Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21085 del 28/04/2016
Penale Ord. Sez. 7 Num. 21085 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: CORBO ANTONIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’ALESSIO FRANCESCO N. IL 05/11/1989
avverso la sentenza n. 2177/2012 CORTE APPELLO di LECCE, del
08/04/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CORBO;
Data Udienza: 28/04/2016
R. G. 46390/2015
Con l’epigrafata sentenza, la Corte di Appello di Lecce ha confermato la sentenza di
primo grado del Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Brindisi che aveva
condannato Francesco D’Alessio per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, per avere
usato violenza nei confronti del Maresciallo dei Carabinieri Angelo Chionna, spingendolo
energicamente per guadagnare la porta di ingresso della propria abitazione e darsi alla
fuga, così da strappargli il giubbotto della divisa d’ordinanza, al fine di impedire l’attività
istituzionale diretta alla sua identificazione e posta in essere nel corso dell’esecuzione di
una perquisizione domiciliare all’esito della quale era rinvenuta sostanza stupefacente, e
gli aveva irrogato la pena di otto mesi di reclusione, previo riconoscimento delle
attenuanti generiche equivalenti alla recidiva specifica ed infraquinquennale contestata.
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso l’avvocato Vittorio Saponaro,
quale difensore di fiducia del D’Alessio, deducendo, con il primo motivo, violazione di
legge penale e difetto di motivazione, in rapporto alla confermata colpevolezza
dell’imputato, per l’assenza degli elementi costituitivi della fattispecie e per la mancata
indicazione degli specifici elementi di prova posti a fondamento della ricostruzione del
fatto addebitatogli, e, con il secondo motivo, difetto di motivazione, avendo riferimento al
riconoscimento della recidiva, fondato esclusivamente sul richiamo dei precedenti penali,
e senza ulteriori indicazioni.
Il ricorso è inammissibile perché contiene, nel primo motivo, censure diverse da
quelle consentite, e, nel secondo motivo, doglianze manifestamente infondate. La sentenza
di appello, infatti, nel confermare la sentenza di primo grado con riferimento
all’affermazione di colpevolezza, ha compiutamente descritto il fatto da essa ritenuto
accertato, esplicitando chiaramente la condotta riferita all’imputato e le finalità da questi
perseguite, ed ha indicato inequivocamente la fonte di prova posta a base della decisione,
legittimamente individuata nella notizia di reato, trattandosi di processo definito con il
rito abbreviato. Sintetica, ma chiara, inoltre, è la spiegazione delle ragioni
dell’applicazione della recidiva, rinvenute nella gravità del precedente specifico
infraquinquennale, e concernente i reati di rapina, detenzione porto illegale di arma
comune da sparo.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende,
che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 28 aprile 2016
Il consigliere estensore
Il Presidente
Motivi della decisione