Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21087 del 06/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Sent. Sez. 2 Num. 21087 Anno 2018
Presidente: FUMU GIACOMO
Relatore: TADDEI MARGHERITA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
Carbone Giuseppe nato il 24.12.1986
avverso la sentenza n.2142/2010 della Corte d’appello di Torino, sezione la, del
27.06.2010;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Margherita B. Taddei;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Antonio
Mura, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso
udito per l’imputato, l’avv. Luca Puccetti in sostituzione dell’avv.Marisa Zariani,
che ha concluso per raccoglimento del ricorso;

1

Data Udienza: 06/12/2017

MOTIVI della DECISIONE

1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha confermato la decisione del GIP
del Tribunale di Verbania, di condanna di Carbone Giuseppe in ordine alla

per il reato p. e p. dall’art. 629, 1° comma, c.p., perché, mediante minaccia consistita nel far sapere
a SCILLIGO Cristiano, prima per il tramite di GNUTTI Davide e poi per il tramite di MIGLIORATI
Fabrizio – entrambi amici e concorrenti del CARBONE nell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti
-, di voler parlare con lui; nel telefonare più volte allo SCILLIGO sull’utenza 348 – 3338860
dicendogli “mi serve il cash”; nel convocare lo Scilligo nella propria abitazione presso la quale si
trovava agli arresti domiciliari – dicendo che “doveva pagare”; mostrandogli le copie degli atti relativi
al proprio arresto e, in particolare, il passo in cui si dava atto delle telefonate intercorse tra lui e lo
Scilligo, e dicendogli in tono deciso e intimidatorio “tu hai parlato e ora devi pagare”; dimostrandosi
indifferente all’affermazione dello Scilligo di non aver parlato con gli inquirenti e ribadendo la
richiesta di pagamento di duemila euro; quindi, nei mesi successivi, telefonando più volte (sia con le
utenze a lui in uso n. 349 – 6736571, n. 392 5314220 w n. 328 – 0633566, sia con le utenze usate
dai suoi amicie complici) e ogni mese allo Scilligo, sull’utenza n. 348 – 3338860, per ricordagli il
pagamento e dargli appuntamento per riscuotere i soldi; e, quindi, così creando nello Scilligo uno
stato di paura e di forte preoccupazione, lo costringeva a consegnargli in più tranches la complessiva
somma quantomeno di C 2000, così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per la persona
offesa Scilligo Cristiano.In Domodossola, dall’ottobre 2006 al maggio 2007.

propone ricorso l’imputato per mezzo del suo difensore di fiducia, deducendo i
motivi che seguono, enunciati nei limiti strettamente necessari, come disposto
dall’art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1:
a)

contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in merito

all’attendibilità della persona offesa ed alla prova dell’elemento soggettivo ed
oggettivo del reato di cui all’art. 629 1° co. c.p. (art. 606 1° co.lett. e).
b)

Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale (art.629 c.p.) e/o

mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione in ordine
all’elemento oggettivo e soggettivo del reato di cui all’art. 629 1° co- c.p. (art. 606
10 co. lett. b e lett. e);
c)

Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale (art.50 c.p.) e/o

mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione anche in
merito all’elemento soggettivo del reato (art. 606 1° co. lett. b e lett. e).
d)

Inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale (art.

629 c.p. e ‘art. 393 c.p.) e/o mancanza e/o contraddittorietà e/o manifesta
illogicità della motivazione anche in merito all’elemento soggettivo del
reato di cui all’art. 629 c.p. (art. 606 1° co. lett. b e lett e).

2.11 ricorso è fondato e deve trovare accoglimento.
2

imputazione di seguito riportata

2.1 Nelle motivazioni delle sentenze dei giudici di entrambi i gradi di merito ( e
prima ancora nell’imputazione ascritta al Carbone) , non è stata individuata alcuna
specifica forma di minaccia da parte dell’imputato nei confronti della p.o. Scilligo
Cristiano. In entrambe le sentenze ,infatti, si fa riferimento ad uno stato di
soggezione che Scilligo Cristiano nutriva nei confronti del Carbone ma non si
individua alcuna forma di minaccia o di condotta minatoria attiva , da parte del
Carbone e lo stesso Scilligo ha espressamente escluso di aver ricevuto minacce

affermato di aver valutato , per le modalità di approccio utilizzate dal Carbone, che
era preferibile aderire alla richiesta di quest’ultimo ( pag 6 sentenza appello),anche
se non gli erano state fatte minacce esplicite.
2.2 Orbene,tenuto conto che entrambi i giudici del merito hanno valutato
assolutamente attendibili le dichiarazioni della p.o. ,rileva , alla stregua della
motivazione integrata delle due sentenze, che Scillingo decise autonomamente e
senza alcuna interferenza minatoria , di aderire alla richiesta patrimoniale del
Carbone,perché la giudicò la più conveniente, versando,pertanto, in una situazione
volitiva affatto diversa da quella compromessa dall’interferenza minatoria altrui,
che si vuole sanzionare con il delitto di estorsione.
2.3 Nell’estorsione patrimoniale, infatti, che si realizza quando al soggetto passivo
sia imposto di porsi in rapporto negoziale di natura patrimoniale con l’agente o con
altri soggetti, l’elemento dell’ingiusto profitto con altrui danno è implicito nel fatto
stesso che il contraente-vittima sia costretto al rapporto in violazione della propria
autonomia negoziale, impedendogli di perseguire i propri interessi economici nel
modo e nelle forme ritenute più confacenti ed opportune. (Cass. Sez. 6, Sentenza n.
46058 del 14.11.2008 ).Mancano,pertanto, nel caso in esame i profili di illiceità
della condotta, che si è strutturata in modo diverso da quella della fattispecie
penale.
Alla luce delle considerazioni che precedono, vanno annullate entrambe le
sentenze di merito perché il fatto non sussiste.
P. Q. M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado perché il fatto
non sussiste.
Così 4ciso

orna , il 06 dicembre 2017

Il Con gliere & te ore

ilPr *dente
EPOSITATO IN CANCELLERIA
SECONDA SEMONE PENALE

1 1 MAG. 2010
chti
Claudi

htui4

dirette da quest’ultimo ( sentenza di primo grado-pag3) . Scillingo ha anche

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA