Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21086 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21086 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: SERRAO EUGENIA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MORABITO GIUSEPPE nato il 16/12/1978 a LOCRI

avverso l’ordinanza del 09/12/2017 del TRIB. LIBERTA’ di REGGIO CALABRIA
sentita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale dott.ssa FRANCA
ZACCO, che conclude per l’inammissibilita’ del ricorso_

Data Udienza: 06/04/2018

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice del riesame, con
l’ordinanza in epigrafe ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell’interesse
di Morabito Giuseppe avverso il provvedimento con il quale il Giudice del
medesimo Tribunale aveva applicato il 16 ottobre 2017 la misura cautelare della
custodia in carcere. Trattasi di misura cautelare applicata nel corso di un
procedimento in cui Morabito Giuseppe è indagato per i reati di cui all’art.74,

accertato fino al novembre 2012) e di cui agli artt.110 cod. pen. e 73 d.P.R.
n.309/90 in relazione a sostanza stupefacente del tipo cocaina e marijuana (capo
38 in Brancaleone in data 8 settembre 2011).

2.

Giuseppe Morabito ricorre per cassazione, con atto sottoscritto dal

difensore, censurando l’ordinanza impugnata con un primo motivo per violazione
dell’art.273 cod.proc.pen. e vizio di motivazione in relazione alla gravità
indiziaria. Il ricorrente deduce che il Tribunale ha ignorato quanto dedotto dalla
difesa nei motivi nuovi ex art.309, comma 6, cod.proc.pen. a proposito della
divergenza tra il verbale delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Maviglia
redatto in forma riassuntiva e quello trascritto, contestando che si possano
ricavare elementi indiziari a carico di Morabito Giuseppe dalle dichiarazioni rese
nell’interrogatorio del 7 febbraio 2012 in quanto il collaboratore fa riferimento al
soprannome «Ringo» senza fare esplicito riferimento a Morabito Giuseppe. Viene
evidenziato che, nel verbale dell’8 febbraio 2012 tale soprannome è attribuito al
coimputato Morabito Giovanni e che nel verbale del 7 gennaio 2012 il
collaborante riconosce Morabito Giuseppe in una fotografia senza, tuttavia,
riferirgli il predetto soprannome. Evidenzia altre anomalie che renderebbero
inattendibili le dichiarazioni del collaboratore, l’allegazione al verbale di album
fotografici diversi da quelli ivi indicati, l’assenza di intercettazioni a carico del
ricorrente.
Con un secondo motivo deduce violazione degli artt.292, comma 2, lett.c) e
c-bis) nonché dell’art.309, comma 9, cod.proc.pen. per avere il Tribunale
integrato un’ordinanza totalmente carente di motivazione in merito alle esigenze (I)
cautelari, tanto più necessaria in relazione al tempo trascorso dal reato, alla
natura c.d. chiusa della contestazione (fino al novembre 2012) ed
circostanza che il ricorrente è detenuto dal 2014.

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alla 1″

commi 1, 3 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309 è 7 legge n.203/91 (capo 37

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. 1. Il primo motivo di ricorso è infondato.
1.1. L’ordinanza impugnata, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso,
presenta argomentazioni specificamente dedicate a sostenere la gravità degli
indizi della partecipazione del ricorrente al delitto associativo, desunti
fondamentalmente dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, Maurizio
Maviglia, ritenute particolarmente attendibili in quanto anche autoaccusatorie ed
indicative di un particolare legame con Giuseppe Morabito nell’ambito del

sodalizio facente capo alla famiglia dei Morabito «tiradritto», ma corroborati
dall’attività di intercettazione svolta in altri procedimenti e versata in atti, dalla
quale sono emerse dichiarazioni del Morabito attinenti allo stretto legame
esistente con il Maviglia ed al timore degli esiti della collaborazione di
quest’ultimo, a conoscenza di numerose vicende pregiudizievoli per gli
appartenenti alla cosca.
1.2. Il Tribunale ha, peraltro, analiticamente esaminato le censure mosse
dalla difesa a proposito della possibilità di identificare in Morabito Giuseppe il
sodale comunemente appellato con il soprannome di «Ringo», richiamando
l’espresso collegamento fatto dal Maviglia tra la fotografia del ricorrente ed il
predetto soprannome, qui genericamente riproposte senza adeguato confronto
con l’ampia motivazione offerta alle pagg.10-11 del provvedimento impugnato.
1.3. Nella motivazione dell’ordinanza impugnata è stato, inoltre, indicato
l’ulteriore riscontro fornito dalle intercettazioni telefoniche effettuate sull’utenza
in uso a Culici Salvatore e a Piccolo Antonio, altro coindagato, nel corso delle
quali gli interlocutori utilizzavano un linguaggio criptico per dissimulare l’acquisto
di stupefacenti, seguite da numerosi contatti ed incontri.
1.4. Non va, peraltro, trascurato che la motivazione della decisione del
Tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, sebbene debba essere
conformata al modello delineato dall’art.292 cod. proc. pen., ispirato al modulo
di cui all’art.546 cod.proc.pen., sconta gli adattamenti resi necessari dal
particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove ma su
indizi, e tendente all’accertamento non della responsabilità, bensì di una
qualificata probabilità di colpevolezza (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv.
215828; conforme, dopo la novella dell’art. 606 cod.proc.pen., Sez. 4, n. 26992
del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 4, n.22500 del 3/05/2007, Terranova,
Rv. 237012).

