Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21088 del 06/12/2017


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 21088 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Brunetti Simone nato il 01.12.1994
Rubbi Lorenzo nato il 14.01.1994
avverso la sentenza n.5689/2016 della Corte d’appello di Roma, sezione 2a,
del 04.05.2016;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale,

Data Udienza: 06/12/2017

Antonio Mura, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per Brunetti
,perché deceduto e l’ inammissibilità del ricorso per Rubbi.
udito per l’imputato Rubbi , l’avv. Francesco Caroleo Grimaldi, che ha concluso
per raccoglimento del ricorso;

MOTIVI della DECISIONE

mezzo dei rispettivi difensori di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati
nei limiti strettamente necessari, come disposto dall’art. 173 disp. att. c.p.p.,
comma 1:

Brunetti
Violazione dell’art.606 comma 1 lett.b e e .Erronea applicazione della legge penale
con riferimento alle norme incriminatrici di cui agli artt. 2 e 7 1.895/67 e 648 c. p.;
mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione
(vizio risultante dal testo del provvedimento impugnato) con riferimento alla
ritenuta responsabilita’ penale del sig. brunetti per i reati ai capi 1) ed m)
Rubbi
Violazione dell’art. 606, lett. b) ed e) CPP: Inosservanza e comunque erronea
applicazione della norma di cui all’art. 62 n. 4 C.P non essendo stata riconosciuta
l’attenuante in parola, specificamente richiesta, non avendo la Corte correttamente
valutato il tenue danno provocato alla p.o.; assenza e/o manifesta illogicità della
motivazione, desumibile dal testo del provvedimento, relativamente ai criteri
adottati per il diniego del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti
concesse con le ritenute aggravanti, nonché, in punto di quantificazione della pena,
con riferimento ai criteri di cui all’art. 133 C.P.; erronea applicazione della
disciplina della continuazione criminosa ex art. 81 C.P. essendo state valutate le
circostanze del reato con riguardo al reato continuato e non ai singoli reati
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nelle more della fissazione del ricorso Brunetti è deceduto.Si impone pertanto
l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell’imputato.
Il ricorso di Rubbi Lorenza è inammissibile perché basato su motivi non consentiti
nel giudizio di legittimità. `;
p ricorso Rubbi è inanifestamente infondato.

2

Avverso la sentenza di cui in epigrafe hanno proposto ricorso gli l’imputati, per

N

1I ricorrente contesta che nel caso di reato di rapina, avente natura plurioffensiva,
si possa avere riguardo alle modalità e alla dinamica del fatto per individuare la
speciale tenuità del danno e che il parametro di valutazione non sia principalmente
quello patrimoniale. Tale impostazione, tuttavia, è contraddetta dalla
giurisprudenza di questa Corte ,che, con giurisprudenza consolidata e conforme,
ha già affermato che ai fini della configurabilità dell’attenuante del danno di
speciale tenuità (art 62, n. 4, cod. pen.) in riferimento al delitto di rapina, non è

occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona (che
non coincide necessariamente con il titolare del diritto sulla cosa sottratta) contro la
quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, atteso che il delitto de quo ha
natura di reato plurioffensivo perché lede non solo il patrimonio ma anche la libertà
e l’integrità fisica e morale aggredite per la realizzazione del profitto; ne consegue
che, in applicazione della seconda parte della disposizione citata, solo ove la
valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo
all’applicazione dell’attenuante; il relativo apprezzamento, risolvendosi nella verifica
di circostanze fattuali, è riservato al giudice di merito e non può essere censurato in
sede di legittimità se immune da vizi logici e giuridici. 21872 del 06/03/2001
Ud. (dep. 30/05/2001 ) Rv. 218795 il motivo di ricorso, riguardo alla consolidata
giurisprudenza, si connota di profili di aspecificità facendo esclusivo riferimento al
mero valore economico dei beni sottratti . cfr anche 21.11/19.12.2006 n. 41578, rv
235386; 19308 del 20/01/2010 Ud. (dep. 20/05/2010) Rv. 247363
Inammissibile è la seconda censura che recrimina sulla valutazioni delle generiche.
Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze,
implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al
sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento
illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che
per giustificare la soluzione dell’equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea
a realizzare l’adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del
25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
Inammissibile è anche la terza censura riguardante il regolamente delle circostanze
nel reato continuato. A tal proposito questa Corte si è costantemente espressa nel

senso che , in caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative
esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o
meno dell’aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con
3

sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma

riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quella
complessivo causato dalla somma delle violazioni.( per tutte 45504 del 27/10/A15
Ud. (dep. 16/11/2015) Rv. 265557).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata
al pagamento delle spese del procedimento, nonché – ravvisandosi profili di colpa
nella determinazione della causa di inammissibilità – al versamento a favore della

costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima
equo determinare in euro 1.500,00 .
P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Brunetti Simone per
essere i reati estinti per morte del reo. Dichiara inammissibile il ricorso di Rubbi
Lorenzo che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
duemila in favore della cassa delle ammende.
Così ecis in Roma , il 06 dicembre 2017
Il Co sigli

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4

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Cassa delle ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte

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