Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21084 del 28/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 21084 Anno 2016
Presidente: CITTERIO CARLO
Relatore: TRONCI ANDREA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ANTONOV ROMAN N. IL 16/05/1973
avverso l’ordinanza n. 2011/2015 CORTE APPELLO di CATANIA, del
09/10/2015
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANDREA TRONCI;

Data Udienza: 28/04/2016

R.G. n. 46303/15

Corte Suprema di Cassazione

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Si duole Roman ANTONOV, a mezzo di ricorso personalmente

Catania ha dichiarato inammissibile, per tardività, l’istanza di ricusazione
proposta dallo stesso imputato in relazione al procedimento penale n.
4302/14 R.G.Trib. e contestualmente rigettato, in quanto “palesemente”
infondate, le ulteriori due analoghe istanze avanzate con riguardo ai
procedimenti contraddistinti dai nn. 2697/12 e 1993/13 R.G.Trib.
Assume l’istante a sostegno del detto ricorso:
>

essere rimasta priva di risposta una quarta istanza di ricusazione,
parimenti formalizzata;

>

non essere stata effettuata alcuna notifica al tutore, con conseguente
“difetto rappresentanza di un interdetto”;

>

essere “erronea” la motivazione, quanto ai procedimenti nn. 1993/13 e
4302/14, poiché l’abbandono dell’udienza o, per meglio dire, del
dibattimento, celebratosi a mezzo videoconferenza, fu da ricondursi alla
decisione del personale di p.g., non autorizzata dal giudice – rectius: ad
un loro atto d’arbitrio – e non già ad una sua spontanea determinazione
in tal senso.

2.

Il ricorso è manifestamente infondato e perciò inammissibile, con

ogni consequenziale statuizione, come da dispositivo.
Sicuramente non pertinente è la prima delle illustrate censure,
poiché, ove pure rispondente a verità che l’ANTONOV abbia presentato una
quarta istanza di ricusazione, la sua mancata delibazione non si risolve
certo in un vizio che inficia la decisione assunta sulle restanti tre.
Obiettivamente non comprensibile è la censura relativa alla
mancata notifica al tutore, non essendo noto chi sia il soggetto interdetto
– certo non l’istante – per di più legittimato ad interloquire nell’ambito di
una procedura di ricusazione.
Infine, quanto alla terza ed ultima doglianza, essa risulta non
pertinente, quanto al procedimento n. 4302714, per il quale la Corte etnea
ha fatto discendere la propria statuizione dalla non contestata tardività

proposto, dell’ordinanza del 09.10.2015 con cui la Corte d’appello di

R.G. n. 46303/15

Corte Suprema di Cassazione

della presentazione dell’istanza; e, comunque, palesemente inconsistente
in linea generale, poiché – a prescindere dalla totale indeterminatezza
dell’assunto – la Corte d’appello ha dato atto della totale estraneità del
comportamento del giudice procedente rispetto all’abbandono del
dibattimento da parte dell’ANTONOV, all’uopo valorizzando le risultanze
contenute nel verbale d’udienza e perciò facenti fede fino a querela di falso.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle

Così deciso in Roma, il 28.04.2016

spese processuali e della somma di € 1.000,00 alla Cassa delle ammende.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA