Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21089 del 23/01/2018


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21089 Anno 2018
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: IMPERIALI LUCIANO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RIDOSSO GENNARO N. IL 01/03/1983
RIDOSSO LUIGI N. IL 13/02/1986
ALIBERTI ANGELO PASQUALINO N. IL 18/10/1971
avverso l’ordinanza n. 325/2017 TRIB. LIBERTA’ di SALERNO, del
20/09/2017
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO IMPERIALI;
lette/sentite le concluioni del PG Dott. r9IVT- 0 )0-é- – M71 gie )9(4b I ,
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Data Udienza: 23/01/2018

RITENUTO IN FATTO
1. Con riferimento alle vicende oggetto del procedimento in esame la Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Salerno avanzava al giudice per le indagini preliminari dello
stesso Tribunale domanda cautelare nei confronti di Ridosso Gennaro, Ridosso Luigi, Aliberti
Angelo Pasqualino ed Aliberti Nello Maurizio con riferimento al patto di scambio elettoralemafioso che si assumeva stretto tra Ridosso Gennaro, Ridosso Luigi e Loreto Alfonso, quali
esponenti di vertice dell’organizzazione di stampo camorristico Ridosso-Loreto, operante in
Scafati, da un lato, ed Aliberti Angelo Pasqualino, sindaco di Scafati, e suo fratello Aliberti Nello

Pasqualino per le elezioni comunali del 2013 ed in favore della moglie di questo, Paolino
Monica, per le elezioni regionali del 2015, in cambio di appalti alle ditte controllate dal clan. La
provvista indiziaria prospettata dal pubblico ministero si fondava principalmente sulle
dichiarazioni di due collaboratori di giustizia, Pasquale Loreto e suo figlio Alfonso, che avevano
riferito che il predetto sindaco di Scafati aveva promesso l’elargizione di appalti pubblici in
favore di alcune società controllate dal predetto sodalizio, in cambio dell’appoggio politico della
consorteria criminosa sia per le elezioni comunali del 2013 che nell’occasione della candidatura
della Paolino al consiglio regionale nel 2015, e sui riscontri che si assumeva tali dichiarazioni
avessero ricevuto.
In relazione a tali fatti, con ordinanza del 28 giugno 2016 il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Salerno, esclusa la gravità indiziaria per i fatti del 2015, respingeva
la domanda cautelare formulata nei confronti di Ridosso Gennaro, Ridosso Luigi, Aliberti Angelo
Pasqualino e Aliberti Nello Maurizio sul rilievo che,a1 momento in cui si erano presumibilmente
realizzate le condotte contestate, l’art. 416 ter cod. pen. non contemplava l’affidamento di
appalti pubblici quale utilità derivante dall’appoggio di associazione di tipo mafioso, ma
soltanto la promessa di denaro o di altre utilità immediatamente trasformabili in denaro,
sicché si sarebbe potuta configurare soltanto l’ipotesi di cui all’art. 96 d.p.r. n. 361/1957, la cui
pena edittale non consentiva l’applicazione della misura cautelare richiesta. Quanto alla
seconda ipotesi di reato configurata – l’appoggio da parte del clan alle elezioni regionali di
Paolino Monica – il giudice della cautela rilevava trattarsi di fatti non riferiti dal collaboratore
Loreto Alfonso, e che sul piano logico dovesse ritenersi poco credibile che il clan avesse
rinnovato i patti con un sindaco già inadempiente, dovendo collegarsi l’affidamento del servizio
di pulizia dell’ACSE al patto elettorale precedente, in quanto la delibera era stata adottata dal
Cda presieduto da Petrucci Ciro, nominato in ossequio agli accordi stipulati per la tornata
elettorale del 2013.
Il Tribunale del riesame di Salerno, decidendo sull’appello proposto dal Pubblico Ministero
avverso l’ordinanza in parola, rigettava il gravame nei confronti di Aliberti Nello Maurizio e nei
confronti di Ridosso Gennaro in relazione al reato di cui all’art. 416 ter cod. pen. commesso nel
2015, accogliendolo nei confronti di questo, invece, limitatamente al delitto di cui agli artt. 86
d.p.r. 16 maggio 1960 n.570 e 7 legge 203/91, così riqualificato il delitto di cui all’art. 416 ter
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Maurizio, dall’altro, ed avente ad oggetto il procacciamento di voti in favore di Aliberti Angelo

cod. pen. commesso nel 2013; accoglieva, inoltre, l’appello nei confronti di Ridosso Luigi e
Aliberti Angelo Pasqualino in ordine ad entrambi i delitti suindicati, applicando la misura
custodiale agli indagati in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti.
2.

Decidendo sui ricorsi proposti dal Pubblico Ministero nei confronti di Aliberti Nello

Maurizio e da Ridosso Gennaro, Ridosso Luigi ed Aliberti Angelo Pasqualino, questa Corte di
Cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 20291 del 7/3/2017 ha annullato la
predetta ordinanza del Tribunale del riesame limitatamente alle esigenze cautelari nei confronti
di Ridosso Gennaro, Ridosso Luigi e Aliberti Angelo Pasqualino, rinviando per nuovo esame sul

inammissibile il ricorso del pubblico ministero.
3. Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale di Salerno, in accoglimento dell’appello del
pubblico ministero, con ordinanza del 20/9/2017 ha così provveduto:
– ha applicato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di Ridosso Gennaro
in ordine al delitto di cui agli artt. 86 DPR 16/5/1960 n. 570 e 7 L. 203/1991, così riqualificato
il delitto ex art. 416 ter cod. pen. perpetrato nel 2013 ed allo stesso contestato,
prescrivendogli altresì il divieto di contatti telefonici e visivi con persone diverse dai conviventi;
– ha applicato a Ridosso Luigi ed Aliberti Angelo Pasqualino la misura cautelare della
custodia in carcere per il reato di cui all’art. 416 ter cod. pen. perpetrato nel 2015 e la misura
cautelare degli arresti domiciliari per il reato di cui agli artt. 86 D.P.R. 16/5/1960 n. 570 e 7 L.
203/1991, così riqualificato il delitto ex art. 416 ter cod. pen. perpetrato nel 2013.
4. Hanno proposto ricorso per cassazione i predetti Aliberti Angelo Pasqualino, Ridosso
Gennaro e Ridosso Luigi.
4.1. Ridosso Luigi ha proposto due ricorsi, a mezzo dell’avv. Davino e dell’avv. Sarno:
4.1.1. L’avv. Davino ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con
riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, affermando che la Corte territoriale si
sarebbe uniformata solo apparentemente ai dettami di questa Corte di cassazione: ha dedotto
non essere significativa la circostanza dell’arresto di Ridosso Luigi nel 2015 per il delitto di cui
all’art. 416 bis cod. pen., trattandosi di circostanza presupposta dalla contestazione del reato e
dell’art. 7 I. 203/2001, peraltro riconosciuta con provvedimento non definitivo; non potersi
ritenere significativa la libertà del fratello Ridosso Andrea quale sintomo dell’esistenza di sodali
che avrebbero cointeressenze con il clan, pronti a ricevere disposizioni del ricorrente, dal
momento che Ridosso Andrea non risulta nemmeno indagato per il delitto di cui all’art. 416 bis
cod. pen., e che la sua partecipazione al sodalizio sarebbe stata esclusa dai collaboratori di
giustizia; ed infine che il riferimento alle cointeressenze del clan verso altre figure politiche,
indicate nell’ordinanza impugnata, altro non è che una mera formula di stile priva di
specificazioni ed indimostrata.
4.1.2. Anche l’avv. Sarno ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione con
riferimento alla sussistenza delle esigenze cautelari, assumendo, in particolare, la mancanza di
attualità di queste, giacché il provvedimento impugnato si fonderebbe su fatti retrodatati nel
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punto al Tribunale di Salerno; ha rigettato, nel resto, i ricorsi dei predetti ed ha dichiarato

tempo, mentre l’associazione si sarebbe sfaldata a seguito di arresti e collaborazioni di soggetti
in posizioni apicali. Ha dedotto, inoltre, il ricorrente: che, anche a voler ritenere operativo il
clan fino all’arresto di Ridosso Gennaro nel 2016, questo comunque non avrebbe nemmeno
partecipato all’accordo per la tornata elettorale del 2015; che era l’Aliberti ad offrirsi ai vari
clan pur di raggiungere il proprio tornaconto, sicché lo sfaldamento dell’associazione a seguito
della collaborazione intrapresa da soggetti in posizioni apicali dovrebbe essere considerato
elemento sufficiente a superare la presunzione di adeguatezza della sola misura della custodia
in carcere, atteso anche che il ricorrente è detenuto da più di due anni, ed altresì che – in

