Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 21084 del 06/04/2018


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 21084 Anno 2018
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA
Relatore: CAPPELLO GABRIELLA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NIANG

Amar

I

1994

drimz•

avverso la ordinanza del TRIBUNALE della LIBERTA’ di TORINO del 21
dicembre 2017
visti gli atti;
fatta la relazione dal Cons. dott. Gabriella CAPPELLO;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale, in persona della dott.ssa
Franca ZACCO, la quale ha chiesto l’annullamento dell’ordinanza impugnata limitatamente al ruolo svolto dal ricorrente nell’ambito
dell’associazione con rinvio al Tribunale del riesame per nuovo esame sul
punto, rigetto nel resto.

Data Udienza: 06/04/2018

Ritenuto in fatto

1. Il Tribunale di Torino ha rigettato il riesame proposto, tra gli altri, dall’indagato
NIANG Amar, avverso l’ordinanza con la quale il GIP del Tribunale torinese ha
applicato al predetto la misura della custodia cautelare in carcere per il reato di cui
all’art. 74 co. 1 e 6 e per più ipotesi fine di cui all’art. 73 co. 5 d.P.R. 309/90

2. Il procedimento trae origine dagli esiti di un’indagine avviata a seguito
dell’arresto del co-indagato COUTA Matar avvenuto nel novembre del 2016, trovato
in possesso di 195 involucri di cocaina per complessivi 100 grammi circa lordi.
Peraltro, circa sei mesi prima dell’iscrizione del presente procedimento, l’indagato
NIANG era stato arrestato per detenzione e cessione di droga, rinvenuta all’interno
di un’abitazione ad uso promiscuo, ma il procedimento era stato archiviato per
ritenuto difetto di elementi idonei ad ascrivere quella detenzione all’indagato.
Successivamente, tuttavia, in base alle informazioni rese da due acquirenti, il
NIANG era stato identificato come uno dei fornitori abituali di costoro. Soprattutto,
nell’occorso, era emerso che gli spacciatori utilizzavano un’utenza alla quale
invariabilmente rispondeva un soggetto di nome Michael, nominativo che, come
successivamente si sarebbe accertato, faceva parte di un collaudato modus
operandi di un gruppo di soggetti, organizzato in maniera stabile.
Le indagini venivano implementate con servizi di intercettazione e servizi di
O.C.P. che avevano consentito di individuare i membri del sodalizio criminoso, di
ricostruire quella che è stata ritenuta solo una minima parte delle illecite
transazioni, di osservare alcune transazioni in corso e di identificare anche i vari
acquirenti, le cui dichiarazioni andavano a supportare gli elementi già acquisiti.
3. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il NIANG, con proprio difensore,
formulando due motivi.
Con il primo, ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione della legge penale
per avere il Tribunale dichiarato, di fatto, inammissibile la richiesta di riesame in
ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all’art. 74
co. 1 e 6, d.P.R. 309/90, avuto riguardo al ruolo in concreto svolto dall’indagato,
anche ai fini della diversa gravità del reato e del regime dei termini di durata della
custodia.
Con il secondo, ha dedotto analogo vizio, oltre a vizio della motivazione, con
riferimento alla valutazione delle emergenze indiziarie, assumendo il difetto di
“concretizzazione dinamica” degli elementi indiziari, la logica ricostruttiva non
corrispondendo alle “consolidate regole di esperienza” in materia associativa.

2

(dall’ottobre 2016 all’agosto 2017, con condotta in atto).

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.
2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del sodalizio contestato sulla scorta del
compendio indiziario esaminato dal G.I.P. e richiamato per ampi stralci anche
nell’ordinanza impugnata. In base ad esso, infatti, gli inquirenti erano stati in grado
di ricostruire le modalità dell’azione delittuosa: i singoli associati si avvicendavano a
ricevere le telefonate dei clienti, utilizzando un’unica utenza e garantendo un

sempre lo stesso modus operandi (appuntamento telefonico presso fermate di linea
e seconda chiamata per spostare il luogo dell’incontro); la clientela era fissa e
spesso coloro che chiamavano conoscevano a memoria il numero di riferimento del
gruppo.
Quanto all’identificazione dell’indagato, conosciuto con l’alias “AMOROSO”, il
Tribunale ha richiamato le circostanze del suo precedente arresto, il monitoraggio
che ne era derivato, ma soprattutto i risultati dei servizi di O.C.P. successivamente
espletati, evidenziandone il ruolo apicale, di soggetto cioè che impartiva ordini agli
altri sodali per l’attività di spaccio, ma che collaborava anche fattivamente con essi,
utilizzando sistematicamente l’utenza telefonica. Questa, secondo il Tribunale
doveva considerarsi un punto di riferimento per i contatti con i clienti, alla stregua
di un vero e proprio “avviamento” societario (come comprovato dalla circostanza
che, allorquando l’utenza cambiò, la clientela era stata avvisata con un sms).
Infine, l’indeterminatezza del programma criminoso è stata ricondotta alla
sequenza ininterrotta dei reati scopo, perpetrati da soggetti stabilmente collegati in
un lasso di tempo apprezzabile, in un ambito territoriale ben determinato (Collegno,
Pianezza e Alpignano), attraverso un modus operandi analiticamente descritto
nell’ordinanza.
3. I motivi sono infondati.
Il primo si basa sull’errato assunto secondo cui il giudice della cautela non
avrebbe operato la verifica dello specifico ruolo contestato, allo stato del
procedimento, all’indagato: al contrario, dall’ordinanza impugnata esso emerge con
vivida chiarezza. Il NIANG, infatti, è colui che “dava disposizioni a DIOP per l’attività
di spaccio”, provvedendo anche alla consegna del cellulare che aveva sostituito la
precedente utenza “dedicata”.
Tenuto conto, peraltro, della fluidità della contestazione, tipica della fase
cautelare, deve pure evidenziarsi che la parte non ha formulato, con il motivo di
ricorso, una critica effettiva in ordine alla sussistenza degli elementi indiziari
esaminati o alla valutazione che di essi ha dato il Tribunale, né offerto argomenti
indicativi di una non congruità della spiegazione fornita dal giudice.

3

servizio h. 24; utilizzavano un’autovettura per recarsi agli appuntamenti; seguivano

Quanto alle censure formulate in ordine all’esame del compendio gravemente
indiziario, con esse si offre una diversa spiegazione degli elementi fattuali,
parcellizzata e soprattutto avulsa da un previo confronto con gli argomenti esposti
nel provvedimento impugnato.
Il che si pone in palese contrasto con i principi ormai consolidati di questo giudice
di legittimità [cfr., sul contenuto essenziale dell’atto d’impugnazione, in
motivazione, Sez. 6 n. 8700 del 21/01/2013 Ud. (dep. 21/02/2013), Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016 Cc. (dep. 22/02/2017), Galtelli, Rv. 268822, sui
motivi d’appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per

4. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali. Copia del presente provvedimento va trasmessa al direttore dell’istituto
penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito all’art. 94 c. 1 ter disp.
att. del c.p.p.
P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94 c. 1-ter disp. att. cod.
proc. pen.
Deciso in Roma il 06 aprile 2018.
Il Consigliere estensore
Gabriella Cappello

Il Presidente
Patlia Piccialli

cassazione].

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