
P.Q.M.
Visti gli artt. 610 e ss. c.p.p.
Così deciso in Roma nell’udienza del 16 novembre 2012
Il P siden
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
ed al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di 1500 C.