ripresenti l’occasione di commettere reati della stessa specie.
4.2. L’avv. Vannetiello per Ridosso Gennaro ha dedotto:
4.2.1. la violazione di legge, in relazione alla valutazione delle esigenze cautelari, per
essere stato fatto riferimento nell’ordinanza impugnata all’ordinanza di custodia cautelare
emessa nei confronti del ricorrente nel settembre 2015 per il reato di cui all’art. 416 bis cod.
proc. pen. in quanto si tratta di atto non facente parte del fascicolo procedimentale a
disposizione della difesa, non presente nel fascicolo del pubblico ministero né al momento della
proposizione dell’impugnazione né prodotto successivamente dal pubblico ministero, con
conseguente violazione del diritto di difesa e del diritto ad un reale ed effettivo contraddittorio,
violazione, quindi, degli artt. 178 lett. c) cod. proc. pen., e 24 e 111 della Corte Costituzionale
e 6 della CEDU .
4.2.2. Omessa motivazione, che non sia meramente apparente, in ordine al motivo per
cui, a distanza di oltre quattro anni dal fatto contestato a Ridosso Gennaro, limitato all’episodio
delle elezioni del 2013, unica condotta illecita contestatagli, sussisterebbe ancora il pericolo
concreto ed attuale di recidiva, sul presupposto che non sarebbero emersi elementi idonei a
superare la presunzione di legge, nonostante la difesa avesse evidenziato con memoria al
Tribunale che Ridosso Gennaro, pur avendo la possibilità di reiterare il reato, dal 2013 non lo
aveva fatto, come può desumersi dalla circostanza che il predetto ricorrente non compare né
nella vicenda relativa agli incontri tra Ridosso Luigi e l’imprenditore Longobardi per far
nominare un uomo dei Ridosso all’interno dell’ACSE, né nella vicenda relativa all’assunzione di
Ridosso Andrea alla dipendenza di una cooperativa che aveva vinto un appalto, né in una
riunione finalizzata all’elezione della moglie del sindaco Aliberti durante la campagna elettorale
del 2015.
4.3. L’avv. De Caro per l’Aliberti ha articolato i seguenti motivi:
4.3.1. La violazione di legge in ordine alla possibilità di produrre al Tribunale del riesame
documenti anche in ordine al quadro indiziario, negata dal provvedimento impugnato sul rilievo
che, per effetto della pronuncia della sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione, si era
ormai formato il giudicato cautelare in ordine ai gravi indizi di colpevolezza, assumendo il
ricorrente che il Tribunale del riesame è abilitato ad intervenire d’ufficio pro libertate, anche
oltre il devolutum.
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punto di attualità delle esigenze cautelari – non risulta nemmeno indicata la probabilità che si

4.3.2. Violazione di legge in ordine alla concreta ed attuale sussistenza delle esigenze
cautelari, ed altresì violazione, sul punto, del devolutum posto dalla Corte di Cassazione in
sede di rinvio, laddove la stessa aveva indicato la necessità di valutare la sussistenza delle
esigenze cautelari alla luce delle dimissioni del ricorrente dalla carica di Sindaco “e degli altri
elementi indicati dal ricorrente in ordine alla concretezza ed attualità del pericolo”: assume il
ricorrente che, invece, il Tribunale del riesame, dopo aver fondato le esigenze cautelari sulla
carica di sindaco, nell’ordinanza annullata, nell’ordinanza emessa a seguito del rinvio assume,
invece, che le dimissioni da tale carica sarebbero irrilevanti; il ricorrente deduce anche che

