Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21089 del 28/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21089 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIAZZA ALESSANDRO N. IL 28/08/1985
avverso la sentenza n. 583/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del
10/06/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 28/04/2016

R.G. n. 51865/15

Corte Suprema di Cassazione

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Si duole Alessandro PIAZZA, per il tramite del proprio difensore di

10.06.2015, ha confermato la sua condanna di alla pena di mesi sei di
reclusione per il reato previsto e punito dall’art. 385 cod. pen., lamentando
“erronea applicazione della legge penale ex art. 606 lett. b) c.p.p. con
riferimento agli artt. 62 bis, 69 e 133 c.p.”, in ragione della “mancata
esclusione della recidiva contestata” e della non corretta considerazione dei
parametri di cui all’art. 133 cod. pen. ai fini del giudizio di bilanciamento e
della entità della pena.

2.

Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
La pena irrogata è pari al minimo edittale, quale vigente all’epoca

dei fatti, non essendo suscettibile di riduzione attraverso una più favorevole
formulazione del giudizio di bilanciamento – compiuto dai giudici di merito
in termini di equivalenza fra le concesse attenuanti generiche e la
contestata e ritenuta recidiva reiterata ed infraquinquennale – in quanto
precluso ex lege dal chiaro disposto dell’art. 69 u.c. cod. pen. Mentre,
quanto all’omessa esclusione della recidiva, il ricorso è del tutto generico, a
fronte di una motivazione specifica e pertinente, come tale non suscettibile
di censure nella presente sede di legittimità.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della congrua somma indicata in dispositivo, in favore della
Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.04.2016

fiducia, della sentenza con cui la Corte di appello di Genova, in data

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