2.

La scelta della misura deve essere improntata ai principi di

proporzionalità, adeguatezza e graduazione, che sono espressione dei principi
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costituzionali dettati dagli artt.13 e 27 Cost. L’applicazione della misura massima
della custodia in carcere obbliga poi il giudice, a pena di nullità, ad esporre le
concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’art. 274 non
possano essere soddisfatte con altre misure (art. 292, comma 2, lett. c-bis, cod.
proc. pen.); l’esposizione di tali specifiche ragioni è imposta anche al giudice
chiamato a riesaminare la correttezza dell’ordinanza applicativa della misura
custodiale, considerato che tutte le norme che disciplinano il procedimento in
materia di misure cautelari devono essere applicate ed interpretate nel rispetto

2005), nel senso che la compressione della libertà personale dell’indagato deve
essere contenuta entro i limiti minimi indispensabili a soddisfare le esigenze
cautelari riconoscibili nel caso concreto (Corte Cost. n.265 del 21 luglio 2010).
2.1. La necessità di individuare quali siano le specifiche ragioni del caso
concreto che giustifichino il ricorso alla forma di restrizione più intensa della
custodia carceraria risponde, più in generale, a principi affermati anche a livello
sovranazionale (Corte EDU, 2/07/2009, Vafiadis c. Grecia; Corte EDU,
8/11/2007, Lelievre c. Belgio), laddove si è confermata la natura di soluzione
estrema della carcerazione preventiva, che si giustifica solamente allorquando le
esigenze processuali o extraprocessuali non possano essere soddisfatte con
misure di minore incisività.
2.2. Esaminando il caso concreto, occorre in primo luogo rilevare la
manifesta infondatezza dell’assunto in base al quale il Tribunale del Riesame
avrebbe colmato un vuoto motivazionale dell’ordinanza genetica, posto che
quest’ultimo provvedimento contiene espresso e chiaro riferimento (pag.2045)
all’estrema pericolosità del ricorrente, organizzatore e promotore
dell’associazione per il traffico di stupefacenti, raggiunto da altra ordinanza
cautelare per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa coevo ai fatti qui
indagati. Nell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha, dunque, confermato il
giudizio circa la gravità delle esigenze cautelari sulla base dell’insussistenza di
elementi atti a vincere la doppia presunzione relativa che si accompagna
all’ipotesi di reato prevista dall’art.74 T.U. Stup. aggravato ai sensi dell’art.7 I.
n.203/91. Giova, infatti, rammentare la pronuncia della Corte Costituzionale
n.231 del 22 luglio 2011 (che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art.275, comma 3, secondo periodo, cod.proc.pen., come modificato dall’art.
2, comma 1, d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito con modificazioni dalla 1.23
aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono
gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art.74 d.P.R. 9 ottobre
1990, n.309, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano
acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa
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del criterio del «minore sacrificio necessario» (Corte Cost. n.255 del 4 maggio

salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso
concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte
con altre misure); tale pronuncia ha escluso la presunzione assoluta di
adeguatezza della sola misura cautelare della custodia in carcere con riferimento
a coloro che, come il ricorrente, sono imputati del citato delitto associativo,
imponendo al giudice un obbligo di motivazione più analitico qualora ritenga non
vincibile la presunzione e l’indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare
l’insussistenza di esigenze cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre

2.3. Tale analitico obbligo di motivazione presuppone, comunque, che
l’indagato abbia dedotto elementi idonei a dimostrare l’insussistenza di esigenze
cautelari o la possibilità di tutelare le stesse con altre misure (Sez. 1, n. 30734
del 09/01/2013, Scarfo’, Rv. 25638801; Sez. 1, n.29530 del 27/06/2013, De
Cario, Rv. 25663401).
2.4. Non risultano dedotte le deduzioni difensive, asseritamente trascurate,
onde il motivo di ricorso si rivela inammissibile perché generico.

3. Conclusivamente, l’ordinanza impugnata risulta aver fornito satisfattiva
motivazione imponendosi, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna del
ricorrente, ai sensi dell’art.616 cod.proc.pen., al pagamento delle spese
processuali.

4. Deve essere disposto, inoltre, che copia del presente provvedimento sia
trasmessa al direttore dell’istituto penitenziario competente perché provveda a
quanto stabilito dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art.94, co.1-ter,
disp. att. cod. proc. pen.
Così deciso in data 6 aprile 2018

Il Co gigli re estensore
ti

-49’a Serrao

Il Presidente
Paliya Picci I

misure.

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