considerato che manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita, e che gli ipotizzati
rapporti con i clan Sorrentino e Matrone erano smentiti dai fatti, quanto al primo dal rilievo che
l’amministrazione Alberti aveva disposto il trasferimento all’Agenzia del Demanio dei beni
confiscati al clan Sorrentino, quanto al secondo dal rilievo che un’intercettazione di
conversazione di Nappo Vincenzo aveva rivelato il danno ricevuto da questo ad opera
dell’amministrazione. Il ricorrente contesta, inoltre, l’utilizzabilità delle dichiarazioni di Alfano
Raffaele prodotte dal pubblico ministero, pur non rinvenendosi in atti una dichiarazione formale
di questo, né la sua identificazione, così come contesta l’asserita segretezza dell’incontro tra i
fratelli Maurelli – all’epoca incensurati-, il Cozzolino e Nello Alberti, e, soprattutto contesta
l’influenza del ricorrente sull’attività politica della moglie Monica Paolino. In definitiva, l’Alberti
deduce l’insussistenza dei requisiti di concretezza ed attualità delle esigenze cautelari
evidenziando di aver manifestato pubblicamente la volontà di non prendere parte a
qualsivoglia competizione elettorale sino alla definizione della vicenda giudiziaria; che le
prossime elezioni a Scafati non avverranno prima del 2019 e quelle regionali nel 2020 e che,
anche se volesse, non potrebbe concorrere alla carica di Sindaco perché incompatibile per aver
esercitato due mandati; che le condotte contestate risalgono a due anni addietro e che il clan
Ridosso-Loreto è ormai scompaginato per le collaborazioni di affiliati.
4.3.3. Violazione di legge, ed in particolare degli artt. 405, 406, 407 cod. proc. pen., per
l’utilizzazione da parte del Tribunale del riesame di atti compiuti dopo la scadenza del termine
delle indagini preliminari (ed in particolare l’acquisizione del profilo Facebook, le s.i.t. di
Sicignano Patrizia, Sicignano Raffaele ed Ugliano Daniela e la trasmissione dell’informativa
sulla vicenda Maurelli, atti relativi ad indagini collegate), assumendo il ricorrente trattarsi di
inutilizzabilità assoluta.
4.3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ragioni per cui non si è
ritenuta idonea in concreto a soddisfare le esigenze cautelari la misura degli arresti domiciliari
con braccialetto elettronico, che si assume andava, invece, valutata in modo specifico pur in
presenza delle presunzioni di legge.
4.3.5. In data 16/1/2018 l’avv. De Caro ha depositato motivi aggiunti con i quali ha
rilevato che:

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l’utilizzo del profilo Facebook per fini istituzionali e commenti politici altro non può essere

- già il giudice per le indagini preliminari, con ordinanza in data 17/10/2017, avrebbe
riconosciuto la fondatezza dell’eccezione in ordine all’inutilizzabilità degli atti di indagine
successivi al 10/9/2016;
– il Pubblico Ministero non avrebbe trasmesso gli atti a favore dell’indagato, tali da
smentire l’assunto secondo cui Andrea Ridosso sarebbe stato il trait d’union tra il Sindaco ed il
clan per il patto stipulato nel 2013, atti conosciuti dalla difesa solo con la conclusione delle
indagini preliminari, aventi ad oggetto conversazioni avvenute solo dopo le elezioni del 2013;
– l’Aliberti ha rinunciato ad ogni difesa nell’ambito della procedura di incandidabilità

5. Con memoria del 21/12/2017, depositata il 9/1/2018, il Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Salerno ha chiesto il rigetto del ricorso dell’Aliberti.

CONSIDERATO IN DIRITTO
6. I ricorsi sono infondati.
6.1.1. Nell’esaminare, in particolare, il primo motivo del ricorso proposto nell’interesse
dell’Aliberti, va premesso, con riferimento al giudizio di rinvio conseguente all’annullamento di
un provvedimento con sentenza di questa Corte di cassazione, che il giudizio di rinvio va inteso
come ulteriore fase del giudizio di merito, vincolato alla sentenza di annullamento nei limiti da
questa determinati, e che il giudice di rinvio decide con gli stessi poteri che aveva il giudice del
provvedimento annullato, limitatamente, però, ai punti che hanno formato oggetto
dell’annullamento o in connessione essenziale con la parte annullata, uniformandosi alla
sentenza della Corte di Cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa
decisa.
Sul tema, peraltro, il ricorrente richiama i termini di una questione dibattuta a proposito
del trattamento cautelare, cioè il raccordo possibile tra principi fondamentali tutti rilevanti,
come quello di costante attualità dei fattori di legittimazione del provvedimento restrittivo e
quelli di preclusione e devoluzione: la questione, peraltro, è stata da lungo tempo risolta,
almeno nei suoi termini essenziali, essendosi stabilito che il principio di necessaria attualità
delle condizioni legittimanti la cautela – primariamente garantito dalla possibilità di costante
reiterazione delle istanze de libertate (senza che il principio di preclusione ne paralizzi
l’ammissibilità, in presenza di fattori sopravvenuti) – consente alle parti processuali di riversare
il novum, ove lo ritengano conveniente, anche nell’eventuale giudizio impugnatorio in corso.
Ciò comporta per inciso un problema di duplicazione, che le Sezioni unite di questa Corte
hanno a suo tempo inteso risolvere secondo un criterio di improcedibilità della domanda
presentata per seconda (Sez. U, Sentenza n. 18339 del 31/03/2004, Donelli, rv. 227357 e
227358). Quanto al limite logico e giuridico posto alla “libertà” di scelta della sede nella quale
riversare gli elementi sopravvenuti che, a giudizio della parte, dovrebbero orientare la
decisione cautelare, si è rilevato che può essere privilegiata la sede del giudizio impugnatorio,
purché il novum si inserisca nel perimetro decisorio segnato dal devolutum, e cioè nell’ambito
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promossa dal Ministero degli Interni ai sensi dell’art. 143 comma 11 TUEL.

