Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21086 del 28/04/2016


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 21086 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PISANI VALTER N. IL 14/01/1968
avverso la sentenza n. 513/2014 CORTE APPELLO di
CALTANISSETTA, del 31/03/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 28/04/2016

R.G. n. 51313/15

Corte Suprema di Cassazione

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
Avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta – che, in

data 31.03.2015, ha confermato la condanna inflittagli ad anni uno e mesi
due di reclusione per i reati, unificati per continuazione, di procurato
allarme ed autocalunnia – ricorre l’imputato, Valter PISANI, il cui difensore
di fiducia lamenta, in primo luogo, erronea applicazione della legge penale
e vizio di motivazione, per avere i giudici di merito fondato la propria
statuizione di condanna su “alcuni elementi […] fortemente contraddittori”,
all’uopo indicati; secondariamente, l’eccessività della pena irrogata, a
fronte della “modestia inaudita” che connota i fatti per cui è processo.

2.

Il ricorso va senza meno dichiarato inammissibile.
A fronte di una duplice sentenza conforme, che, con motivazione

non apparente ed immune da vizi di manifesta illogicità, ricostruisce
compiutamente la vicenda per cui è processo, il ricorrente oppone una
serie di perplessità basate su di una diversa lettura delle risultanze
probatorie: ciò che, inerendo strettamente al merito, non è consentito nella
presente sede di legittimità.
Totalmente generico, oltre che parimenti fondato su valutazioni
delle risultanze fattuali, è il motivo residuale, in tema di trattamento
sanzionatorio.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma, congrua, di C 1.000,00 in favore della Cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di C 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.04.2016

1.

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