Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21088 del 28/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21088 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
TRINCAS RICCARDO N. IL 05/08/1979
avverso la sentenza n. 29/2014 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
20/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 28/04/2016

R.G. n. 51858/15

Corte Suprema di Cassazione

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Si duole Riccardo TRINCAS, per il tramite del proprio difensore di

20.10.2015, ha confermato la sua condanna di alla pena di mesi quattro di
reclusione per il reato previsto e punito dall’art. 385 cod. pen., lamentando
“erronea interpretazione delle risultanze processuali e insussistenza del
fatto – illogicità della motivazione”, per via della pretesa, mancata
valutazione “delle dichiarazioni rese da tutti i testi escussi in udienza, che
avrebbero posto il Giudicante nella condizione di dubbio, circa la penale
responsabilità dell’imputato”, relativamente all’effettivo funzionamento del
campanello, vanamente e lungamente suonato dal personale di p.g. che
fece luogo al controllo da cui è scaturito il presente processo.

2.

Il ricorso va senza meno dichiarato inammissibile, con ogni

consequenziale statuizione, come da dispositivo.
Invero, a fronte di un duplice conforme apprezzamento in fatto dei
due giudici del merito, sorretto da motivazione non apparente ed immune
da vizi di manifesta illogicità e contraddittorietà – che, soli, rilevano ai fini
della denunciata violazione dell’art. 606 co.1 lett. e) cod. proc. pen. l’odierno istante si limita alla pedissequa reiterazione della doglianza già
sottoposta alla Corte cagliaritana, che, contrariamente a quanto sostenuto,
ha preso in esame le deposizioni indicate dal ricorrente, argomentando
coerentemente nel senso della loro genericità o, addirittura della loro non
conferenza, Onde le deduzioni difensive si risolvono nella mera
sollecitazione ad una diversa valutazione del fatto, per di più senza
confutare le ragioni esposte dal giudice di merito, come tali risultando del
tutto precluse nella presente sede di legittimità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di € 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.04.2016

fiducia, della sentenza con cui la Corte di appello di Cagliari, in data

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