dell’oggetto circoscritto per il giudizio medesimo, e sempreché venga in concreto garantito alla
parte avversa il diritto al contraddittorio (in tal senso SSUU cit.; Sez. 5, n. 42847 del
10/06/2014, Rv. 261244; Sez. 6, n. 18634 del 18/11/2014, Rv. 263951). La ragione è
evidente, e risiede proprio nella necessità di non sfigurare l’oggetto e la fisionomia del
procedimento di gravame (sul limite del devoluto quale fattore condizionante l’acquisizione di
nuovi elementi nel giudizio di appello cautelare, a parte le già indicate decisioni si possono
citare, tra le molte: Sez. 2, n. 12245 del 14/02/2013, rv. 255539; Sez. 4, n. 40906 del
23/09/2008, rv. 241330; Sez. 1, n. 26299 del 23/06/2006, rv. 235017; Sez. 2, n.6728 del

sempre consentita (alle condizioni anzidette), e mutamento di oggetto del giudizio
impugnatorio, inteso come abbandono del thema decidendum segnato dai motivi e, nel caso in
esame, dalla sentenza di annullamento limitatamente alle sole esigenze cautelari, sicché
l’introduzione di nuovi punti per una rivalutazione del quadro indiziario deve ritenersi preclusa
(cfr. anche Sez. 2, n. 9219 del 2/2/2017), e di seguito saranno esaminate solo le
argomentazioni dei ricorrenti relative al thema decidendum della sussistenza delle esigenze
cautelari fissato da questa Corte.
6.1.2. E’ inammissibile per la sua tardività, invece, il motivo di ricorso con il quale si
contesta l’utilizzazione da parte del Tribunale del riesame di alcuni atti di indagine, quali
l’acquisizione del profilo Facebook, le s.i.t. di Sicignano Patrizia, Sicignano Raffaele ed Ugliano
Daniela e la trasmissione dell’informativa sulla vicenda Maurelli, assumendo trattarsi di atti
inutilizzabili perché compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini preliminari, assunto
che viene contrastato dalle argomentazioni di cui alla memoria del pubblico ministero e dagli
atti ad essa allegati, depositati in data 9/1/2018.
Nel corso della discussione, peraltro, la difesa ha anche contestato il diritto del pubblico
ministero non ricorrente ad intervenire con tale memoria, ma la consolidata e condivisibile
giurisprudenza di questa Corte riconosce, invece, che il diritto di produrre memorie nel
procedimento per cassazione è attribuito al pubblico ministero che ha richiesto l’applicazione
della misura, all’imputato e al suo difensore (cfr. Sez. 4, n. 18851 del 10/04/2012, Rv.
253862, che ha escluso, invece, il diritto della persona offesa a presentare memorie e ad
interloquire nella materia delle misure cautelari).
Sul punto, comunque, deve in primo luogo rilevarsi il carattere tardivo dell’eccezione, in
quanto l’inutilizzabilità degli atti d’indagine prevista per il caso in cui tali atti siano stati
effettuati dopo la scadenza dei termini prescritti non è equiparabile alla inutilizzabilità delle
prove vietate dalla legge (all’art. 191 cod. proc. pen.), sicché non è rilevabile d’ufficio ma solo
su eccezione di parte, che va immediatamente proposta dopo il compimento dell’atto o nella
prima occasione utile sicché, non essendo stata proposta dinanzi al Tribunale del riesame di
Salerno, non può essere proposta, invece, per la prima volta in Cassazione (Sez. 1, n. 36671
del 14/06/2013, Rv. 256699; cfr. anche Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, Rv. 252853).

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09/02/2006, rv. 233159). Occorre, dunque, distinguere tra variazione della base cognitiva,

Da qui il legittimo riferimento, da parte del Tribunale del riesame, agli atti ulteriormente
acquisiti, e ciò anche indipendentemente dalla proroga delle indagini comunque intervenuta
per la Paolino e dalla connessione intercorrente tra le posizioni di questa e del ricorrente, ed
anche indipendentemente dalla successiva documentata iscrizione dell’Aliberti in data 9/9/2016
per il reato di cui agli artt. 110, 81 cpv., 610 e 612 cod. pen. e 7 I. 203/1991 in ossequio ai
principi ripetutamente rilevati da questa Corte di legittimità secondo cui, qualora il pubblico
ministero acquisisca nel corso delle indagini preliminari elementi in ordine ad ulteriori fatti
costituenti reato nei confronti della stessa persona già iscritta nel registro di cui all’art. 335

previsto dall’art. 405 cod. proc. pen., decorre in modo autonomo per ciascuna successiva
iscrizione nell’apposito registro, senza che possa essere posto alcun limite all’utilizzazione di
elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti.
(Sez. 3, n. 32998 del 18/03/2015, Rv. 264191; Sez. 2, n. 29143 del 22/03/2013, Rv.
256457).
6.1.3. Nessun vizio logico o giuridico può riconoscersi nella valutazione esaustivamente
operata dal giudice del rinvio in ordine al devolutum di cui alla pronuncia di annullamento con
rinvio di questa Corte di Cassazione, avendo il giudice del rinvio adeguatamente ed
esaurientemente argomentato in ordine all’attuale sussistenza delle esigenze cautelari
nonostante le dimissioni dell’Aliberti dalla carica di sindaco.
Va premesso, a tal proposito, che questa Corte di cassazione ha già avuto modo di
precisare che la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all’art. 275 comma 3
cod. proc. pen., quando si procede nei confronti di soggetto decaduto dalle cariche pubbliche e
di partito, costituenti il presupposto fattuale della condotta contestata, non è vincibile sulla
base di un’astratta applicazione della massima di esperienza secondo cui le organizzazioni
camorristico-mafiose non hanno interesse a servirsi di politici “bruciati”, ma sono solite
individuare referenti politici “dal potere in ascesa”, dovendosi invece verificare la continuità dei
rapporti dell’indagato o dell’imputato con gli ambienti criminali e la eventuale persistenza degli
interessi scambievoli che possono in concreto mantenere inalterato, nonostante la perdita delle
cariche, il legame con il sodalizio criminoso (Sez. 2, n. 14773 del 17/01/2014, Rv. 258976), e
nella sostanza tale verifica costituisce proprio l’oggetto del devolutum posta dalla Corte di
Cassazione in sede di rinvio, laddove questa aveva indicato la necessità di valutare la
sussistenza delle esigenze cautelari alla luce delle dimissioni del ricorrente dalla carica di
Sindaco e degli altri elementi indicati dal ricorrente in ordine alla concretezza ed attualità del
pericolo.
Sotto tale profilo, il percorso argomentativo sul quale l’ordinanza impugnata fonda la
valutazione di inidoneità delle dimissioni dell’Aliberti dalla carica di sindaco a superare la
presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari è coerente e logico, e non può ritenersi
validamente contrastato nemmeno dalla deduzione difensiva secondo cui il predetto ricorrente

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cod. proc. pen., deve procedere a nuova iscrizione ed il termine per le indagini preliminari,

ha rinunciato ad ogni difesa nell’ambito della procedura di incandidabilità promossa dal
Ministero degli Interni ai sensi dell’art. 143 comma 11 TUEL.
Il Tribunale del riesame, infatti, ha evidenziato come altri provvedimenti abbiano dato
conto dei rapporti dell’Aliberti anche con altre cosche malavitose di particolare pericolosità
sociale, in particolare con la famiglia Sorrentino e la famiglia Matrone, nonché di incontri
segreti ji, a ridosso delle elezioni regionali nelle quali era candidata la Paolino, avuti dal
ricorrente con Maurelli Raffaele e Maurelli Giuseppe, soggetti rinvenuti nella disponibilità di 700
kg. di cocaina e raggiunti da ordinanze di custodia cautelare per traffico internazionale di

confermata dal fatto che un incontro in una villa privata sia stato preceduto da altro per strada
dove l’Aliberti era giunto con un’auto presa a noleggio: si tratta di elementi valorizzati senza
vizi logici, nell’ordinanza impugnata, per delineare la personalità del ricorrente ed il contesto
nel quale questo ha operato, e che non possono ritenersi validamente contrastati in questa
sede dalle diverse interpretazioni offerte nel ricorso, soprattutto ove si consideri che esula dai
poteri della Corte di cassazione quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a
fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito,
senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il
ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. n. 6402 del
30/4/1997, n. 6402, riv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Rv. 229369).
Soprattutto, però, rileva che l’ordinanza impugnata ha evidenziato come sia ancora in
carica come consigliere regionale Paolino Monica, moglie del ricorrente e beneficiaria, durante
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le elezioni regionali del 2015, dell’accordo l’Aliberti è gravemente indiziato di aver posto in
essere con il clan Ridosso: la stessa Paolino è indicata aver tenuto un comizio nel piazzale di
proprietà della sorella di Ridosso Salvatore, ucciso in un agguato di camorra, e di Ridosso
Romolo, padre di Luigi e zio di Gennaro. Inoltre, l’ordinanza impugnata ha anche dato conto di
come dalle dichiarazioni di ex collaboratori politici del ricorrente sia emerso che la candidatura
della Paolino sia stata frutto di una scelta dell’Aliberti, essendo allora la predetta del tutto
inesperta di politica e manovrata nelle scelte e nel suo operato politico dal marito convivente, e
di come anche dalle dichiarazioni raccolte con indagini difensive, volte ad accreditare, invece,
l’autonomia politica e decisionale della Paolino dal marito, comunque emerga quantomeno
l’influenza fondamentale di questo sugli esiti elettorali che l’hanno portata al ruolo di
consigliere regionale. Non è contestabile, poi, l’assunto difensivo secondo cui l’utilizzo dei
profili Facebook per fini istituzionali e commenti politici è una legittima manifestazione del
pensiero costituzionalmente garantita, ma l’ordinanza anche evidenziato come dai profili
facebook dell’Aliberti e della moglie Paolino emerga anche il congiunto coinvolgimento dei due
nelle vicende politico-istituzionali dello scafatese.
Senza incorrere in alcun vizio logico, pertanto, l’ordinanza impugnata ha rilevato che gli
elementi sopra sintetizzati non consentono di ritenere superata la presunzione relativa di
8

stupefacenti, e di come la segretezza di tali incontri, contestata nel ricorso, risulti invece

((\

attualità e concretezza delle esigenze cautelari, evidenziando come, anche privo di cariche
istituzionali, l’Aliberti potrebbe continuare ad interagire in affari con la criminalità organizzata
al fine di ottenere sostegno elettorale quantomeno per la moglie, o in favore di terze persone a
lui legate, e che potrebbe altresì attivarsi per onorare, anche nel tempo, gli impegni già assunti
con i clan con i quali è gravemente indiziato di aver stretto patti di scambio elettorale.
6.1.4. Priva di vizi logici è anche la valutazione del Tribunale del riesame in ordine
all’impossibilità di ritenere superata la presunzione relativa di adeguatezza della sola custodia
in carcere a soddisfare le riconosciute esigenze cautelari, non essendo emersi elementi positivi

potrebbe continuare ad influenzare le scelte politiche della Paolino quando necessario per
ottenere l’appoggio dei clan, oppure per onorare i patti stipulati con questi, nelle precedenti
tornate elettorali, eventualmente anche utilizzando a tale scopo il proprio profilo Facebook o
quello della moglie Paolino Monica, oppure le diverse persone di fiducia, quale l’ex staffista
Cozzolino: si tratta di valutazioni prive di illogicità evidenti e che rendono conto, invece, del
giudizio di inidoneità della misura degli arresti domiciliari a superare la menzionata
presunzione, in qualsiasi forma attuata, non potendo certo i cosiddetti braccialetti elettronici,
strumenti di controllo dei movimenti del detenuto e non delle sue comunicazioni, incidere in
alcun modo sulle valutazioni che il provvedimento impugnato fonda sulle attività che il
ricorrente potrebbe porre in essere, comunque, anche dalla propria abitazione.
6.2. Privi di fondamento sono anche i ricorsi proposti nell’interesse di Ridosso Gennaro e
Ridosso Luigi, in quanto il Tribunale del riesame ha esposto senza incorrere in alcun vizio logico
le ragioni giuridicamente significative che hanno indotto a riconoscere, in relazione ai predetti,
l’attualità delle esigenze cautelari, contestate dai ricorrenti con argomenti che non possono
condividersi.
6.2.1. In primo luogo, infatti, nessuna violazione di legge può riconoscersi in
considerazione dei riferimenti, nel provvedimento impugnato, all’ordinanza di custodia
cautelare emessa nei confronti di Ridosso Luigi, Ridosso Gennaro ed altri “nel mese di
settembre del 2015” per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pnicr. pen., come ipotizzato dalla
difesa di Ridosso Gennaro assumendo trattarsi di atto non presente nel fascicolo del pubblico
ministero, atteso che l’ordinanza del Tribunale del riesame, invece, riferisce dell’ordinanza di
custodia cautelare di cui si tratta come fatto significativo di per sé, prima ancora che per i
contenuti dell’ordinanza stessa, e si tratta di un fatto storico processualmente acquisito ed
indiscutibile, tanto che ad esso ha fatto riferimento a più riprese anche la sentenza di
annullamento con rinvio emessa dalla sesta sezione penale di questa Corte di Cassazione, in
particolare alle pagine 3 e 20.
L’ordinanza impugnata ha desunto l’attualità delle esigenze cautelari, tra l’altro, anche
dalle argomentazioni di un’altra ordinanza emessa dal Tribunale del riesame nel procedimento
n. 5980/2016 R.G.N.R. liberamente utilizzabile dal Tribunale in quanto trattarsi di documento

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idonei a superare tale presunzione e potendosi ritenere, invece, che “da casa” l’Aliberti

prodotto dal pubblico ministero all’udienza del 14/9/2017, come la stessa ordinanza impugnata
riferisce.
Tanto premesso, il Tribunale del riesame con un percorso argomentativo privo di vizi logici
ha reso conto dell’insussistenza di elementi che consentano di ritenere superata la presunzione
relativa di sussistenza di esigenze cautelari tutelabili solo con la misura più afflittiva, posta
dall’art. 275 comma 3 cod. proc. pen. in relazione alla contestazione di cui all’art. 416 ter cod.
pen. nei confronti di Ridosso Luigi e, comunque, della concreta emersione di elementi che
inducono a riconoscere l’attualità delle esigenze cautelari nei confronti di entrambi i ricorrenti

e, contrariamente all’indimostrato assunto dei ricorrenti secondo cui l’associazione si sarebbe
sfaldata a seguito di arresti e collaborazioni di soggetti in posizioni apicali, le ordinanze
emesse in altri procedimenti si riferiscono a condotte estorsive attribuite al sodalizio anche di
recente, e comunque successivamente ai fatti per cui si procede, ed altresì alla possibilità per i
Ridosso di contare su un numero di collaboratori pronti ad assecondare le loro richieste (né
tale argomento può ritenersi validamente contrastato dal rilievo difensivo secondo cui non
sarebbe stata riconosciuta da alcun provvedimento giudiziario, ad esempio, la partecipazione di
Ridosso Andrea al sodalizio criminoso), come i soggetti pronti ad intestarsi fittiziamente le ditte
del clan, mentre, nonostante la detenzione dell’Aliberti, la stessa ordinanza impugnata ha
evidenziato la piena attività politica di Paolino Monica, l’altro soggetto indicato come
beneficiario del patto di scambio elettorale-mafioso oggetto del procedimento.
Si tratta di argomentazioni che senza incorrere in vizi logici rendono conto delle ragioni
poste a fondamento del provvedimento impugnato, sicché anche i ricorsi proposti nell’interesse
di Ridosso Gennaro e Ridosso Luigi vanno disattesi.
7. Al rigetto dei ricorsi consegue, per il disposto dell’art. 616 c.p.p., la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 reg. es . cod. proc. pen.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2018

predetti: si è rilevato, infatti, come il sodalizio criminoso di riferimento risulti ancora operativo

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